TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315143
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 15143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15555/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15555 del 2022, proposto da
Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Siportal s.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della deliberazione di AGCOM n. 116/22/CIR, del 14.9.2022, notificata il 29.9.2022, avente ad oggetto “ ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Arzachena (SS) per violazione della delibera n. 282/20/CIR (contestazione n. 1/22/DRS) ”, con la quale l’Autorità ha ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00 per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020, anche questa impugnata, avente ad oggetto “ definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del D.lgs n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture, utilizzabili per l’installazione di elemento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ”; della deliberazione di AGCOM n. 1/22/DRS del 4.4.2022, avente ad oggetto “ accertamento e contestazione al Comune di Arzachena (SS) per inottemperanza alle disposizioni della delibera n. 282/20/CIR ”, con cui l’Autorità ha contestato al Comune ricorrente la mancata e perdurante inottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6.8.2022; della nota avente ad oggetto “ segnalazione Siportal S.r.l. in relazione alla delibera n. 282/20/CIR” ; dell’istanza presentata dalla società Siportal s.r.l. ad AGCOM in data 16.12.2019, relativa alla decisione della controversia con il Comune di Arzachena ai sensi della delibera Agcom n. 449/16/CONS e della segnalazione dell’8.1.2021, con cui la società Siportal s.r.l. ha comunicato ad AGCOM l’inottemperanza del Comune di Arzachena relativa alle previsioni della deliberazione n. 282/20/CIR, per aver rifiutato alla società in questione l’accesso alle infrastrutture, secondo motivazioni elusive della normativa vigente ed in particolare dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 33/2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGCOM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il Comune di Arzachena ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione di AGCOM n. 116/22/CIR, del 14.9.2022, notificata il 29.9.2022, avente ad oggetto “ ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Arzachena (SS) per violazione della delibera n. 282/20/CIR (contestazione n. 1/22/DRS) ”, con la quale l’Autorità ha ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00 per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020, anche questa impugnata, avente ad oggetto “ definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d.lgs. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture, utilizzabili per l’installazione di elemento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ”; della deliberazione di AGCOM n. 1/22/DRS del 4.4.2022, avente ad oggetto “ accertamento e contestazione al Comune di Arzachena (SS) per inottemperanza alle disposizioni della delibera n. 282/20/CIR ”, con cui l’Autorità ha contestato al Comune ricorrente la mancata e perdurante ottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6.8.2022; della nota avente ad oggetto “ segnalazione Siportal S.r.l. in relazione alla delibera n. 282/20/CIR ” di AGCOM, Direzione reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, in cui si è reso noto che “ al fine di completare la fase preliminare di verifica da parte degli Uffici, si chiede a Siportal e al Comune di indicare per ciascuno dei punti della delibera, sopra richiamati, le azioni già poste in essere e quelle pianificate con relative tempistiche per attuare quanto disposto dall’art. 1 citato. Si richiede di inviare, con ogni consentita sollecitudine e comunque entro 10 giorni lavorativi, tale elementi alla scrivente e alla controparte ”; dell’istanza presentata dalla società Siportal s.r.l. ad AGCOM in data 16.12.2019, relativa alla decisione della controversia con il Comune di Arzachena ai sensi della delibera Agcom n. 449/16/CONS e della segnalazione dell’8.1.2021, con cui la società Siportal s.r.l. ha comunicato ad AGCOM l’inottemperanza del Comune di Arzachena relativa alle disposizioni di cui alla citata delibera n. 282/20/CIR, per aver rifiutato alla società in questione l’accesso alle infrastrutture, secondo motivazioni elusive della normativa vigente ed in particolare dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 33/2016.

In sintesi è accaduto: che la società Siportal s.r.l., avendo in programma lo sviluppo di un piano di infrastrutturazione FTTH nel Comune di Arzachena e dovendo, pertanto, utilizzare, ai fini dell’appoggio della fibra ottica, le infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà del Comune e, in particolare, l’infrastruttura pubblica costituita da una rete di cunicoli, cavidotti, tesate e pozzetti, destinata ad ospitare i cavi degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, videosorveglianza e altri impianti di pubblica utilità, ha presentato, in data 18.6.2019, un’istanza di utilizzo dell’infrastruttura comunale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 33/2016 per la realizzazione di una rete di accesso ad Internet in tecnologia FTTH ( fiber to the home ), allegando la relazione illustrativa e la proposta di convenzione, oltre che la documentazione progettuale; che con nota del 22.7.2019 il Comune ha opposto diniego all’istanza, motivata sull’assunto che parte delle infrastrutture di illuminazione pubblica sarebbero state di proprietà o gestite da altri soggetti anche privati e che le infrastrutture gestite o di proprietà del Comune sarebbero state obsolete o inadeguate a ospitare reti in fibra ottica; che ancora, la posa di cavi in fibra avrebbe potuto compromettere la manutenzione interferendo con il servizio di illuminazione; che, inoltre, la presenza di cavi ottici avrebbe limitato le preventivate attività di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica mediante partenariato pubblico/privato; che, comunque, l’inidoneità delle infrastrutture sarebbe stata determinata, oltre che alla mancanza di spazio attuale, dalla necessità di garantire spazi per le future esigenze del Comune; che, infine, non sarebbe stato legittimo un affidamento diretto, bensì sarebbe stata necessaria una procedura ad evidenza pubblica, anche al fine di determinare il relativo canone di accesso.

La società Siportal s.r.l. ha riscontrato tali opposizioni e tra le parti è stato avviato un contraddittorio (caratterizzato, tra l’altro, da una riunione in data 7.8.2019), cui è seguita la presentazione di una versione aggiornata della convenzione, integrata con gli ulteriori impegni assunti nel corso della riunione presso gli uffici comunali e corredata, altresì, dalla richiesta di procedere all’esecuzione delle ispezioni preliminari, propedeutiche alla verifica della disponibilità di spazi idonei nelle infrastrutture di pubblica illuminazione dove installare gli impianti; nonostante tali correttivi, in data 31.10.2019 il Comune ha fornito riscontro alla nota di Siportal rinviando, sostanzialmente, alle precedenti comunicazioni sull’istanza; cosicché, in data 16.12.2019 la società Siportal ha presentato ad AGCOM un’istanza di risoluzione della controversia con il Comune di Arzachena.

È, ancora, accaduto che con deliberazione n. 282/20/CIR del 6.8.2010 l’AGCOM ha disposto la “ definizione della controversia tra Siportal s.r.l. ed il Comune di Arzachena (SS) ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/cons e del d.lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ”; in sostanza, ha stabilito – in accoglimento dell’istanza presentata dalla società Siportal – che entrambe le parti avrebbero dovuto procedere alla fissazione di un calendario per le ispezioni dei luoghi interessati dalla posa della fibra, e ciò entro un mese dall’istanza della predetta società, vincolandosi altresì il Comune di Arzachena a

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