TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-04-04, n. 202302109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-04-04, n. 202302109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302109
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 02109/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02134/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R A E, L D M, C C, S C, rappresentati e difesi dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aou della Campania L V, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

F R, M T N, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del bando di concorso pubblicato sulla g.u. iv serie speciale n. 13 del 15.02.2022 avente ad oggetto concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, indetto con delibera n. 767 del 17.11.2021;
nonche' di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale e prodromico.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esposito Rosa Alba il 24/10/2022:

della Deliberazione n. 535 del 25.07.2022 con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria “L. Vanvitelli” ha approvato e/o pubblicato la graduatoria di merito del concorso pubblico, avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato”, indetto e/o pubblicato in ottemperanza alla Deliberazione a firma del D.G. della A.O.U. “L V” n. 767 del 17.11.2021, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale e prodromico


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aou della Campania L V;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-i ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, che era stato indetto dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro con deliberazione D.G. n. 1128 del 28 dicembre 2017 e sono risultati idonei collocandosi utilmente nella graduatoria di merito approvata dall’Azienda Sanitaria Locale partenopea con deliberazione n. 664 del 14 maggio 2021;

- in tale qualità, con il ricorso in esame hanno impugnato il bando di concorso adottato dalla A.O.U. “ L V ” con deliberazione n. 767 del 15 febbraio 2022 (rubricata “ Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato ”) che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe finalizzato ad assumere le medesime figure professionali oggetto del precedente concorso pubblico, nonostante la persistente efficacia della graduatoria già pubblicata dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 1

- fondano pertanto la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. del bando di concorso sulla violazione dell’art. 3 comma 61 della L. n. 350/2003 (richiamato dalla normativa anche sopravvenuta, tra cui il Decreto legge n. 101 del 2013 convertito dalla Legge n. 125 del 2013) secondo cui “le amministrazioni pubbliche (..) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ”.

-secondo i ricorrenti, l’amministrazione resistente non avrebbe dato una sufficiente motivazione a supporto della scelta di non attingere dalle graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni per le figure professionali che il concorso è volto a selezionare.

Osservato che

-con ordinanza collegiale ex art. 73 comma 3 c.p.a., depositata in data 8 marzo 2023 (l’udienza pubblica all’esito della quale il ricorso è stato riservato in decisione è del 2 marzo 2023) è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della ricevibilità del ricorso e sono stati assegnati venti giorni per depositare memoria sul punto;

-parte ricorrente ha tempestivamente depositato memoria in data 17 marzo 2023, argomentando a favore della ricevibilità del ricorso poiché il bando di concorso è stato pubblicato in data 15 febbraio 2022 e il ricorso risulta notificato in data 13 aprile 2022;

Ritenuto che

-debba preliminarmente osservarsi, avendo parte ricorrente lamentato nella memoria del 17 marzo 2023 “ l’assenza di qualsivoglia preventiva e/o precedente interlocuzione nel corso del presente giudizio in merito alla ricevibilità dello stesso, tale da consentire il satisfattivo vaglio di qualsivoglia rilievo preliminare e/o in rito ” che l’art. 73 comma 3 c.p.a. citato prevede, proprio allo scopo di tutelare il diritto di difesa ed evitare la cd. “terza via”, che, se la questione processuale rilevata d’ufficio emerge dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione, come accaduto nella fattispecie in esame, debba essere stimolato il contraddittorio scritto sul punto;

-il ricorso sia irricevibile poiché parte ricorrente lamenta l’illegittimità, per violazione del principio di preferenza verso lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, della scelta dell’amministrazione di indire ex novo una selezione pubblica:

-senonché l’interesse a ricorrere deriva, nel caso di specie, non dal bando di concorso con cui si dà avvio alla procedura selettiva, ma dall’atto preliminare con cui l’amministrazione ha compito tale scelta, costituito dalla delibera del direttore generale n. 767 del 17 novembre 2021 – depositata in copia dall’amministrazione resistente – con la quale l’Azienda Ospedaliera universitaria resistente ha deciso di non optare per l’utilizzo di graduatorie efficaci (redatte all’esito di concorsi espletati da strutture sanitarie) e pertanto dalla conoscenza o conoscibilità di tale atto che deve farsi decorrere il termine per ricorrere;

-la delibera n. 767 del 17 novembre 2021 risulta, come emerge dalla attestazione a tergo, pubblicata presso l’albo pretorio informatico dell’ente il 17 novembre 2021, con la sua conseguente efficacia per i successivi quindici giorni ovvero fino al 2 dicembre 2021 (il giorno di scadenza del termine di pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'università “ non può essere inferiore a 15 giorni, termine quindicinale previsto anche dall'art. 7 delle Linee guida sulla pubblicità legale di documenti e sulla conservazione sui siti web delle P.A. - Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri ” T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 24 maggio 2018, n. 743).

-così individuato il dies a quo , il ricorso, notificato in data 13 aprile 2022, deve pertanto ritenersi non tempestivo, con conseguente sua irricevibilità, come prospettato ex art. 73 comma 3 c.p.a.;

Ritenuto opportuno, in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti nella presente controversia e dell’esito in rito del giudizio, osservare che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, poiché l’amministrazione resistente, nella delibera sopra richiamata, ha fornito una analitica motivazione riguardante la specificità sia della sua configurazione giuridica rispetto agli enti delle cui graduatorie efficaci si lamenta il mancato scorrimento che dei profili professionali cui la selezione era diretta (così ottemperando all’onere di motivazione che la copiosa giurisprudenza citata anche dalla ricorrente richiede in merito;
cfr. tra tutte Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 28 luglio 2011) e, con il ricorso in esame, nessuno di profili risulta essere stato preso in considerazione nel motivo n. 3 il quale è genericamente incentrato sull’insufficienza della motivazione;

Rilevato che, con il ricorso per motivi aggiunti, è stata impugnata la deliberazione n. 535 del 25.07.2022 con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria “L. Vanvitelli” ha approvato e/o pubblicato la graduatoria di merito del concorso pubblico in controversia e che, in considerazione della irricevibilità del ricorso introduttivo, anche il ricorso in esame debba dichiararsi inammissibile

Ritenuto che il rilievo d’ufficio della questione processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti;

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