TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-07-19, n. 201804810

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-07-19, n. 201804810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201804810
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2018

N. 04810/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03239/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3239 del 2014, proposto da
D M, V C e M E, rappresentati e difesi dagli avvocati M E, V C, da intendersi domiciliati presso la segreteria T.A.R.;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Napoli n. 1154/2011 avente ad oggetto equa riparazione ex legge n. 89/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il decreto n. 1154/VG del 8 novembre 2011 – ormai definitivo non essendo stata proposta impugnazione - la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il ministero della giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, della somma di euro 6.250, oltre interessi legali a far tempo dalla domanda, a favore di parte ricorrente e al pagamento delle spese del relativo giudizio a favore dei difensori, avvocati V C e M E, antistatari;

Premesso che con il ricorso all’esame parte ricorrente denuncia che il ministero della giustizia non gli ha corrisposto quanto spettantegli e chiede pertanto che il Tribunale lo condanni al pagamento di quanto dovuto in base al decreto, con nomina sin d’ora di un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di sua ulteriore inerzia;

Ritenuto che il ricorso, in conformità ai precedenti del Tribunale, sia in parte fondato e vada quindi accolto nei termini che saranno oltre precisati, non avendo l’amministrazione, neppure costituitasi in giudizio, fornito elementi ostativi;

Ritenuto quindi:

a) in relazione alla circostanza che nelle more del processo è entrato in vigore (il primo gennaio 2016) l’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che richiede quale presupposto dell’ordine di pagamento e della sua esecuzione, anche per i processi in corso, il rilascio all’amministrazione debitrice di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante “la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo…” - che l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato vada emesso nel rispetto delle modalità legali oggi vigenti e che pertanto l’amministrazione debba procedere al pagamento di quanto dovuto a parte ricorrente previo integrale assolvimento da parte di quest’ultima degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa citata;
in sostanza l’amministrazione provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, qualora gli obblighi dichiarativi siano già stati adempiuti;
in caso contrario il termine di sessanta giorni decorrerà dalla data del compimento degli obblighi stessi;

b) va accolta la domanda avente ad oggetto la nomina di un commissario;
quest’ultimo è nominato sin d’ora nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia;
il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art.

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