TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2020-11-24, n. 202001107
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2020
N. 01107/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Stefani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa interinale sospensione, del provvedimento del Questore di -OMISSIS-OMISSIS-) del 10.7.2020 notificato a mezzo pec in data 13.7.2020, con cui la Questura di-OMISSIS-ha negato la conversione del titolo di soggiorno ex art. 31 D.lgs 286/98 in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs 286/98 e contestualmente negato il rilascio del permesso di soggiorno ordinario ex art. 9 co. 9 d. lgs 286/98;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno-Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per “assistenza minori” (inizialmente per anni 3, poi prorogato per anni due, previo provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia), scaduto in data 1.9.2019, ha chiesto la conversione del predetto titolo in un permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo, ovvero il rilascio di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, e/o ordinario ex art. 9, comma 9, d. lgs n. 286 del 1998.
La Questura di -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di parte ricorrente rilevando che:
a) la conversione del permesso per “assistenza minori” in permesso per motivi commerciali/lavoro autonomo non è ammissibile, in mancanza di espressa previsione normativa;
b) in ordine alla domanda di rilascio di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, e/o ordinario ex art. 9, comma 9, d. lgs. n. 286 del 1998,
- il ricorrente era stato condannato, in data 03/12/2008, dal Tribunale di -OMISSIS- (sentenza irrevocabile il 09/01/2009), alla reclusione per -OMISSIS-a un pubblico ufficiale sulla propria identità art. 495 c. I CP con il beneficio della sospensione condizionale della pena, quest’ultima rideterminata, con decreto del GUP Tribunale di -OMISSIS- del 13/04/2012, nella reclusione a mesi 5 e giorni 10; in data 15/02/2011, dal GUP Tribunale di -OMISSIS- (sentenza divenuta irrevocabile), alla reclusione per -OMISSIS- concorso ex artt. 110 c.p. e 73, comma l bis , d.p.r. n. 309 del 1990; la sentenza aveva previsto la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato ex art. 312 c.p. (nel 2014 sostituita dal Magistrato di Sorveglianza di-OMISSIS-in anni 1 di libertà vigilata) e la revoca della sospensione condizionale della pena relativamente alla condanna del 2008;
- in data 21/08/2012 è stato emesso provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui al punto che precede, e determinata la pena da scontare in anni -OMISSIS-;
- il ricorrente, entrato in Italia nel 2008, ha regolarizzato la propria presenza su questo territorio nazionale solamente con i due permessi, del 2013 e del 2017, “per assistenza minori”;
- non è possibile far leva sull'episodicità del reato in materia di stupefacenti commesso dal ricorrente, trattandosi di un elemento che non condiziona le autonome valutazioni del Questore sulla pericolosità sociale dello straniero, tenuto conto del particolare allarme