TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-03-27, n. 202305253
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05253/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02782/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2782 del 2019, proposto da
RI AL LA e AS LA, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Daniele Gizzi e CO Di Benedetto che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. AU Liberati che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
- CONDOMINIO “ROSSANA”, in persona dell’amministratore p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. CO Pruiti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- LI RO – non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto concerne il ricorso principale
dei seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/18 con cui il Comune di Albano Laziale ha dichiarato la servitù di uso pubblico delle aree ivi indicate, compresa quella di proprietà dei ricorrenti;
- ordinanza n. 312 del 18/12/18 con cui il Sindaco ha ordinato a LE EN di cessare ogni impedimento all’uso pubblico dell’area di circolazione e parcheggio ivi indicata e, per l’effetto, di rimuovere la rete metallica e i paletti installati al suolo;
- avviso pubblico del 15/01/19 con cui il Responsabile del Settore II Servizio II ha comunicato l’avvenuta dichiarazione dell’uso pubblico degli immobili ivi indicati;
- ordinanza comunale nn. 11145/OR0040 dell’11/03/15, verbale di sopralluogo dei vigili urbani del 15/12/18, diffide prot. n. 22173 del 26.05.2014, n. 24051 e n. del 09/06/14, n. 9518 del 02/03/15 e, per quanto d’interesse, determinazioni n. 1035 del 26/10/17 e n. 1144 del 20/07/18, relazione tecnica illustrativa, elenco particelle e grafico trasmesso con prot. 0060246 del 22/10/18
e per la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato il 13/05/19
per l’accertamento del diritto del Comune di Albano Laziale di ottenere, in virtù della Convenzione Urbanistica a rogito del Segretario Generale f.f. del 24/07/19 rep. n. 929, il riconoscimento della proprietà delle porzioni di terreno site in Albano Laziale e censite in Catasto al foglio 7 particelle 1276, 1277, 1278, 1279 e 1280, corrispondenti ai lotti C e D del piano di lottizzazione, nonché quella individuata con la lettera E, tutte meglio evidenziate nella planimetria allegata alla concessione edilizia n. 24/81,
e, per l’effetto, perché il Tribunale disponga con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà in danno dei signori EN MA LE nata ad [...] il [...], cod. fisc. [...], EN SI nato ad [...] il [...], cod. fisc. [...], OL UA nata a [...] il [...], cod. fisc. [...], EN CO nato a [...] l’[...], cod. fisc. [...], EN MA AU nata a [...] il [...], cod. fisc. [...]e EN CA nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], in favore del Comune di Albano Laziale con ordine al competente Conservatore di trascrivere la sentenza nei Registri Immobiliari ed esonero del medesimo da ogni responsabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in date 18/02/19, 18/04/19, 07/06/19 e 01/08/19 e depositato il 07/03/19 MA LE EN e SI EN hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/18, con cui il Comune di Albano Laziale ha dichiarato la servitù di uso pubblico delle aree ivi indicate, compresa quella di proprietà dei ricorrenti, l’ordinanza n. 312 del 18/12/18, con cui il Sindaco ha prescritto a LE EN di cessare ogni impedimento all’uso pubblico dell’area di circolazione e parcheggio ivi indicata e, per l’effetto, di rimuovere la rete metallica e i paletti installati al suolo, l’avviso pubblico del 15/01/19, con cui il Responsabile del Settore II Servizio II ha comunicato l’avvenuta dichiarazione dell’uso pubblico degli immobili ivi indicati, l’ordinanza comunale n. 11145/OR0040 dell’11/03/15, il verbale di sopralluogo dei vigili urbani del 15/12/18, le diffide prot. n. 22173 del 26.05.2014, n. 24051 e n. del 09/06/14, n. 9518 del 02/03/15 e, per quanto d’interesse, le determinazioni n. 1035 del 26/10/17 e n. 1144 del 20/07/18, la relazione tecnica illustrativa, l’elenco particelle e il grafico trasmesso con prot. 0060246 del 22/10/18 ed hanno chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni o, in alternativa, al pagamento di un indennizzo.
Con atto notificato in date 16/04/19 e 17/04/19 e depositato il 13/05/19 il Comune di Albano Laziale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e, attraverso un ricorso incidentale, ha chiesto l’accertamento del diritto del Comune di Albano Laziale di ottenere, in virtù della Convenzione Urbanistica a rogito del Segretario Generale f.f. del 24/07/19 rep. n. 929, il riconoscimento della proprietà delle porzioni di terreno site in Albano Laziale e censite in Catasto al foglio 7 particelle 1276, 1277, 1278, 1279 e 1280, corrispondenti ai lotti C e D del piano di lottizzazione, nonché di quella individuata con la lettera E, tutte meglio evidenziate nella planimetria allegata alla concessione edilizia n. 24/81, e, per l’effetto, che il Tribunale disponga con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà in danno dei signori EN MA LE nata ad [...] il [...], cod. fisc. [...], EN SI nato ad [...] il [...], cod. fisc. [...], OL UA nata a [...] il [...], cod. fisc. [...], EN CO nato a [...] l’[...], cod. fisc. [...], EN MA AU nata a [...] il [...], cod. fisc. [...]e EN CA nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], in favore del Comune di Albano Laziale con ordine al competente Conservatore di trascrivere la sentenza nei Registri Immobiliari ed esonero del medesimo da ogni responsabilità.
Il Condominio “Rossana”, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 15/02/21, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14/03/23 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso della possibile esistenza di profili d’improcedibilità del gravame; all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, di dovere esaminare, per primo, il ricorso incidentale depositato il 13/05/19 con cui il Comune di Albano Laziale ha chiesto l’accertamento del diritto del Comune di ottenere, in virtù della Convenzione Urbanistica a rogito del Segretario Generale f.f. del 24/07/19 rep. n. 929, il riconoscimento della proprietà delle porzioni di terreno site in Albano Laziale e censite in Catasto al foglio 7 particelle 1276, 1277, 1278, 1279 e 1280, corrispondenti ai lotti C e D del piano di lottizzazione, nonché di quella individuata con la lettera E, tutte meglio evidenziate nella planimetria allegata alla concessione edilizia n. 24/81, e, per l’effetto, che il Tribunale disponga con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà in danno dei signori EN MA LE nata ad [...] il [...], cod. fisc. [...], EN SI nato ad [...] il [...], cod. fisc. [...], OL UA nata a [...] il [...], cod. fisc. [...], EN CO nato a [...] l’[...], cod. fisc. [...], EN MA AU nata a