TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400659
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2024
N. 00659/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Valvo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di-OMISSIS-– Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale IA, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
dell’avviso orale ex art. 3 del d.l. 6/9/2011 n.159 del-OMISSIS-a firma del Questore e del verbale di esecuzione e del verbale di notifica di esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato l’avviso orale indicato in oggetto adottato poiché individuato, in sede di denuncia, quale autore di una violenza sessuale a danni di una vicina di casa articolando i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere, evidente errore di persona ed erronea valutazione dei fatti, stante l’insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per adottare l’avviso orale.
2) Violazione di legge. Violazione art. 27 Cost. Eccesso di potere, stante l’assenza di condanne in sede penale.
3) Violazione art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Mancanza dei presupposti di legge.
4) Mancanza di idonea motivazione. Eccesso di potere, stante la sussistenza di un contrasto di motivazione tra gli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documenti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Preliminarmente deve evidenziarsi come parte ricorrente insista nel ritenere, in particolare, con il primo e il quarto motivo di ricorso, che i provvedimenti gravati siano due: il verbale di notifica dell’avviso orale e il provvedimento di irrogazione dell’avviso orale n.-OMISSIS-.
É evidente che l’atto nominato “verbale di notifica di avviso orale” costituisca l’atto pubblico con cui l’autorità di P.S., ai sensi dell’art. 2700 c.c., attesta i fatti avvenuti in sua presenza, ossia la consegna della copia dell’avviso orale.
Tale evidente constatazione rende infondati i profili di doglianza – sollevati in seno al primo e al quarto motivo di ricorso – volti a far valere