TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400042
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Pubblicato il 29/01/2024
N. 00042/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 309 del 2023, proposto da
- Sport Medicine s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato F C, con domicilio digitale in atti;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti;
- Azienda sanitaria di Potenza, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Polimedica s.r.l., Fisiokinesiterapia Melandro s.r.l., Polisan s.r.l., Poliambulatorio Sanitas s.r.l., Ambulatorio di Nefrologia ed Emodialisi Sm2 s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta della Regione Basilicata prot. n. 202300189 del 30.03.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Centro Medico Lucano s.r.l., con ricorso depositato il 15 novembre 2022, è insorta avverso la deliberazione in epigrafe, concernenti la determinazione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale ex art. 25 della legge n. 833 del 1978 per gli anni 2023 e 2024, deducendone in diritto l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso introduttivo.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 19 luglio 2023, su istanza del ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
3. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024 l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. e dando a esso continuità, il precedente conforme, reso in speculare questione, secondo cui: «nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso costituiscono le condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia: siffatte condizioni devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Il Giudice, in particolare, deve pregiudizialmente verificare l’esistenza in capo alla parte ricorrente: - di una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato interessato alla generale legittimità dell’azione autoritativa (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso);- di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato, traendone un’utilità effettiva, dalla decisione di accoglimento (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Nel caso di specie, è pacifico che la deducente non ha alcun accordo contrattuale col Servizio sanitario regionale, sicché alcun utile risultato potrebbe derivare in capo a essa dall’eventuale annullamento dell’atto avversato, col quale sono stabiliti i tetti di spesa per gli operatori già contrattualizzati» (in termini, T.A.R. Basilicata, 13 giugno 2023, n. 385).
4.2.1. A fronte di ciò, non rileva l’interesse prospettato nel ricorso, ovvero quello alla sua inclusione tra i destinatari delle spese, stante il fabbisogno dell’area geografica in cui insiste la struttura. E’ invero evidente che l’interesse di cui si prospetta la lesione è quello, logicamente e cronologicamente emergente a monte degli atti qui impugnati, a essere incluso nel novero dei soggetti dai quali il SSR «intende acquistare le prestazioni».
5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.