TAR Milano, sez. I, sentenza 2009-05-19, n. 200903757
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N. 03757/2009 REG.SEN.
N. 00767/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 767 del 2006, proposto da:
Immobiliare del Morso Spa, rappresentato e difeso dall'avv. D D, con domicilio eletto presso D D in Milano 1578af, viale Caldara, 43;
contro
Azienda Sanitaria Locale Città di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. G F F, con domicilio eletto presso G F F in Milano, c.so Vittorio Emanuele II, 15;
nei confronti di
F M K C, Comune di Milano;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 2580/U del 08.02.2006, mediante il quale un alloggio di proprietà della ricorrente è stato dichiarato antigenico;
e sui motivi aggiunti, notificati in data 10.02.2009
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Città di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso verte in ordine al provvedimento emanato dall’Amministrazione resistente, mediante il quale l’alloggio della ricorrente è stato dichiarato antigenico.
Il ricorso è fondato
Preliminarmente occorre respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, per omessa notifica del ricorso al controinteressato, Sig. Antonio Marano, conduttore dell’immobile interessato. Il ricorso è stato notificato alla Sig.ra Katya Couto Fernandez Marano, convivente del predetto conduttore, la quale ha provveduto ad avviare il procedimento conclusosi con l’atto gravato nel presente ricorso. Il nominativo della predetta è espressamente riportato nel verbale di sopralluogo dell’A.S.L. datato 25.01.2006, richiamato dal provvedimento gravato con il presente ricorso, ed espressamente comunicato alla medesima. Da quanto precede emerge con certezza che la Sig.ra Katya Couto Fernandez Marano, rivestiva la qualifica di controinteressata, in quanto occupante l’alloggio di che trattasi, avendo avviato il procedimento conclusosi con l’atto gravato, che le è stato puntualmente notificato, da cui l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità. Può inoltre prescindersi dall’eccezione di tardività formulata avverso i motivi aggiunti, in quanto risulta fondato il ricorso principale.
Il provvedimento gravato è stato emanato sulla base del verbale di sopralluogo datato 25.01.2006, espressamente richiamato dal medesimo, quale unico atto istruttorio. In tale documento si dà atto dell’esistenza di “infiltrazioni meteoritiche”, per una superficie di circa 6 mq nel soffitto, e di 4 mq nella parete. Non si segnalano inconvenienti in atto, se non la presenza di “fioriture di muffa”. Nella sezione “eventuali altri rilievi” si evidenzia la mancata altezza minima dei locali nel sottotetto, per i quali si propone la dichiarazione di inabitabilità “ai sensi dell’art.