TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-30, n. 202416928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-30, n. 202416928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416928
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16928/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11923/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11923 del 2018, proposto da M M, S A, E B, G F, S M, G P, A R, M O R, L S, A Z, rappresentati e difesi dagli avv. G V e N T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, lungotevere dei Mellini 17 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. legale@pec.studiolegaleviglione.it;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;



per l’annullamento

della nota prot. n. M_D GMIL REG2018 0362985 del 27 giugno 2018, notificata in pari data, con la quale è stata respinta l’istanza presentata dai militari ricorrenti per la corresponsione dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. 29 marzo 2001 n. 86, in relazione al periodo di impiego all’estero da loro avviato prima del 1° gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 settembre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Gli odierni ricorrenti riferiscono di essere tutti ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente e di essere stati trasferiti d’autorità a prestare servizio all’estero in data antecedente al 1° gennaio 2015.

Ritenendo di aver maturato il diritto alla corresponsione

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