TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2010-07-22, n. 201000069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2010-07-22, n. 201000069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201000069
Data del deposito : 22 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00022/1997 REG.RIC.

N. 00069/2010 REG.ORD.COLL.

N. 00022/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 22 del 1997, proposto da D B M, rappresentato e difeso dall'avv. V C presso il cui studio in Campobasso, corso Umberto I^, n. 43 elegge domicilio;


contro

Comune di Casacalenda (Cb), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A B in Campobasso, via Garibaldi n. 46;
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti di

Romagnuolo Irma, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Rizzi presso il cui studio in Campobasso, C.so Bucci, n. 12 elegge domicilio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Casacalenda n. 8/c del 26 ottobre 1996 con cui è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria alla controinteressata, con tutti gli atti comunque connessi;

del provvedimento regionale di autorizzazione paesaggistica n. 138 del 20 ottobre 1996.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casacalenda (Cb);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Romagnuolo Irma;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con nota di deposito del 12 maggio 2010 il difensore di parte ricorrente ha documentato l’intervenuto decesso della parte ricorrente mediante deposito del relativo certificato di morte.

Rilevato che con il predetto deposito il difensore della parte ricorrente abbia inteso dichiarare e formalizzare l’intervento della causa interruttiva del giudizio.

Rilevato che ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si impone pertanto l’interruzione del giudizio.

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