TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600506
Data del deposito : 13 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00653/2015 REG.RIC.

N. 00506/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00653/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2015 proposto da:
Ditta Le Palme, in persona della titolare D A, rappresentata e difesa dall'Avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Reggio Campi, II Tronco, n. 111/B;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. E M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica, in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco - Palazzo Ce.dir.;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di sgombero n. 857, prot. n. 97674, emessa dal Comune di Reggio Calabria in data 2 luglio 2015 e notificata il 6 agosto 2015;

- del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione tributo T.O.S.A.P. prot. n. 114804 notificato in data 6 agosto 2015;

- del verbale di chiusura mediante apposizione dei sigilli dell’11 agosto 2015;

- di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con autorizzazione n. 819 dell’11 giugno 2014 (all. n. 7 del fascicolo di parte resistente), il Comune di Reggio Calabria, in accoglimento dell’istanza del precedente 29 maggio (all. n. 6), concedeva temporaneamente in uso alla ricorrente il suolo pubblico (area verde) antistante l’esercizio commerciale “Le Palme”, sito al corso Matteotti n. 25, di cui quest’ultima è titolare, per la superficie di 120 mq.

Tanto al fine di consentirvi l’allestimento di una pedana mobile modulare, non permanentemente fissata al suolo, da adibire all’esclusivo servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel medesimo atto, in accoglimento di apposite istanze del 30 maggio e 5 giugno 2014 (sempre all. n. 5 del fascicolo del Comune, indicizzati), veniva concesso il beneficio della rateizzazione, in ventiquattro rate mensili da 609,56, dell’importo di euro 36.576,38 dovuto a titolo di T.O.S.A.P. per il residuo delle annualità 2012 (pagata parzialmente) e per l’intera annualità 2013, ivi inclusi interessi e sanzioni oltre euro 913,77 quale ammortamento;
nonché la rateizzazione in quattro rate bimestrali di euro 7.008,00 per l’annualità 2014.

Il termine di durata dell’autorizzazione veniva fissato a far data dal rilascio fino al 31 dicembre 2014.

E’ pacifico tra le parti il parziale adempimento degli obblighi rinvenienti dalla suddetta rateizzazione, contestati dal Comune, da ultimo, con raccomandata a./r. prot. n. 184970 dell’11 dicembre 2014, con contestuale avviso circa l’automatica decadenza dell’autorizzazione in caso di mancato pagamento entro i dieci giorni successivi e l’avvio del procedimento di recupero delle somme dovute (all. n. 10 del fascicolo di parte resistente e pag. 2 del ricorso introduttivo).

A fronte del suddetto debito, infatti, la ricorrente ha effettuato solo quattro pagamenti rateali nel 2014, tre per l’annualità 2013 ed uno per l’annualità 2014, per un totale di euro 7.617,56.

E’ altresì oggetto di allegazione concorde che, a partire dal gennaio 2015, si siano svolti incontri tra il Comune e la ricorrente, unitamente ad altri soggetti esercenti la medesima attività e che si trovavano nelle medesima situazione con la partecipazione, altresì, delle associazioni di categoria.

Con ordinanza n. 857, prot. n. 97686, emessa il 2 luglio 2015 e notificata il successivo 6 agosto, rilevati:

- l’assenza di rinnovo dell’autorizzazione di cui sopra, scaduta il 31 dicembre 2014 (accertata dal Comando di Polizia Municipale con verbale n. 104512 del 30 aprile 2015, all. n. 1);

- il mancato rispetto del piano di rateizzazione di cui al precedente provvedimento concessorio n. 819 dell’11 giugno 2014, sia nell’an che nel quando;

il Comune disponeva lo sgombero dell’area, occupata in violazione degli artt. 4, 35 e 40 del Regolamento Comunale T.O.S.A.P.

Più precisamente, l’ordinanza in discorso disponeva lo sgombero anche mediante revoca di precedenti provvedimenti.

Prima del rilascio dell’autorizzazione n. 819 dell’11 giugno 2014, infatti, alla ricorrente era già stato ordinato lo sgombero dell’area con provvedimento n. 1792 del 21 novembre 2013, mai ottemperato, previo accertamento con verbale n. 103785 dell’8 novembre 2013 dell’occupazione sine titulo per scadenza della precedente autorizzazione n. 1750 del 25 settembre 2009, non rinnovata (all. n. 4 del fascicolo del Comune);
al quale aveva fatto seguito l’apposizione dei sigilli n. 717 del 14 maggio 2014, previo accertamento con verbale n. 103790 del 14 gennaio 2014 della persistenza dell’occupazione sine titulo nonostante l’intimato sgombero (all. n. 5 del medesimo fascicolo di parte ricorrente).

Intervenuta la suddetta autorizzazione n. 819 dell’11 giugno 2014, il Comune aveva disposto, con provvedimento n. 820 dell’11 giugno 2014, la sospensione della precedente ordinanza di sgombero n. 1792 del 21 novembre 2013 “fino al completo versamento delle somme rateizzate secondo i prospetti contenuti nell’autorizzazione n. 1024, con l’avvertimento che il mancato pagamento di due rate comporterà l’automatica efficacia dell’ordinanza predetta” e la revoca dell’apposizione dei sigilli.

Con l’ordinanza di sgombero n. 857 del 2 luglio 2015, per cui è causa, il Comune riteneva di disporre “la revoca della precedente ordinanza di sospensione” di cui sopra con “riattivazione dell’efficacia” dell’ordinanza di sgombero n. 1792 del 21 novembre 2013.

Nelle more tra l’adozione della ridetta ordinanza di sgombero n. 857 del 2 luglio 2015 e la sua notifica, in data 22 luglio 2015, la ricorrente presentava al Comune un’istanza volta ad ottenere la rateizzazione dell’intero importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre 2015, per un massimo di sessanta rate e con pagamento a partire dal 31 luglio 2015 l’ulteriore autorizzazione per l’anno 2015 (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione del Comune ed all. n. 2 del relativo fascicolo di parte).

Con nota prot. n. 114804, notificata in data 6 agosto 2015 (all. n. 2 del fascicolo di parte resistente), il Comune rigettava la richiesta di cui sopra, comunicando che l’annualità del 2015 doveva essere necessariamente corrisposta in un’unica rata o in quattro rate di importo uguale da versare entro il 31 dicembre 2015 e che per i debiti pregressi non era possibile concedere un’ulteriore rateizzazione essendo pervenuta l’istanza oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della nota di contestazione di inadempimento dell’11 dicembre 2015 di cui sopra, in violazione della delibera della Commissione Straordinaria n. 205 del 7 novembre 2013, avente ad oggetto la rateizzazione dei debiti tributari e patrimoniali (all. n. 17 del fascicolo di parte resistente).

In data 11 agosto 2015, la Polizia Municipale eseguiva il disposto sgombero provvedendo alla chiusura dell’area mediante apposizione di sigilli.

Parte ricorrente insorge avverso l’ordinanza di sgombero del 2 luglio 2015 (unitamente al conseguente verbale di apposizione dei sigilli del successivo 6 agosto, che riveste natura meramente esecutiva del primo) ed il diniego cui alla nota prot. n. 11404 del 6 agosto 2015 chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi.

Dopo aver premesso che il mancato pagamento è derivato dal notevolissimo aumento delle aliquote disposto dall’Amministrazione comunale nel corso 2013 (finalizzato al rispetto del piano di riequilibrio finanziario cui l’Ente è sottoposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 bis del T.U.E.L.) in uno alla ben nota situazione di crisi economica che ha prodotto un elevato decremento degli incassi, parte ricorrente avanza le seguenti censure.

1) L’ordinanza n. 857 del 2 luglio 2015, qualificata alla stregua di revoca, sarebbe stata adottata in spregio del principio del favor partecipationis in quanto non solo non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma anche senza dar seguito alle richieste di incontro formulate;
pur trattandosi di provvedimento discrezionale, inoltre, difetterebbe ogni valutazione in merito all’interesse pubblico sotteso ed alla sua comparazione con gli ulteriori interessi coinvolti, sia pubblici che privati, in chiara violazione dell’art. 12, I comma, del vigente Regolamento T.O.S.A.P. (all. n. 11 del fascicolo del Comune), che ne impone l’esplicitazione.

2) La ritenuta abusività dell’occupazione sarebbe in contrasto con l’art. 4 del vigente Regolamento T.O.S.A.P., considerati da un lato, la conformità “ai progetti e alle rispettive concessioni rilasciate dagli uffici preposti” (pag. 6 del ricorso introduttivo), dall’altro l’esistenza di un piano di rateizzazione (con relativo, seppur parziale, adempimento) e di una richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

3) Lo sgombero sarebbe una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni in essa avanzate, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 20 del D. Lgs. n. 285/1992 e 3, comma 16, della l. n. 94/09.

4) Il diniego di cui alla nota prot. n. 114804 del 6 agosto 2015, infine, avrebbe fatto illegittimamente riferimento ad un termine decadenziale di presentazione dell’istanza mai comunicato in precedenza.

Conclude per l’annullamento degli atti gravati e per la declaratoria del diritto ad ottenere la rateizzazione in quanto tempestivamente richiesta.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso e rappresentando che, a totale riprova dell’atteggiamento collaborativo del Comune, in data 14 agosto 2015, ha approvato la deliberazione n. 137 di riammissione al beneficio delle rateizzazione delle ditte che presentino istanza entro il 30 settembre 2015 e conseguente sospensione dell’esecuzione provvedimenti interdittivi emanati nelle more della relativa procedura e revoca in caso di ammissione alla rateizzazione.

Con ordinanza n. 235, pronunziata alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2015, è stata accolta la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

In vista dell’udienza di merito del 13 gennaio 2016, il Comune ha depositato memoria e documenti, insistendo per l’infondatezza del gravame, deducendo la mancata presentazione da parte della ricorrente di nuova istanza di ammissione alla rateizzazione (concessa dal Comune con la già citata n. 137 del 14 agosto 2015), eccependo la conseguente intervenuta carenza d’interesse, ed ha ribadito la necessità di rispettare il piano di riequilibrio finanziario.

All’udienza del 13 gennaio 2016, le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della trattazione, rinunciando ai termini a difesa.

La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 marzo 2016 in sede della quale parte ricorrente ha chiesto un ulteriore differimento della trattazione in ragione della pendenza di un procedimento alla concessione della rateizzazione degli importi dovuti a titolo di T.O.S.A.P. e depositando relativa documentazione.

Il Comune si è motivatamente opposto alla predetta richiesta, rappresentando l’insussistenza di idonei presupposti per il perfezionamento dell’ipotesi transattiva, depositando al riguardo pertinente documentazione.

Il Collegio si è riservato di decidere su tale istanza preliminare.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10 marzo 2016.

DIRITTO

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