TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-10, n. 202300012
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2022, proposto da
So.CO S.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Coltorti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Petritoli e Provincia di ER - Stazione Unica Appaltante, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Achille Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
COinnova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Nunzio Sforza e Lucia Mentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
1 – del bando e disciplinare di “GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO QUINQUENNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI PETRITOLI, ORTEZZANO, MONTE VIDON COMBATTE E MONTE RINALDO (FM) - CIG: 89619589B1” se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
2 – del provvedimento di “verifica congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ditta SO.ECO srl di Montegranaro” del RUP del Comune di Monte Rinaldo del 28.8.2022;
3 - del provvedimento di esclusione dalla gara europea a procedura aperta associata dei servizi di igiene urbana nei comuni di Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte e Monte Rinaldo - CIG: 89619589B1 della Stazione Unica Appaltante del 30.08.2022 cod. 31SERV013/2021;
4 – della determina della Provincia di ER Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane - Registro Generale n. 534 del 30.8.2022 – Registro Settore n. 202 del 30.8.2022 di approvazione verbali di gara ed atto di aggiudicazione definitiva ed efficace a favore della ditta COinnova S.r.l.;
5 –dei seguenti ulteriori atti: verbale n. 1 del 13.12.2021; n. 2 del 18.1.2022; n. 3 del 25.2.2022, n. 4 del 1° marzo 2022; n. 5 del 30.8.2022;
6 - del capitolato speciale di appalto e della relazione tecnica allegata alla gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
7 - di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
8 – del provvedimento di approvazione della graduatoria formulato dalla Stazione Appaltante;
9 – della mancata verifica della congruità dell'offerta della controinteressata;
e per
- la dichiarazione dell'inefficacia del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 121 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010, ove medio tempore stipulato tra l'amministrazione appaltante e l'aggiudicataria in via definitiva della gara
e con espressa
richiesta
della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile all'immediata stipula del contratto – subentrando quindi all'aggiudicataria – a all'immediato avvio di lavori messi a gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Petritoli, di COinnova S.r.l. e della Provincia di ER - Stazione Unica Appaltante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il dispositivo di sentenza 22 dicembre 2022, n. 781;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha preso parte, unitamente alla ditta COinnova, alla procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante operante presso la Provincia di ER (di seguito S.U.A.) per conto dei Comuni di Petritoli (capofila), Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo e Ortezzano, avente ad oggetto “Gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto quinquennale della gestione associata dei servizi di igiene urbana nei comuni di Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte e Monte Rinaldo (FM)”; all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, So.CO è risultata prima graduata, ma, essendo l’offerta risultata anomala, essa è stata sottoposta a verifica di congruità. Nel corso del sub-procedimento, So.CO ha presentato le prime giustificazioni in data 21 marzo 2022 e le seconde giustificazioni in data 26 maggio 2022, ritenute non soddisfacenti dal R.U.P. (che era stato nominato nella persona del responsabile pro tempore dell’Area Tecnica del Comune di Monte Rinaldo); da ultimo si è anche svolta, in data 19 luglio 2022, l’audizione orale del legale rappresentante della ditta.
Con verbale del 28 agosto 2022, recepito dalla S.U.A. nel provvedimento del 30 agosto 2022, il R.U.P. ha però ritenuto non giustificato il ribasso offerto da So.CO, la cui offerta è stata ritenuta anomala e dunque passibile di esclusione. La gara è stata dunque aggiudicata, per scorrimento, a COinnova.
Queste, in sintesi, le ragioni si cui si è fondata l’esclusione, quali risultano dal verbale del 28 agosto 2022: “ 1) Costi forniture e spese generali:
Costi forniture e dettaglio delle spese generali non esplicitati e quindi non valutabili, nonostante tre occasioni di confronto.
2) Spese per il personale:
Nonostante l’indicazione di utilizzo di personale con contratti “atipici” di cui non è stata data alcuna evidenza “per tabulas” e la mancanza di informazioni in merito a tutta una serie di servizi aggiuntivi che la ditta in modo non esplicativo ha inserito all’interno delle altre voci di impegno di personale, cosa essa stessa non congrua per definire il reale costo degli interventi, il mero conteggio delle ore di personale calcolato sulla base dell’offerta tecnica presentata in sede di gara effettuato dal RUP, stima in oltre 400 ore di personale aggiuntive rispetto a quanto dichiarato dalla ditta SO.ECO
Pertanto, il costo aggiuntivo del personale è stimato in € 400*26,17 (costo medio orario personale) = € 10.468,00.
3) Spazzamento meccanizzato
Alla luce di quanto sopradetto, rispetto alla spesa indicata in sede di giustificazioni l’importo da considerare aggiuntiva è pari ad € 1.250,00*12- € 1.250,00 = € 13.750,00
4) Ricavi dalla vendita dei rifiuti da riciclare tramite il CONAI
Con una tabella riassuntiva sui materiali più importanti economicamente, si stimano i minori ricavi sulla base delle quantità dichiarate in progetto di percentuali di raccolta differenziata dei materiali più pregiati e quindi di pesi dei materiali, funzionali, come proposto, allo stesso progetto di miglioramento di qualità ambientale, come dichiarato più volte:
I maggiori ricavi previsti in tabella di pagina 2 delle giustificazioni del 23/3/2022 erano stimati in € 47.225,00 da cui venivano detratti i costi del 30% per la selezione presso gli impianti di smaltimento, per cui i maggiori ricavi la ditta li ha stimati in € 33.058.00.
I minori ricavi stimati dal RUP sono € 17.853,41 da cui detratto il 30% per la selezione di cui sopra il minore ricavo è pari ad € 12.497,89
La somma dei minori introiti e dei maggiori costi, rispetto alla previsione della ditta, è=10.468,00+13.750,00+12.497,89 = € 36.715,89
L’offerta annuale della ditta, al netto del ribasso è di € 259.110,05.
Il costo dei servizi indicato dai giustificativi è € 231.805,00.
L’utile di impresa dichiarato è € 27.305,05.
Il maggior onere calcolato è € 36.827,30.
Il costo totale dei servizi è di € 231.805,00 + 36.715,89 = € 268.632,30
La perdita annuale della ditta risulta calcolata in € 9.522,25.
Alla luce delle considerazioni precedenti, sulla base delle documentazioni prodotte in sede di giustificazioni ed in sede di audizione in contradditorio del 19/7/2022, tenuto conto che le stesse non hanno sufficientemente e chiaramente esplicitato l’offerta presentata in sede di gara, si dichiara concluso il procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dalla ditta SO.ECO SRLU con sede a Montegranaro, ritenendola anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando e quindi non congrua, non sostenibile e non realizzabile ”.
2. Dopo aver riepilogato sinteticamente l’andamento della gara, So.CO censura la propria esclusione e l’aggiudicazione dell’appalto a COinnova per i seguenti motivi:
a) violazione e/o mancata applicazione di legge (art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016). Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 97 e 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016). Violazione, falsa ed errata applicazione della lex IA di gara. Violazione dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria.
Con il primo motivo So.CO censura il giudizio di anomalia espresso dal R.U.P. e recepito dalla S.U.A., evidenziando quanto segue:
- il responsabile del procedimento ha proceduto a ricalcolare, dopo due note esplicative fornite da essa ricorrente e l’audizione orale, l’utile d’impresa pervenendo ad una perdita annua di € 9.522,25. In particolare sono state valorizzate, in negativo, quattro componenti dell’offerta economica: i) costo delle forniture e spese generali; ii) spese per il personale in relazione alle ore lavorative ricalcolate; iii) costo dello spazzamento meccanico; iv) minori ricavi dalla vendita delle frazioni riciclabili;
- prima di indicare gli errori di valutazione in cui è incorso il R.U.P. è opportuno ricordare quali sono i principi giurisprudenziali elaborati in merito alla verifica di anomalia. In base all’art. 97 del Codice degli Appalti, così come chiarito dall’ANAC con delibera n. 475 del 23 maggio 2018, l’operatore economico, in sede di