TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-09-22, n. 201601215
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Testo completo
Pubblicato il 22/09/2016
N. 01215/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2015, proposto da:
M B, in proprio e come ditta individuale Beatrici Mario, rappresentato e difeso dagli avv. I F e F F, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 28;
contro
C D C, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;
per l'annullamento
- del provvedimento del responsabile del Servizio Edilizia Privata prot. n. 944 del 17 febbraio 2015, con il quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 838 del 6 settembre 2013 (relativo alla formazione di una scogliera verso il fiume Oglio con movimenti terra e riempimenti) ed è stata disposta l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- dell’atto di indirizzo contenuto nella deliberazione giuntale n. 1 del 22 gennaio 2015;
- della nota dell’istruttore tecnico prot. n. 390 del 22 gennaio 2015, nella quale si riferiva che le opere abusive di regimazione idraulica (scogliera) e i movimenti terra erano ancora al loro posto, nonostante l’ordine di demolizione;
- della nota dell’istruttore tecnico prot. n. 811 del 10 febbraio 2015, nella quale viene ripercorsa la vicenda degli abusi edilizi e sono descritte le opere abusive non ancora rimosse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceto;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITO
1. Il ricorrente Mario Beatrici ha effettuato nel 2008 una serie di interventi abusivi, in parte su un lotto edificabile di sua proprietà e in parte su terreno demaniale, in una zona del Comune di Ceto compresa tra via Nazionale e il fiume Oglio. Si tratta, in particolare, di opere di regimazione idraulica (una scogliera a valle, in massi e cemento armato, un’altra scogliera più in alto), e di movimenti terra e riempimenti. L’area interessata dagli abusi è sottoposta a vincolo paesistico e rientra nelle fasce A-B del PAI.
2. Le opere abusive erano funzionali ad alcuni interventi edilizi (ristrutturazione di un edificio esistente e realizzazione di nuovi fabbricati residenziali e commerciali) da eseguire sul lotto di proprietà del ricorrente, classificato in zona B2 (residenziale esistente e di completamento).
3. Una prima DIA (per la demolizione dei corpi di fabbrica inagibili) era stata presentata il 10 luglio 2008, e proprio in seguito a questa segnalazione il Comune aveva accertato l’abuso edilizio. Dopo un lungo confronto tra il ricorrente e gli uffici comunali, il responsabile del Servizio Edilizia Privata ha ingiunto la rimessione in pristino con ordinanza n. 728 dell’11 agosto 2011.
4. Il ricorrente non ha impugnato la predetta ordinanza, e ha invece chiesto in data 28 dicembre 2012 un permesso di costruire riferito all’edificazione dell’intero lotto di proprietà. Contemporaneamente, in vista del rilascio del titolo edilizio, il ricorrente ha cercato di regolarizzare l’alterazione della sponda del fiume.
5. La Regione (Sede Territoriale di Brescia), ancora in data 24 novembre 2011, ha concesso il nulla-osta idraulico per la sanatoria, evidenziando che le opere abusive non creano turbative al buon regime idraulico del corso d’acqua. Peraltro, la sanatoria è stata subordinata alla demolizione del muro in cemento armato posto in alto e a un intervento di mitigazione sulla parte in basso.
6. La Soprintendenza ha invece espresso parere negativo in data 27 febbraio 2013, sottolineando che la scogliera totalmente abusiva altera la morfologia della scarpata preesistente, con un forte impatto visivo.
7. Sulla base del parere negativo della Soprintendenza, il Comune, con ordinanza del responsabile del Servizio Edilizia Privata n. 838 del 6 settembre 2013, ha nuovamente ingiunto la rimozione sia della scogliera abusiva sia del movimento terra.
8. Neppure questa ordinanza è stata impugnata. È invece iniziato un ulteriore confronto tra il ricorrente e gli uffici comunali. In particolare, il ricorrente ha dapprima cercato di rinviare la rimessione in pristino, sostenendo che in realtà la condizione dei luoghi sarebbe stata alterata dalla realizzazione nel 2012-2013 del collettore fognario intercomunale da parte di Valle Camonica Servizi srl (v. nota del 5 ottobre 2013), ma successivamente ha comunicato che avrebbe iniziato i lavori di demolizione (v. nota del 28 novembre 2013). Questo cambio di orientamento è da collegare alla comunicazione del responsabile del Servizio Edilizia Privata del 15 novembre 2013, che subordinava il rilascio del permesso di costruire chiesto in data 28 dicembre 2012 alla presentazione di un progetto in grado di conseguire gli obiettivi indicati nell’ordinanza di rimessione in pristino n. 838/2013.
9. Il permesso di costruire è stato rilasciato il 13 maggio 2014. Il ricorrente ha però eseguito solo una parte delle demolizioni (opere in cemento armato di contenimento terra), come rilevato da un tecnico comunale nel verbale dell’8 luglio 2014. Il responsabile del Servizio Edilizia Privata, con ordinanza n. 872 di pari data, ha quindi sospeso i lavori.
10. Il ricorrente, dopo aver nuovamente sostenuto la necessità di un preventivo intervento di sistemazione dei luoghi da parte di Valle Camonica Servizi srl (v. nota del