TAR Roma, sez. 1T, ordinanza collegiale 2019-03-18, n. 201903629
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Pubblicato il 18/03/2019
N. 03629/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09572/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9572 del 2017, proposto dal sig. H K, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la correzione dell’errore materiale
nella sentenza n. 11253/2018 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 9572 del 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 11253 del 6.11.2018, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso n. 9572 del 2017, proposto dal sig. Khan Hamayun, rappresentato e difeso dall’avv. M G, per l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm. e l’art. 93 c.p.c.;
Vista l’istanza di correzione di errore materiale, depositata il 25 gennaio 2019 e duplicata il 29 gennaio 2019, dal procuratore antistatario nel ricorso deciso con sentenza n. 11253/2018, con cui si chiede la correzione dell’errore materiale nella parte della sentenza in cui non è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Riscontrato l’errore materiale di cui alla omessa distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, si dispone la correzione del dispositivo della sentenza nella parte di condanna alle spese che è sostituita come segue:
“ condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge ”;
Le spese della presente fase possono dichiararsi irripetibili.