TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-05-19, n. 202206423
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 06423/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10223/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10223 del 2019, proposto da
A Z, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Terna Rete Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, F Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Ricorso ex art. 133 lett. f) ed o) del cpa. Attività di produzione e trasporto R.E.N.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da Terna Rete Italia S.p.A. il 12/1/2022:
Accertamento della sussistenza della servitù di elettrodotto in favore di TERNA s.p.a. sui terreni di proprietà del sig. Z anche per avvenuta usucapione ultraventennale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna Rete Italia S.p.A. e di Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dott. A Z è proprietario di un’unità immobiliare attualmente adibita a deposito sita nel Comune di Argegno in via Pizzo Gordona, identificato dai mappali 717, 718, 740, 777, 2351, 2353, 2355, 2357 NCT del predetto Comune, che utilizza per scopi ludici con il proprio nucleo familiare;
2. L’esponente rappresenta che il fondo in questione dista dal centro del paese di Argegno circa 400 mt. e la zona è provvista dei servizi ed urbanizzazione primaria, quali rete acquedotto, rete elettrica, telefono, rete fognaria, rete gas metano, qualificandola urbanisticamente quale zona di espansione del Centro Abitato e sottolinea come le aree di proprietà, al netto delle aree insistenti nel P.A.U. (protezione ambientale urbana), esprimano una volumetria assentibile ad uso residenziale di circa 850 mc di volume, come da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Argegno e prodotto in giudizio.
3. Il ricorrente, tuttavia, evidenzia come le descritte potenzialità edificatorie del terreno risultino paralizzate dalla presenza di un elettrodotto ad alta tensione ed in particolare da due tralicci da 132 kW che precluderebbero di dar corso all’edificazione della propria casa di abitazione e di vendere il terreno di proprietà e determinerebbero un azzeramento del valore fondiario dell’area, limitando il libero godimento della stessa.
4. Il ricorrente avviava, pertanto, un’interlocuzione con l’Ente proprietario delle strutture al fine di individuare possibili soluzioni dirette allo spostamento dell’elettrodotto e/o dei sostegni, attualmente collocati sui mappali di proprietà dell’esponente.
4.1. All’esito dell’invio di una prima comunicazione in data 11.12.2015, la resistente Terna Rete Italia replicava in data 9.2.2016 precisando che lo spostamento non era attuabile a causa di ragioni tecniche.
4.2. Successivamente, risultati infruttuosi i tentativi di composizione bonaria della vertenza, il ricorrente notificava in data 7.7.2017 apposito atto di significazione finalizzato ad ottenere il richiesto spostamento dei tralicci elettrici.
4.3 In riscontro a tale atto, la resistente precisava che sull’area di proprietà del ricorrente insisteva una servitù da elettrodotto risalente al 1925, data di messa in esercizio della linea, a favore della società elettrica interregionale cisalpina, dante causa della TERNA spa e che, comunque, l’elettrodotto in parola attraversava il fondo da oltre 80 anni in maniera del tutto visibile, consentendo la chiara percezione dell’esistenza della servitù.
4.4. Il ricorrente evidenziava, sul punto, che la servitù citata si riferiva ad altra porzione di terreno, ed in particolare, al solo mappale 717 e sottolineava l’assenza di servitù trascritte per i mappali 740, 2351 e 2353 presso i quali insistono i tralicci. Ulteriormente, esponeva che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 4130 del 2 Maggio 1925 appariva diretto al solo mantenimento della linea, permettendo, comunque, diverse e più idonee soluzioni tecniche, trattandosi, oltretutto di elenco a valenza generica. Rappresentava, inoltre, che gli accertamenti condotti dalla resistente avevano determinato l’emersione della fattibilità tecnica dello spostamento dell’elettrodotto, pur con gli ovvi inconvenienti collegati alla traslazione dei tralicci, e che nonostante si fosse accertata tale circostanza, la resistente aveva chiarito che tale spostamento sarebbe potuto avvenire solo con oneri a carico del proprietario.
Infine, sottolineava che Terna non aveva eseguito verifiche specifiche in relazione alla richiesta di spostamento e che i tralicci palesavano segni di ammaloramento con correlati pericoli per la staticità dell’elettrodotto stesso.
Concludeva, pertanto, richiedendo in via principale, l’accertamento dell’inesistenza di alcuna servitù di elettrodotto e la sussistenza del diritto e conseguente condanna della resistente allo spostamento dei tralicci, nonché alla condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mantenimento del predetto elettrodotto.
In subordine, richiedeva, ove accertata l’effettiva sussistenza di una servitù interessante i predetti terreni, la condanna ex art. 1068 c.c. alla sua traslazione ed al risarcimento dei danni derivante dal mantenimento dell’elettrodotto e dal conseguente deprezzamento commerciale dell’area. In via istruttoria, instava affinchè venisse disposta verificazione o CTU volta ad illustrare lo stato dei luoghi, la successione temporale degli atti e/o il valore dei terreni ai fini risarcitori.
5. Si costituiva in giudizio Terna Rete Italia spa, la quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
5.1 Sottolineava che essa non è titolare dell’elettrodotto in questione, il quale pertiene a Terna spa la quale è concessionaria dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale giusto D.L. 79/99 “decreto Bersani”. In forza del successivo D.L. 239 del 29.8.2003, convertito nella L. 27.10.2003, n° 290, veniva disposta l’unificazione della proprietà delle reti con quella della gestione (fino ad allora facente capo al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale spa.).
5.2. Nello specifico, la resistente Terna Rete Italia spa, evidenziava di essere società del Gruppo Terna, incaricata, a mente del proprio statuto sociale, dell’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete elettrica nazionale ma non sarebbe titolare di alcun diritto di proprietà (né di alcun altro diritto reale) degli asset della rete di Trasmissione Nazionale che sarebbe di competenza della distinta società Terna spa.
Sulla scorta di tale assunto, la resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, la stessa, non essendo proprietaria dei tralicci non potrebbe adottare alcun provvedimento volto al loro spostamento.
5.3. Nel merito, contestava la circostanza che nel corso dell’interlocuzione procedimentale tenutasi con l’esponente sarebbe emersa la fattibilità tecnica dell’intervento di spostamento in quanto quello reso nel corso del carteggio citato dal ricorrente si sarebbe potuto ricondurre unicamente ad un mero assenso di massima in ordine alla possibilità di spostare l’elettrodotto, ovvero un assenso a esaminare poi nel concreto la reale fattibilità dell’intervento sia in termini di idoneità della soluzione alternativa individuata, sia in ordine al fatto che tali modifiche non andassero ad incidere sugli standard di prestazione e qualitativi richiesti per il corretto funzionamento della rete di trasmissione.
5.4.Terna Rete Italia spa rilevava, inoltre, come la mera sussistenza delle condizioni tecniche per dar luogo allo spostamento invocato dal ricorrente non poteva ritenersi sufficiente in assenza della previa acquisizione delle indispensabili autorizzazioni amministrative comprensive delle valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché dell’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, autorità statale competente a individuare gli impianti rientranti nella rete di trasmissione nazionale.
5.5. La resistente, conclusivamente, evidenziava che la verifica condotta circa la fattibilità dello spostamento in parola aveva dato esito negativo in quanto la variante proposta implicherebbe un avvicinamento delle linee ad alta tensione a terreni confinanti di proprietà di soggetti terzi in assenza di provvedimenti amministrativi idonei a comprimere il diritto di proprietà stante l’assenza di una utilità pubblica a tale intervento. Inoltre, tale avvicinamento, ad avviso della resistente, determinerebbe un incremento di intensità del campo magnetico tale da superare il limite di qualità previsto dalla vigente normativa (Legge quadro 36/2001 e dpcm 8.7.2003).
6. Le parti depositavano memorie e repliche ex art. 73 cpa.
6.1. La ricorrente sottolineava, in merito all’eccepita carenza di legittimazione passiva della ricorrente, che Terna rete Italia spa si era dichiarata quale titolare dell’elettrodotto ed aveva svolto ruolo attivo nell’istruttoria diretta al vaglio delle possibilità di addivenire ad un accordo bonario sullo spostamento dell’elettrodotto. Evidenziava che Terna spa è la società holding quotata in borsa cui sono devolute mere funzioni finanziarie, che detiene la maggioranza delle azioni e esercita il controllo su un gruppo di imprese senza alcuna competenza sul territorio e sulla gestione degli impianti.
6.2. Richiedeva, in ogni caso, la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cpa, configurandosi una fattispecie di errore scusabile.
6.3. Nel merito, insisteva per la fattibilità dell’intervento di traslazione dell’elettrodotto indicando, in particolare, 2 particelle (la n° 777 e gran parte della 718, inserite nel PAU) a suo dire idonee alla traslazione.
Sottolineava il fatto che la resistente avrebbe omesso di formalizzare offerta d’indennizzo a fronte di un valore economico dell’area stimata sulla base di relazione peritale, pari ad euro 663.750,00.
7. Il Collegio, con Ordinanza n° 2562 del 6.12.2021, rilevava, in via preliminare, la necessità di pronunciarsi, al fine di definire il corretto assetto del contraddittorio instaurato tra le parti, in merito all’eccepita carenza di legittimazione passiva avanzata da Terna Rete Italia e all’uopo rigettava l’eccezione formulata da Terna Rete Italia spa in ordine alla affermata propria carenza di legittimazione passiva dichiarando, al contempo –in ragione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile ex art. 37 cpa- la rimessione in termini del ricorrente ai fini della corretta evocazione in giudizio di Terna spa e della necessaria integrazione del contraddittorio.
8. All’esito dell’adempimento del prescritto incombente, si costituiva in giudizio Terna spa. la quale formulava, in uno con la memoria di costituzione e difensiva, apposita domanda riconvenzionale.
8.1. Terna spa evidenziava, in via preliminare, di essere titolare di tutte le attività, funzioni, beni rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della Rete elettrica in forza del