TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201900765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201900765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900765
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2019

N. 00765/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Benemerito G, rappresentata e difesa dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Salerno;

contro

il Comune di Roccapiemonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via V.Loria,69 c/o Caolo;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 1/6/2007 relativo a revoca autorizzazione esercizio passo carrabile;

della delibera 112/08 recante la modifica di destinazione oneri di urbanizzazione;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo la signora Benemerito ha impugnato il provvedimento n. 1/6/2007 del 9 novembre 2007 con cui il Comune di Roccapiemonte ha revocato l’autorizzazione per il passo carrabile rilasciata a suo favore al vicolo Ianniciello 13.

Il provvedimento di revoca si fonda sulla circostanza sulla natura privata della strada quale causa ostativa al rilascio della predetta autorizzazione.

2. Avverso tale atto la ricorrente articola tre motivi di ricorso nei quali deduce la violazione dell’art. 7 della L.241 del 1990;
la violazione dell’art. 3 della medesima legge;
la violazione dell’art. 41 del d. lgs 507 del 1993.

3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera di G.M. n. 112 del 15 ottobre 2018 recante la modifica di destinazione di oneri di urbanizzazione impegnati per i lavori di manutenzione del vicolo Ianniciello.

Avverso tale atto, la predetta richiama gli stessi motivi proposti a sostegno del gravame principale ritenendo che il vizio dell’atto presupposto determini la invalidità dell’atto a valle.

4. Si è costituita l’amministrazione intimata con eccezioni in rito e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari poiché il ricorso, nel merito, è infondato.

6. Dalle visure catastali versate in atti e dalla esaustiva istruttoria compiuta dagli uffici comunali, pure documentata in atti, è emerso che il vicolo Ianniciello in realtà è uno spazio di proprietà privata.

Da ciò deriva la infondatezza del primo motivo di ricorso in cui è dedotta la violazione dell’art. 7 della L.241 del 1990 dal momento che l’omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento non determina la annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21 octies della medesima legge allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’esercizio di un potere vincolato.

Nel caso in esame, invero, l’esercizio del potere di autotutela era doveroso alla luce della natura privata della strada.

6.1 Risulta anche infondato il secondo motivo di ricorso dal momento che non sono ravvisabili nell’atto impugnato lacune motivazionali.

Il provvedimento di revoca dà, infatti, conto dell’iter logico seguito dall’amministrazione e delle norme che attribuiscono ad essa il potere esercitato.

6.3 Quanto alla mancata indicazione delle somme corrisposte dalla ricorrente quale onere per il conseguimento del passo carrabile, essa non rileva quale vizio dell’atto di revoca.

L’interessata, infatti, dispone degli altri strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento per tutelare i propri interessi patrimoniali.

7. Dalla infondatezza del ricorso principale, discende anche la infondatezza del ricorso per motivi aggiunti che si fonda sulle medesime censure e del quale è dedotta la invalidità in via derivata.

8. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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