TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2023-07-19, n. 202301907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2023-07-19, n. 202301907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301907
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 01907/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01215/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del corso n. 1;



contro

Convitto nazionale statale -OMISSIS- e scuole annesse, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;



per l'annullamento

del verbale n. 8 del consiglio della classe -OMISSIS- del giorno 8 giugno 2023, relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/2023, nella parte in cui stabilisce la non ammissione del ricorrente all'esame di Stato 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione all'esame di Stato dell'anno 2023, adducendo l'incongruenza e la perplessità motivazionale dell'attribuzione del voto di comportamento, nonché la mancanza di giudizi discorsivi a latere delle valutazioni numeriche espresse dai docenti in sede di consiglio di classe.

2. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

3. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 luglio 2023, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare formulata nel ricorso, e viene definita con sentenza in forma semplificata, come da avviso reso in sede di udienza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.

4. Il ricorso è infondato.

5. Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. d), d.lgs. 62/2017, è ammesso a sostenere l'esame di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti: « votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo ».

6. Nel caso di specie, lo studente ha ottenuto un voto di comportamento pari a sei decimi, il quale non ha perciò influito sul giudizio di non ammissione, trattandosi di una votazione sufficiente ai sensi dalla

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