TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2016-05-23, n. 201602710
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N. 02710/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06189/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2016, proposto da:
Società il Portico s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. O C e A C, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato C. e C. &Partners in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2;
contro
Roma Capitale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale con cui sono state disposte la rimozione dell’occupazione di suolo pubblico e la chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’istanza ex art.56 C.p.a. di cui, in questa sede, trattasi è stata - unitamente alla distinta domanda di misure cautelari collegiali di cui all’art.55 C.p.a.- acclusa al gravame in epigrafe il quale ultimo risulta notificato a mezzo Pec all’intimata Amministrazione senza che tale notificazione sia stata preceduta dalla specifica autorizzazione di cui all’art.52 del C.p.a.;
Considerato ulteriormente che la parte non si è avvalsa della notificazione a mezzo fax, pur permessa dall’art.56 C.p.a. quale modalità idonea a consentire la delibazione dell’istanza in parola;
Considerato, pertanto, che nel caso di specie – in cui l’amministrazione non risulta costituita in giudizio – non può affermarsi che la notificazione si sia regolarmente perfezionata nei confronti della parte pubblica e che non può escludersi che tale fatto dipenda da cause non imputabili al ricorrente;a tanto accedendo che la domanda di misure cautelari monocratiche non consente, allo stato, un differente scrutinio;