TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2014-07-10, n. 201400208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2014-07-10, n. 201400208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400208
Data del deposito : 10 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00530/2014 REG.RIC.

N. 00208/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00530/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2014, proposto da:


Euroimmobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G S S, E A, P P, con domicilio eletto presso P P in Cagliari, via G. Deledda n. 74;


contro

Comune di Alghero, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

nei confronti di

G M, rappresentato e difeso dagli avv. F G, A P, con domicilio eletto presso Riccardo Caboni in Cagliari, via Tuveri n. 84;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 155 dell'8.4.2014 di concessione di suolo pubblico antistante il locale di proprietà della società ricorrente. Provvedimento emesso senza alcuna domanda;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale ivi compresi:

- delibera n. 12 del 30.1.2014;

- comunicazione dell'11.4.2014;

- eventuale provvedimento di revoca del precedente provvedimento concessorio del servizio demanio e patrimonio n. 211 del 7.6.2012 che autorizzava una maggiore estensione di suolo pubblico sino al 31.12.2015;

- diffida ad adempiere ad uniformarsi al provvedimento n. 155 appena impugnato, notificata il 2.5.2014;

- comunicazione di giorno ed ora per il rilascio dell'area, notificato il 12.5.2014 al fine di uniformarsi alle prescrizioni di un atto concessorio mai richiesto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alghero e di G M;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto ad un primo esame che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto, prima facie, il ricorso non presenta sufficienti indici di accoglibilità:

- in particolare non sembra che i provvedimenti del Comune siano stati adottati in ragione di un potere scorrettamente esercitato;

- appare, prima facie, che in questo caso gli atti dell’Amministrazione diano conto in modo adeguato del perseguimento dell'interesse pubblico primario, e che siano stati comparati adeguatamente gli interessi pubblici e privati intercettati dall'azione amministrativa;

- la questione, nella sua complessità, potrà essere affrontata nella più opportuna sede di merito.

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