TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-03, n. 202402763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-03, n. 202402763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402763
Data del deposito : 3 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2024

N. 02763/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P G e P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento reso con ordinanza n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2020 dal Comune di Bagheria, di diniego della istanza di condono ex art. 39 legge 724/1994 presentata dalla ricorrente, con contestuale ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo.

- nonché ogni altro atto presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la ricorrente di essere titolare di un quarto delle quote della società in nome collettivo denominata “-OMISSIS-”, e che la ditta citata è proprietaria di un immobile, realizzato senza il necessario titolo edilizio, costituito da un fabbricato ad una elevazione fuori terra, adibito a magazzino di deposito del sale, ubicato in viale -OMISSIS- ed identificato in catasto al foglio -OMISSIS-.

Al fine di sanare la irregolarità del manufatto, con istanza prot.-OMISSIS- del 28.02.1995, il signor -OMISSIS-, nella qualità di amministratore pro tempore della ditta “-OMISSIS- di -OMISSIS- &
C.” aveva presentato domanda di condono del fabbricato ai sensi della legge n. 724/1994. Tale istanza è stata però respinta dal Comune con provvedimento di diniego n.-OMISSIS- del 7 ottobre 2020, con il quale è stata altresì ingiunta la demolizione del manufatto agli eredi del citato -OMISSIS-, nel frattempo defunto, al signor -OMISSIS-, nella qualità di liquidatore della citata società in nome collettivo, ed ai soci di questa ultima -OMISSIS-, odierna ricorrente, ed -OMISSIS-.

Il diniego in parola ed il contestuale ordine di ripristino vennero adottati dal Comune, una volta accertato che la volumetria del manufatto abusivo era pari a 2053 mc., e quindi superiore al limite massimo di 750 mc. previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 applicabile a tutte le opere, senza alcuna distinzione tra residenziali e non residenziali.



2. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di diniego è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 dicembre 2020 e depositato il 5 gennaio 2021.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la propria mancanza di legittimazione ad essere destinataria dell’ordine di demolizione impugnato, atteso che il fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio è di proprietà della detta società in nome collettivo “-OMISSIS-” e non dei singoli soci di essa. Sicché, secondo la ricorrente, l’ordine di ripristino avrebbe dovuto essere indirizzato al soggetto che per legge e secondo il contratto costitutivo della ridetta società, assume il potere (ed il dovere) di amministrarla. In sostanza, la ricorrente si duole del proprio difetto di legittimazione passiva essendo solo un socio di minoranza, che non ha mai avuto alcun potere o assunto alcun di gestione o di amministrazione della “-OMISSIS-”, e che non potrebbe comunque adottare alcun atto senza l’attribuzione della relativa legittimazione.

Con il terzo ordine di censure parte ricorrente lamenta che, nonostante nell’istanza di condono il manufatto sia descritto come realizzato nel 1992, esso risalirebbe a data antecedente al 1968, come da fotografie aeree versate in atti, e sarebbe rimasto immutato nella sua consistenza dalla data di realizzazione. Avuto riguardo a tale data di realizzazione del fabbricato, parte ricorrente sostiene in sintesi che esso non abbisognava di titolo autorizzativo, poiché edificato fuori dal centro urbano in epoca antecedente al 1967.



3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente ritenendo “… fondate le censure articolate in ricorso concernenti la mancanza di legittimazione della ricorrente ad essere destinataria dell’ordine di demolizione impugnato ”.

In vista della discussione le parti hanno depositato ulteriore documentazione e le loro memorie conclusionali, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 17 settembre 2024.

4. Re melius perpensa rispetto alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada perciò respinto.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, come detto, di non essere legittimata a ricevere l’ingiunzione a demolire poiché il manufatto abusivo è di proprietà della società in nome collettivo denominata “-OMISSIS-”, che costituisce soggetto giuridico ben distinto dai singoli soci, ed al cui legale rappresentante avrebbe dovuto essere esclusivamente indirizzata l’intimazione a demolire l’immobile oggetto della domanda di condono edilizio respinta dal Comune.

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