TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-09-12, n. 201701093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-09-12, n. 201701093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201701093
Data del deposito : 12 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2017

N. 01093/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02274/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2015, proposto da:
- G P, rappresentato e difeso dall’Avv. D B ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Brescia, Via Diaz n. 13/C;

contro

- l’Università degli Studi di Brescia, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

nei confronti di

- M L P, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Capretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Brescia, Corso Zanardelli n. 32;

per l’annullamento

- della Delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia del 4 marzo 2015, di cui al verbale del 4 marzo 2015, trasmesso il 17 aprile 2015, con la quale è stata richiesta l’emissione di un bando di ‘procedura comparativa – Piano Straordinario degli Associati – per l’assegnazione di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A1 Economia Politica, s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”, individuando contestualmente la dott.ssa M L P come unico candidato da sottoporre a valutazione’;

- della disposizione n. 29 del 30 marzo 2015 con la quale il Direttore del Dipartimento di Economia e Management ha decretato che ‘è indetta la procedura di valutazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sulle chiamate di cui all’art. 18 della Legge 240/2010’, tra le altre cose, per il settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica”, s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”;

- della disposizione n. 34 del 14 aprile 2015 con la quale il Direttore del Dipartimento di Economia e Management ha decretato di ‘nominare componenti della Commissione preposta alla valutazione dei titoli nella procedura d'invito, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010 per n. 1 posto di professore Associato da coprire mediante chiamata diretta per il settore concorsuale 13/A1 Economia Politica – s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”’;

- della Disposizione del Direttore n. 35 del 21 aprile 2015 con la quale sono stati approvati ‘gli atti relativi alla procedura di chiamata di un posto di Professore II fascia settore concorsuale 13/A1 – s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica” da cui risulta vincitrice la dott.ssa M L P nata a Treviso il 20.02.1968’;

- della Delibera n. 4/11 del 22 aprile 2015 con la quale è stata adottata ‘la proposta di chiamata della dott.ssa M L P nata a Treviso il 20.02.1968 per un posto di Professore di II fascia Settore concorsuale 13/A1 Economia Politica – s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica” in regime di impegno a tempo pieno’;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Brescia e di M L P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 12 luglio 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso straordinario notificato in data 6 agosto 2015 sia all’Università degli Studi di Brescia che alla controinteressata L P, il ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, relativi alla procedura comparativa per l’assegnazione di n. 1 posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica” – s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica” presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, di cui è risultata vincitrice la dott.ssa M L P;
in seguito ad atto di opposizione di quest’ultima del 5 ottobre 2015, il ricorso, in data 18 novembre 2015, è stato trasposto in sede giurisdizionale a cura del ricorrente.

Il ricorrente è un ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 “Economia Politica”, macrosettore “13/A Economia”, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia;
nell’anno 2013 il predetto ricorrente ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge n. 240 del 2010 per la seconda fascia del settore concorsuale “Politica Economica”, s.s.d. SECS-P/02 “Politica Economica”, macrosettore “13/A Economia”. Con una sequenza di atti assunti dal competente Consiglio del Dipartimento, in attuazione del programma di assunzioni approvato in precedenza, si è deciso di avviare la procedura di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica” – s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”, cui è stata ammessa unicamente la controinteressata dott.ssa P – ricercatrice a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica Economica”, macrosettore “13/A Economia” e abilitata per la seconda fascia del settore concorsuale “Economia Politica”, s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”, macrosettore “13/A Economia” – che all’esito della stessa è risultata vincitrice.

Assumendo l’illegittimità della richiamata procedura, ne è stato chiesto l’annullamento per sviamento di potere e per violazione di legge: in particolare è stato contestato il mancato invito del ricorrente alla procedura valutativa nonostante lo stesso sia inquadrato, in qualità di ricercatore a tempo indeterminato, nello stesso settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso (s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”) e sia in possesso dell’abilitazione nazionale per la seconda fascia, in un settore affine, ossia per il settore concorsuale “Politica Economica”, s.s.d. SECS-P/02 “Politica Economica”, macrosettore “13/A Economia”;
viene ritenuto altresì illegittimo l’invito indirizzato alla controinteressata, in quanto ricercatrice a tempo indeterminato in un differente settore scientifico disciplinare rispetto al posto messo a concorso (SECS-P/02 “Politica Economica”), seppure in possesso dell’abilitazione nazionale per la seconda fascia nello specifico settore concorsuale “Economia Politica”, s.s.d. SECS-P/01 “Economia Politica”, macrosettore “13/A Economia”.

Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Brescia e la controinteressata dott.ssa M L P, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive posizioni.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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