TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-05-04, n. 201000203
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N. 00203/2010 REG.SEN.
N. 00123/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 123 del 2010, proposto da:
L Z, E B, rappresentati e difesi dall'avv. C D F, con domicilio eletto presso C D F Avv. in Ancona, via Cialdini, 6;
contro
Ministero dell'Interno;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento, a seguito del nulla osta al lavoro subordinato domestico rilasciato in data 24 gennaio 2007, sulla richiesta di permesso di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Baldoni otteneva, in data 24.1.2007, nulla osta al lavoro subordinato domestico per l'assunzione della Sig.ra Zavizionova di cittadinanza ucraina.
Con nota in data 5.11.2008 la Questura di Ancona comunicava i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno poiché a carico della lavoratrice extracomunitaria sussisteva un provvedimento di espulsione emesso in data 20.3.1999 dal Prefetto di Terni sotto l’alias Shadrina Lidiya.
Seguiva il deposito di osservazioni e documenti da parte degli interessati (cfr. da ultimo nota dell’Avv. De Feo in data 3.12.2008), non seguiti da alcun provvedimento conclusivo.
I ricorrenti denunciano quindi l’illegittimo silenzio dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento in esame.
La relazione depositata dalla Questura di Ancona, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 35/2010, conferma che, a fronte delle memorie e dei documenti depositati in riscontro al preavviso di rigetto, l'Amministrazione non ha concluso il procedimento, mantenendo così una situazione di illegittimo silenzio protrattasi per circa un anno.
Peraltro la Questura evidenzia che, in accoglimento dell'istanza di emersione di lavoro irregolare presentata dal Sig. Baldoni a favore della stessa Sig.ra Zavizionova, sarà rilasciato il titolo di soggiorno una volta formalizzato il contratto di lavoro.
A giudizio del Collegio quest'ultima circostanza non risulta comunque essere sufficiente per legittimare il silenzio mantenuto dall'Amministrazione nella conclusione dell'originario procedimento iniziato nell'anno 2007 con la richiesta di NO all’ingresso in Italia, trattandosi di fattispecie diversa rispetto alla procedura di regolarizzazione successivamente avviata dai ricorrenti.
Di conseguenza il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.