TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-10-14, n. 202315252
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2023
N. 15252/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14357/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14357 del 2014, proposto da
A M e C M, rappresentati e difesi dagli avvocati G L e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
del parere contrario (prot. 0006714/2014) al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali (ora Ministero della cultura) e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Sig.ri Angelo Manzara e Anna Maria Calabretta presentarono domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985, poi integrata nel 1995, in relazione all’unità immobiliare ad uso residenziale di loro proprietà, con annesso locale ad uso autorimessa (per una superficie pari rispettivamente a 132,12 mq e 321,27 mq), realizzata sine titulo nel 1973 e sita nel territorio del Comune di Roma, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del PTP 15/12 Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti, approvato dalla Regione Lazio con Delibera consiliare n. 70 del 10 febbraio 2010.
2. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato nei termini e forme di rito, i medesimi sono insorti avverso la nota prot. n. 6714 del 30 aprile 2014 (della quale sono venuti a conoscenza in data 16 luglio 2014, a seguito della ricezione del preavviso di diniego trasmesso da Roma Capitale), con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma aveva espresso parere contrario al rilascio del titolo in sanatoria ai sensi delle l. nn. 47/1985 e 724/1994, con la seguente motivazione: “ considerato il disposto dell’art. 61 del PTP 15/12 (…) le opere abusivamente realizzate non siano compatibili con il contesto paesaggistico tutelato e non siano conformi alle disposizioni contenute nel PTP ”.
I ricorrenti deducono: i) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 delle Norme Tecniche del P.T.P. di Roma Ambito 15/12 Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti in relazione all’art. 32 L. 28.2.1985, n. 47. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”, atteso che la citata disposizione del PTP non prevede di per sé un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, limitandosi a rinviare alle singole norme del Piano approvato, ed essendo il parere negativo viziato da carenza assoluta di motivazione; ii) “ Conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 della Legge n. 47/1985 e s.m.i. in relazione all’art. 33 della stessa Legge. Eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria ”, non essendo l’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, come tale preclusivo al rilascio della sanatoria, ed essendo stato il vincolo paesaggistico imposto dopo la realizzazione degli abusi.
3. Si sono costituiti in giudizio Roma Capitale, che richiama la natura vincolante del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza, al quale è subordinato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, nonché l’irrilevanza dell’epoca in cui il vincolo è introdotto, rappresentando altresì che l’iter avviato con la presentazione della domanda di condono non è stato ancora concluso (cfr. mem. del 21 luglio 2023), e il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali (ora Ministero della cultura) con atto di stile.
4. Il giudizio è stato proseguito dagli eredi degli originari ricorrenti (questi ultimi medio tempore deceduti), costituitisi ai sensi dell’art. 302 c.p.c. con atto depositato in data 12 giugno 2020.
5. I ricorrenti hanno prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. e replica, insistendo per l’accoglimento del gravame, anche sulla scorta della documentazione depositata in data 12 luglio 2023.
6. Alla pubblica udienza