TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000786
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03227/2009 REG.RIC.

N. 00786/2010 REG.SEN.

N. 03227/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2009, proposto dall’avv. Maria Teresa D'Angelo, rappresentata e difesa da se stessa, con domicilio presso la Segreteria del TAR;

contro

il Comune di Messina, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1576 del 2009, emessa dal Giudice di Pace di Messina.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di Pace di Messina condannava il Comune di Messina al pagamento, in favore dell’avv. ricorrente, quale distratta rio, delle spese di giudizio ammontanti ad € 80,00, oltre IVA e CPA.

Successivamente, il ricorrente non avendo ottenuto quanto riconosciuto in sede giurisdizionale, con atto notificato l’1.10.2009 metteva in mora il Comune di Messina, diffidandolo a dare esecuzione alla pronuncia di cui sopra, non impugnata;

Stante che questo alla diffida non faceva seguire alcuna determinazione entro il termine assegnatogli, l’interessato ha proposto il ricorso in esame, depositato il 16.12.2009, chiedendo che il Tribunale dichiari l'obbligo in capo al Comune di Messina di dare esecuzione alla sentenza succitata e nomini, in caso di mancata ottemperanza, un commissario ad acta, col favore delle spese.

Il ricorso, a cura della Segreteria, è stato ritualmente comunicato all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali, nonché al Comune intimato, che non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.

Il Comune di Messina, benché ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il Comune di Messina l'obbligo di adottare i provvedimenti occorrenti per il pagamento di quanto dovuto all’avv. ricorrente.

A tale obbligo il Comune suddetto si è finora sottratto.

Ciò posto, e dato che risultano osservate le formalità procedurali prescritte dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 (notificazione della sentenza al Comune intimato, costituzione in mora dello stesso e comunicazione del ricorso), questo va accolto.

Conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Comune di Messina di porre in essere gli atti necessari per l'adempimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica a cura di parte o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza ai medesimi adempimenti provvederà il Ragioniere Capo del Comune di Messina con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio.

Il predetto commissario provvederà a dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

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