TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-02-02, n. 201201176
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N. 01176/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04449/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2011, proposto da:
S M C + 1 e N C, rappresentati e difesi dagli avv. A G, F G S, I T, con domicilio eletto presso F G S in Roma, via G. Paisiello, 55;, rappresentato e difeso dagli avv. F G S, A G, I T, con domicilio eletto presso F G S in Roma, via G. Paisiello, 55;N C, rappresentato e difeso dagli avv. A G, F G S, I T, con domicilio eletto presso F G S in Roma, via G. Paisiello, 55;
contro
Roma Capitale - Sportello Unico Per L'Immigrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Ludovico Patriarca, con domicilio eletto presso Pierludovico Patriarca in , Avvocatura Comune Roma;Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del 21 marzo 2011, comunicato con lettera prot. 63832 del 24 marzo 2011 con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare;
-della nota prot. P-RM/L/N/2009/134182 del 14 luglio 2010 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma;
-del parere espresso dalla Questura di Roma con il quale si è ritenuto che lo straniero non ha i requisiti di legge in quanto inammissibile in territorio Schengen. Paese inseritore Ungheria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale - Sportello Unico Per L'Immigrazione e di Ministero dell'Interno - Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti – rispettivamente datrice di lavoro e lavoratrice domestica –, hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma del 21 marzo 2011 di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazione resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha depositato in data 1/12/11 il provvedimento datato 22 novembre 2011 con il quale ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
Lo stesso S.U.I., con la nota del 28/11/11, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, preso atto dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.