TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2022-09-12, n. 202201208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2022-09-12, n. 202201208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201208
Data del deposito : 12 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2022

N. 01208/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00913/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato D D G, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore Giacinto dell'Olio - Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia e concessione degli idonei rimedi cautelari:

- del verbale -OMISSIS- del Consiglio della Classe 4 B/L - Liceo Economico Sociale relativo allo scrutinio finale dell'A.S. 2021/2022 (prot. -OMISSIS-dell’11 giugno 2022), nella parte in cui l'alunno -OMISSIS- non risulta ammesso alla classe successiva;

- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ivi compresi i giudizi e/o le valutazioni che hanno deliberato la non ammissione alla classe successiva del ricorrente;

- nonché per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente ad essere ammesso, con riserva, a partecipare alla classe quinta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto di Istruzione Superiore Giacinto dell'Olio - Bisceglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. Proc. Amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Parte ricorrente - che nell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato la classe 4B/L del Liceo Economico Sociale dell’Istituto di Istruzione Secondaria “ Giacinto Dell’Olio ”, sito in Bisceglie (BT),

affetto da “ Disturbo Specifico dell’Apprendimento con compromissione della lettura (-OMISSIS-), della scrittura (-OMISSIS-) e del calcolo (-OMISSIS-). Immaturità affettivo relazionale con note di ansia reattiva” , giusta valutazione neuropsichiatrica redatta dall’Equipe Servizio Neuropsichiatria del Centro Raggio di Sole - SOS Dislessia Osmairm S.r.l. di Laterza, sulla cui scorta l’Istituto Scolastico resistente ha redatto il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) prot. -OMISSIS-del 3 dicembre 2021 - ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe, nei limiti dell’interesse.

Ha chiesto, altresì, la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto ad essere ammesso, con riserva, a partecipare alla classe quinta.

A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:

1) Violazione e/o

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