TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2016-05-23, n. 201602710

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2016-05-23, n. 201602710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602710
Data del deposito : 23 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06189/2016 REG.RIC.

N. 02710/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06189/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2016, proposto da:
Società il Portico s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. O C e A C, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato C. e C. &
Partners in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2;

contro

Roma Capitale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale con cui sono state disposte la rimozione dell’occupazione di suolo pubblico e la chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’istanza ex art.56 C.p.a. di cui, in questa sede, trattasi è stata - unitamente alla distinta domanda di misure cautelari collegiali di cui all’art.55 C.p.a.- acclusa al gravame in epigrafe il quale ultimo risulta notificato a mezzo Pec all’intimata Amministrazione senza che tale notificazione sia stata preceduta dalla specifica autorizzazione di cui all’art.52 del C.p.a.;

Considerato ulteriormente che la parte non si è avvalsa della notificazione a mezzo fax, pur permessa dall’art.56 C.p.a. quale modalità idonea a consentire la delibazione dell’istanza in parola;

Considerato, pertanto, che nel caso di specie – in cui l’amministrazione non risulta costituita in giudizio – non può affermarsi che la notificazione si sia regolarmente perfezionata nei confronti della parte pubblica e che non può escludersi che tale fatto dipenda da cause non imputabili al ricorrente;
a tanto accedendo che la domanda di misure cautelari monocratiche non consente, allo stato, un differente scrutinio;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi