TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-02-23, n. 201500224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-02-23, n. 201500224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500224
Data del deposito : 23 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00160/2015 REG.RIC.

N. 00224/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00160/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2015, proposto da:


- Bea Gestioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. E L, F L e M A B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Turati, 8;


contro

- Comune di Misinto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. P F ed E R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Pietro Mascagni, 24;

nei confronti di

- Gelsia Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Danilo Tassan Mazzocco e Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Amedei, 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Delibera del Consiglio Comunale di Misinto, 27 novembre 2014, n. 48, pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni, dal 4 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014, mai comunicata alla ricorrente, con la quale il Comune di Misinto ha stabilito:

I) in via definitiva, di adottare l'indirizzo di preferenza per l'affidamento alla Società Gelsia Ambiente s.r.l. - a seguito della sua trasformazione in società mista tramite l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto - del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e, eventualmente, dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani;

II) in via temporanea, senza riferimento ad alcun termine (sine die) -fino al completamento della procedura di trasformazione societaria suddetta, per garantire la continuità del servizio di pubblica utilità -di procedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a favore della Società Gelsia Ambiente s.r.l.. mediante subentro nei contratti già in essere con il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese (precedente gestore);
con la stessa delibera è stato, altresì disposto, in favore dell'impresa Sangalli, l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, che però non costituisce oggetto della presente contestazione;

- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale allo stato non conosciuto e non conoscibile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Misinto e di Gelsia Ambiente S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, la verifica della sussistenza dell’interesse al ricorso da parte ricorrente, in ragione, tanto, della veste giuridica da essa assunta - che sembrerebbe precluderle sia l’affidamento diretto che la partecipazione alla cd. gara a doppio oggetto - quanto del contenuto della deliberazione impugnata - che sembra porsi come “atto d’indirizzo” che rinvia a successive deliberazioni consiliari la scelta della concreta modalità di affidamento del servizio di cui si tratta -, richiede un approfondimento che non si addice all’odierna fase cautelare e, neppure, ad una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Ritenuto, inoltre, insussistente il periculum in mora, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente.

Considerato, tuttavia, che la peculiarità della fattispecie all’esame giustifica la compensazione delle spese dell’odierna fase cautelare.

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