TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-25, n. 202401608

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-25, n. 202401608
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401608
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 01608/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00126/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco,63 (Palazzo ex Rea);

per l'annullamento del provvedimento di congedo al termine della seconda rafferma annuale-OMISSIS-notificato il 6.12.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 11 giugno 2024, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di congedo al termine della seconda rafferma annuale, quale volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano.

Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.

All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 11 giugno 2024 il Collegio ha deliberato la decisione.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha rappresentato che, mentre era in servizio quale Volontario in ferma prefissata, nello svolgimento di compiti di servizio ha subito-OMISSIS-, il cui grado di gravità è stato giudicato riconducibile alla -OMISSIS-. A seguito di tale infortunio, l’amministrazione ha destinato il ricorrente, fino alla scadenza del periodo, ad attività compatibili con la patologia, e alla scadenza del periodo è stato giudicato dalla Commissione come non idoneo permanentemente in modo parziale.

Ciò premesso, il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento impugnato sia illegittimo per violazione dell’art. 955 c. 2 del Codice dell’Ordinamento militare, in quanto non gli è stato consentito il passaggio nel ruolo dei volontari in modo permanente con mansioni compatibili con la menomazione.

L’amministrazione si è difesa, sostenendo che il ricorrente, che rientra nel profilo di VFP1 e non di VFP4, non ha diritto al passaggio nel ruolo dei volontari in modo permanente.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Occorre richiamare la Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata 2^ edizione – anno 2015, che al paragrafo 11 prevede che: “ i Volontari, che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento a seguito di ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4^ all’8^ della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, possono permanere in servizio, a domanda (allegato “J” alla presente direttiva), fino al termine della ferma in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi, sempre a domanda (citati allegati “D1” e “D2”), alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, ai sensi dell’art. 955, co. 1 del c.o.m.

Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i VFP1 e i VFP4 possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme (art. 955, co. 2 del c.o.m.). Inoltre, i Volontari in Ferma Prefissata, cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4^ e alla 5^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 882, co. 2 del c.o.m., transitano nel servizio permanente come Militari permanentemente non idonei in modo parziale. Se invece le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i medesimi devono essere prosciolti dalla ferma, ai sensi dell’art. 957, co. 1, let. f) del c.o.m., dalla data di emissione del giudizio medico-legale di inidoneità al servizio militare, con contestuale collocamento in congedo illimitato ”.

Tale Direttiva, che, come precisato dallo stesso ricorrente nel ricorso, è stata emessa “ in conformità con la succitata previsione del Codice dell’Ordinamento Militare ” cioè con l’art. 955 del Codice dell’Ordinamento Militare, prevede chiaramente che i volontari VFP1 e quelli VFP4, in caso di lesione da causa di servizio, possono beneficiare di ulteriori fermi e raffermi, mentre possono ottenere il transito nel servizio permanente solo in caso di lesioni della Categoria 4 e 5.

Orbene, al ricorrente è stata riconosciuta una lesione non riconducibile né alla categoria 4 né alla categoria 5, -OMISSIS-, per cui difetta il presupposto per ottenere il richiesto transito nel servizio permanente.

Il ricorso è pertanto respinto.

3. In ragione della particolarità della vicenda scrutinata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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