TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-01-16, n. 201300028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-01-16, n. 201300028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300028
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00453/2012 REG.RIC.

N. 00028/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00453/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2012, proposto da:
Sacca S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E N e A L, con domicilio eletto presso A L in Catania, via De Caro, n. 104;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

nei confronti di

Mediocredito Centrale S.p.a.;

per l'annullamento,previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. 012800 del 21 novembre 2011 del Mediocredito Centrale s.p.a., con il quale si stabilisce che"...in riferimento alla dichiarazione - domanda di cui all'oggetto, vi comunichiamo che detta richiesta non è stata ammessa alla prenotazione del contributo (v. decreto del ministero dello sviluppo economico dell'11 ottobre 2011), per le seguenti motivazioni: gli ordini e le conferme di ordine indicati nella dichiarazione domanda sono antecedenti alla data di pubblicazione del bando...".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente opera nel settore della produzione di carta per imballo e di cartoni.

Con Decreto del 23 dicembre 2010 (pubblicato nella GURS n. 61 del 15 marzo 2011), il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fissato il termine per la presentazione delle domande inerenti all’accesso alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8 comma 2 della L. 266/1997.

In data 16 maggio 2011 la società ricorrente ha inviato telematicamente la dichiarazione-domanda di prenotazione (poi spedita anche con raccomandata a/r del 20 maggio 2011), chiedendo un’agevolazione per Euro 66.750,00 (equivalente al 50 % della somma – pari ad € 133.500,00 – da investire per l’acquisto di cilindri essiccatori).

Con nota del 19 luglio 2011, Unicredit MedioCredito Centrale (gestore concessionario per gli interventi di cui all’art. 8 della L. 7 agosto 1997 n. 266) ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. 241/1990, della richiesta agevolazione, in quanto “la data di ordine e di conferma di ordine, come da voi dichiarato, è antecedente alla data di pubblicazione del decreto di apertura del bando…”.

Tale nota si riferiva al fatto che in data 15 e 24 febbraio 2011 la ricorrente aveva inviato alla De Iuliis C. &
A. s.p.a. due offerte per l’acquisto di 5 nuovi cilindri essiccatori in acciaio.

E la De Iuliis s.p.a. aveva accettato tale offerta con conferma d’ordine del 31 marzo 2011.

Con memoria dell’11 agosto 2011 la ricorrente ha controdedotto, rilevando che il contratto con la De Iuliis si era perfezionato in data 31 marzo 2011, in ossequio ai principi civilistici di conclusione del contratti, e quindi successivamente alla data di pubblicazione (15 marzo 2011) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2010.

Con il provvedimento poi impugnato, il MedioCredito Centrale ha rigettato la domanda di agevolazione, riproducendo pedissequamente i rilievi contenuti nella nota ex articolo 10 bis.

Con ordinanza n. 390 del 13.04.2012 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, “considerato che il ricorso sembra fondato, in relazione alla data di avvenuta conclusione del contratto attinente alla fornitura contestata”.

Alla pubblica udienza del 20.12.2012 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, sussistendo il lamentato travisamento dei fatti, ed il difetto di istruttoria.

Il MedioCredito Centrale ha rigettato la domanda di agevolazione della società ricorrente in quanto la conferma d’ordine della società De Iuliis avrebbe data antecedente a quella di pubblicazione del bando, avvenuta con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 23 dicembre 2010.

Ora, è vero che la Sacca s.p.a. ha emesso la proposta di acquisto rispettivamente in data 15 febbraio e 24 2011, e quindi ben prima della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 15 marzo 2011, del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010, con il quale sono stati stabiliti i nuovi termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni sopra descritte.

Ma è anche vero che la De Iuliis s.p.a. ha confermato l’ordine della Sacca s.p.a. in data 31 marzo 2011, con la conseguenza che è solo a quella data che è avvenuta la conclusione del contratto.

Infatti, l’art. 1326 del codice civile, nel disciplinare la “conclusione del contratto”, stabilisce che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”.

Ora, l’art. 1, comma 2, del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 23 dicembre 2010 stabilisce che “…per la prenotazione delle risorse e la successiva fruizione delle agevolazioni si applicano le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale del 18 settembre 2009 così come integrato dal decreto del 2 dicembre 2009…”.

E l’art.

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