TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315143
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 15143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15555/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15555 del 2022, proposto da
Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Siportal s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione di AGCOM n. 116/22/CIR, del 14.9.2022, notificata il 29.9.2022, avente ad oggetto “ ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Arzachena (SS) per violazione della delibera n. 282/20/CIR (contestazione n. 1/22/DRS) ”, con la quale l’Autorità ha ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00 per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020, anche questa impugnata, avente ad oggetto “ definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del D.lgs n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture, utilizzabili per l’installazione di elemento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ”;
della deliberazione di AGCOM n. 1/22/DRS del 4.4.2022, avente ad oggetto “ accertamento e contestazione al Comune di Arzachena (SS) per inottemperanza alle disposizioni della delibera n. 282/20/CIR ”, con cui l’Autorità ha contestato al Comune ricorrente la mancata e perdurante inottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6.8.2022;
della nota avente ad oggetto “ segnalazione Siportal S.r.l. in relazione alla delibera n. 282/20/CIR” ;
dell’istanza presentata dalla società Siportal s.r.l. ad AGCOM in data 16.12.2019, relativa alla decisione della controversia con il Comune di Arzachena ai sensi della delibera Agcom n. 449/16/CONS e della segnalazione dell’8.1.2021, con cui la società Siportal s.r.l. ha comunicato ad AGCOM l’inottemperanza del Comune di Arzachena relativa alle previsioni della deliberazione n. 282/20/CIR, per aver rifiutato alla società in questione l’accesso alle infrastrutture, secondo motivazioni elusive della normativa vigente ed in particolare dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 33/2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGCOM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Arzachena ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione di AGCOM n. 116/22/CIR, del 14.9.2022, notificata il 29.9.2022, avente ad oggetto “ ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Arzachena (SS) per violazione della delibera n. 282/20/CIR (contestazione n. 1/22/DRS) ”, con la quale l’Autorità ha ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00 per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020, anche questa impugnata, avente ad oggetto “ definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d.lgs. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture, utilizzabili per l’installazione di elemento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ”;
della deliberazione di AGCOM n. 1/22/DRS del 4.4.2022, avente ad oggetto “ accertamento e contestazione al Comune di Arzachena (SS) per inottemperanza alle disposizioni della delibera n. 282/20/CIR ”, con cui l’Autorità ha contestato al Comune ricorrente la mancata e perdurante ottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6.8.2022;
della nota avente ad oggetto “ segnalazione Siportal S.r.l. in relazione alla delibera n. 282/20/CIR ” di AGCOM, Direzione reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, in cui si è reso noto che “ al fine di completare la fase preliminare di verifica da parte degli Uffici, si chiede a Siportal e al Comune di indicare per ciascuno dei punti della delibera, sopra richiamati, le azioni già poste in essere e quelle pianificate con relative tempistiche per attuare quanto disposto dall’art. 1 citato. Si richiede di inviare, con ogni consentita sollecitudine e comunque entro 10 giorni lavorativi, tale elementi alla scrivente e alla controparte ”;
dell’istanza presentata dalla società Siportal s.r.l. ad AGCOM in data 16.12.2019, relativa alla decisione della controversia con il Comune di Arzachena ai sensi della delibera Agcom n. 449/16/CONS e della segnalazione dell’8.1.2021, con cui la società Siportal s.r.l. ha comunicato ad AGCOM l’inottemperanza del Comune di Arzachena relativa alle disposizioni di cui alla citata delibera n. 282/20/CIR, per aver rifiutato alla società in questione l’accesso alle infrastrutture, secondo motivazioni elusive della normativa vigente ed in particolare dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 33/2016.

In sintesi è accaduto: che la società Siportal s.r.l., avendo in programma lo sviluppo di un piano di infrastrutturazione FTTH nel Comune di Arzachena e dovendo, pertanto, utilizzare, ai fini dell’appoggio della fibra ottica, le infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà del Comune e, in particolare, l’infrastruttura pubblica costituita da una rete di cunicoli, cavidotti, tesate e pozzetti, destinata ad ospitare i cavi degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, videosorveglianza e altri impianti di pubblica utilità, ha presentato, in data 18.6.2019, un’istanza di utilizzo dell’infrastruttura comunale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 33/2016 per la realizzazione di una rete di accesso ad Internet in tecnologia FTTH ( fiber to the home ), allegando la relazione illustrativa e la proposta di convenzione, oltre che la documentazione progettuale;
che con nota del 22.7.2019 il Comune ha opposto diniego all’istanza, motivata sull’assunto che parte delle infrastrutture di illuminazione pubblica sarebbero state di proprietà o gestite da altri soggetti anche privati e che le infrastrutture gestite o di proprietà del Comune sarebbero state obsolete o inadeguate a ospitare reti in fibra ottica;
che ancora, la posa di cavi in fibra avrebbe potuto compromettere la manutenzione interferendo con il servizio di illuminazione;
che, inoltre, la presenza di cavi ottici avrebbe limitato le preventivate attività di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica mediante partenariato pubblico/privato;
che, comunque, l’inidoneità delle infrastrutture sarebbe stata determinata, oltre che alla mancanza di spazio attuale, dalla necessità di garantire spazi per le future esigenze del Comune;
che, infine, non sarebbe stato legittimo un affidamento diretto, bensì sarebbe stata necessaria una procedura ad evidenza pubblica, anche al fine di determinare il relativo canone di accesso.

La società Siportal s.r.l. ha riscontrato tali opposizioni e tra le parti è stato avviato un contraddittorio (caratterizzato, tra l’altro, da una riunione in data 7.8.2019), cui è seguita la presentazione di una versione aggiornata della convenzione, integrata con gli ulteriori impegni assunti nel corso della riunione presso gli uffici comunali e corredata, altresì, dalla richiesta di procedere all’esecuzione delle ispezioni preliminari, propedeutiche alla verifica della disponibilità di spazi idonei nelle infrastrutture di pubblica illuminazione dove installare gli impianti;
nonostante tali correttivi, in data 31.10.2019 il Comune ha fornito riscontro alla nota di Siportal rinviando, sostanzialmente, alle precedenti comunicazioni sull’istanza;
cosicché, in data 16.12.2019 la società Siportal ha presentato ad AGCOM un’istanza di risoluzione della controversia con il Comune di Arzachena.

È, ancora, accaduto che con deliberazione n. 282/20/CIR del 6.8.2010 l’AGCOM ha disposto la “ definizione della controversia tra Siportal s.r.l. ed il Comune di Arzachena (SS) ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/cons e del d.lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ”;
in sostanza, ha stabilito – in accoglimento dell’istanza presentata dalla società Siportal – che entrambe le parti avrebbero dovuto procedere alla fissazione di un calendario per le ispezioni dei luoghi interessati dalla posa della fibra, e ciò entro un mese dall’istanza della predetta società, vincolandosi altresì il Comune di Arzachena a concludere, entro due mesi dalla notifica del provvedimento, la negoziazione mediante la sottoscrizione di una convenzione relativa all’accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune.

Tale deliberazione, nondimeno, non è stata ottemperata (come segnalato da Siportal in data 8.1.2021);
l’AGCOM ha, pertanto, chiesto documentati chiarimenti alle parti, le quali sono rimaste attestate sulle pregresse posizioni (in particolare, il Comune ha ribadito che fosse rimasta “ intatta la competenza a valutare la compatibilità del progetto proposto con le specifiche esigenze della collettività territoriale della quale ha per legge la rappresentanza, e allo stesso modo e per la medesima ragione, il Comune è pienamente competente ad indicare all’operatore privato gli interventi da operare per rendere detto progetto corrispondente alle esigenze della comunità territoriale rappresentata” );
ma la competente direzione di AGCOM, avendo verificato l’immodificato quadro delle circostanze lamentate da Siportal ed altresì confermate dall’ente riluttante all’esecuzione dell’ordine impartito dalla stessa Autorità, ha avviato il procedimento sanzionatorio n.1/22/DRS, notificato al Comune in data 4.4.2022, a quest’ultimo contestandosi la mancata ottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/2020;
a ciò soltanto è seguita l’approvazione, con deliberazione di Giunta comunale del 29.4.2022, n. 91, di una convezione con la Siportal per l’accesso alle infrastrutture oggetto di richiesta.

Il che ha condotto l’AGCOM ad adottare l’impugnata deliberazione n. 116/22/CIR del 14.9.2022, comportante l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) tardività del provvedimento sanzionatorio e violazione dei termini procedimentali ed, in particolare, dell’art. 6, n. 1 del “ Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” , di cui all’allegato A alla delibera n. 451/20/CONS dell’AGCOM;
eccesso di potere per violazione del principio di giusta durata del procedimento;
violazione e falsa applicazione dei princìpi di efficienza, economicità e tempestività dell’azione amministrativa e di buon andamento.

In prima battuta, il Comune ricorrente ha sostenuto che l’impugnata deliberazione sarebbe tardiva perché sarebbero scaduti i 150 giorni previsti dall’art. 6 del regolamento dell’Agcom sulle sanzioni, decorrenti dall’atto di contestazione, quest’ultimo nella specie notificato in data 4.4.2022: il che avrebbe comportato la scadenza del termine in data 1.9.2022, laddove, al contrario, la deliberazione sanzionatoria è stata notificata il 14.9.2022.

2°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge 689/1981, dell’art. 3 del “ Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” di cui all’allegato A alla delibera n. 451/20/CONS di AGCOM;
eccesso di potere per sviamento;
violazione del diritto di difesa;
ingiustizia manifesta.

Il Comune ricorrente ha soggiunto che “ nel caso di specie, considerando le segnalazioni presenti nel fascicolo istruttorio, risulta che l’Agcom ha ricevuto, da parte della Siportal, la dettagliata segnalazione di inottemperanza l’8 gennaio 2021;
ha avviato il procedimento sanzionatorio, con la notificazione dell’accertamento e contestazione, il 4.4.2022, ossia, dopo che erano decorsi ben 451 giorni dalla segnalazione, con ogni conseguente violazione del tempestivo esercizio del diritto di difesa del Comune
” (cfr. pag. 15).

Dunque, anche in questo caso sarebbe stato superato il termine di 90 giorni, previsto per l’espletamento dell’attività istruttoria.

3°) Violazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 259/2003;
degli artt. 3 e 9 del d.lgs. 33/2016;
incompetenza;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti, sviamento e manifesta ingiustizia.

Il Comune di Arzachena ha, inoltre, contestato di aver prestato collaborazione attiva al procedimento avviato dalla Siportal, la quale, tuttavia, non avrebbe mai elaborato una “ convenzione relativa all’accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune ” e che, comunque, l’attuazione del progetto sarebbe stata incentrata sulla duplice e differente tecnologia FTTH e FWA, in ragione delle due macro aree nel quale il territorio comunale era stato suddiviso per l’implementazione della rete di accesso ad internet;
ciò comportando che solo la prima tecnologia avrebbe presupposto l’uso di un’infrastruttura comunale preesistente, mentre la seconda avrebbe richiesto l’individuazione, e la disponibilità, di suoli pubblici o privati per l’installazione dei ripetitori emittenti le onde radio;
senza contare che, con riguardo “ alla cessione dei suoli pubblici per la localizzazione dei ripetitori, nessuna competenza può essere ascritta all’Agcom né la stessa, in realtà, nel caso che ci occupa, ha preso posizione, in quanto solo il Comune può individuare, e mettere a disposizione del privato, le proprie aree standard per l’ubicazione dei ripetitori ” (cfr. pag. 21).

4°) Violazione dell’art. 4 della legge 689/1981;
eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione;
ingiustizia manifesta.

Ancora richiamando il duplice profilo progettuale, il Comune ha dedotto di aver fatto “ legittimo esercizio delle sue facoltà in sede di negoziazione delle condizioni da apporre nella futura regolamentazione dell’intero rapporto negoziale con la Siportal, in ordine alla infrastrutturazione di tutto il territorio comunale, mediante la duplice tecnologia via fibra ottica e via etere ” (cfr. pag. 29).

Si è costituita in giudizio l’AGCOM (21.12.2022), la quale, nella memoria depositata il 21.1.2023, si è motivatamente opposta al ricorso, chiedendone il rigetto.

All’udienza in Camera di Consiglio del 24 gennaio 2023 il Comune ricorrente ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare in vista della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso nel merito.

Nelle more, con istanza depositata il 19.9.2023 il Comune di Arzachena ha chiesto l’adozione di misure cautelari, e ciò in quanto “ in data 18.09.2023, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, agente della riscossione per le province della Regione Sardegna, Sassari, notificava al Comune di Arzachena la cartella di pagamento n. 102 2023 00170510 03 000 (pec prot. n. 52469) con la quale intimava di pagare entro giorni 60 dalla notifica, la somma di € 16.686,70, di cui € 16.680,82, per sanzione amministrativa, anno 2022, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed € 5,88 per diritti di notifica spettanti all’Agenzia medesima ”.

In vista dell’udienza di trattazione della domanda cautelare, l’Autorità resistente ha depositato una memoria (7.10.2023) nella quale ha eccepito l’inesistenza di un pregiudizio grave e irreparabile (posto che il Comune ricorrente “ vanta (dal bilancio consuntivo 2022) un avanzo di amministrazione pari a € 24.227.541,09 ”, cfr. pag. 9);
ed il Comune di Arzachena ha depositato una replica (9.10.2023) nella quale ha, di contro, evidenziato che “ la parte liberamente spendibile risulta essere stata quasi interamente impegnata, residuando una somma di soli € 4.000,00, non sufficiente a coprire la somma di € 16.686,70 azionata dell’Agcom in via esecutiva con la cartella di pagamento ” (cfr. pag. 5).

All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Non coglie nel segno il primo motivo, considerato che la direzione competente di AGCOM ha richiesto, con nota dell’11.8.2022, ad entrambe le parti dell’insorta controversia (dunque, sia alla società Siportal che al Comune ricorrente) di produrre documenti ai sensi dell’art. 7 del regolamento sanzioni AGCOM (approvato con deliberazione delibera n. 451/20/CONS del 16.9.2020), in cui è previsto che “ nei casi in cui sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento delle attività di cui alla delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008 e può disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all’istruttoria ” (cfr. art. 7, comma 1 allegato A);
ciò comportando – ai sensi del precedente art. 6, comma 3 del regolamento – che “ il termine di cui al comma 1 [ 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’atto di contestazione: nella specie notificato in data 4.4.2022 ] è sospeso fino ad un massimo di 60 giorni ”, dunque risultando posticipato al 21.9.2022, prima dell’effettiva adozione della deliberazione n. 16 del 14.9.2022, con cui è stata irrogata la sanzione oggetto del contendere.

Pure infondato è il secondo motivo, tenuto conto che nel preambolo dell’atto di contestazione si è fatto richiamo alla “ relazione preistruttoria di vigilanza del 7 gennaio 2022 (prot. AGCom n 3881) ”.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recentemente statuito che, “ in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 ″ (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 31 ottobre 2019, n. 28210).

Ciò significa che il termine di 90 giorni decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.

È, pertanto, fondata l’eccezione opposta dalla difesa erariale a sostegno della scadenza del termine in questione al 7.4.2022, prima cioè della notifica dell’atto di contestazione (4.4.2022).

Sono, poi, privi di pregio il terzo e quarto motivo, connotati da affinità tematica e, per tale ragione, esaminabili in modo congiunto.

Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà, tra l’altro, di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi pubblici per la posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

L’art. 3 di tale decreto prevede che “ ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ” (comma 1);
e che “ ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza ” (comma 2): il che si traduce in un regime di favore per l’assenso all’accesso, compendiato dalla disposizione di cui al comma 4, secondo cui “ l’accesso può essere rifiutato dal gestore dell’infrastruttura e dall’operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi: a) l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell’operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;
b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;
c) l’inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l’integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità
”.

Nessuno di tali profili ostativi è seriamente emerso nel corso delle verifiche condotte da AGCOM.

Di conseguenza, il procedimento autorizzatorio avrebbe dovuto tenere conto del principio legislativo – immanente nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 259/2003, a più riprese novellato – secondo cui la realizzazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga) rivestono un interesse pubblico di importanza strategica anche per il nostro Paese (si pensi, a titolo di esempio, che tali infrastrutture sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e per l’installazione delle reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica, cfr. nuovo art. 43 del codice delle comunicazioni elettroniche).

La richiesta di acquisizione, da parte delle amministrazioni territoriali, di documenti che si ritengano necessari per la conclusione delle istruttorie procedimentali è regolata dal principio del c.d. once only : pertanto, è precluso alle amministrazioni procedenti di chiedere la produzione di documenti che siano già stati prodotti nell’ambito del procedimento unico.

Oltre il dato positivo, già di per sé eloquente, si deve, allora, concludere che la normativa di settore osta a comportamenti delle Amministrazioni che possano sostanziarsi nell’aggravare i procedimenti autorizzatori in materia di gestione del suolo pubblico;
nel frapporre immotivati ostacoli alla definita localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture oggetto della presente direttiva;
nell’imporre, in contrasto le normative primarie e speciali, divieti generalizzati di localizzazione, nonché di adottare e/o approvare regolamenti che prevedano, fuori dei casi di legge, attività istruttorie e decisorie in materia di reti pubbliche di comunicazione;
nel modificare i limiti ed i parametri tecnici di funzionamento delle reti, stabiliti a livello nazionale.

I procedimenti di autorizzazione devono essere conclusi, entro i termini di legge, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, salva, in mancanza, la formazione del silenzio assenso nei casi previsti, in particolare, dai nuovi artt. 44 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche e ferma restando la possibilità per le amministrazioni procedenti di prevedere termini più brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa.

Sotto tale aspetto, dunque, l’interpretazione della normativa, sostenuta dal Comune ricorrente, è da ritenere fortemente travisata in merito alla corretta perimetrazione dei poteri delle Amministrazioni locali e in particolare di quelle comunali.

L’Autorità resistente ha, pertanto, evidenziato che “ neppure è da considerare come esimente l’espresso convincimento, di parte comunale, circa la del tutto infondata convinzione che rientri tra i compiti del Comune decidere quali debbano essere i servizi e le reti, e con quale grado di copertura, forniti dall’operatore Siportal ai cittadini di Arzachena, ivi incluse valutazioni discrezionali di carattere tecnico economico, quali quelle relative all’individuazione di quali parti del territorio infrastrutturale. Siffatta considerazione deriva dalla ulteriore notoria circostanza che tale specifica competenza, invece, è riservata allo Stato per gli investimenti in infrastrutturazione effettuati con fondi pubblici, ed in special modo essa rientra attualmente tra i compiti del MISE a cui è riservata ogni valutazione nell’ambito del più ampio progetto di copertura in banda larga dell’intero territorio nazionale e della popolazione. In sintesi, il Comune non avrebbe in alcun modo dovuto ritardare né tantomeno ostacolare l’implementazione e l’installazione della struttura tecnologica di Siportal, violando così il chiaro ordine ricevuto dall’Autorità con la delibera n. 282/20/CIR ”.

Ne deriva che la condotta riparatoria (sostanziatasi nell’approvazione, con delibera di Giunta comunale del 29.4.2022, n. 91, di una convenzione con la società Siportal, in funzione della quale si sarebbero ritenute sussistenti le ragioni per archiviare il procedimento sul presupposto che sarebbero state “ pienamente rimosse le cause che avevano indotto il Comune di Arzachena a denegare alla Siportal S.r.l. l’accesso alle infrastrutture comunali ”), che ad avviso del Comune ricorrente avrebbe sanato l’inerzia amministrativa correlata alla tempestiva conclusione del procedimento, in realtà ha lasciato del tutto incontestata la circostanza che “ per circa 600 giorni il Comune di Arzachena ha in modo sistemico ignorato le disposizioni vincolanti dell’Autorità, impartite con la delibera n. 282/20/CIR, ravvisando l’opportunità di adempiervi solo dopo che gli è stata formalmente contestata l’inottemperanza al medesimo provvedimento ”.

La tesi sostenuta dall’Amministrazione ricorrente – ossia che l’inerzia amministrativa possa essere sempre sanata e rendere immuni amministratori e funzionari dalle responsabilità correlate al legittimo e puntuale esercizio della proprie funzioni – condurrebbe, infatti, a legittimare un sostanziale potere di veto nell’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, cui la legislazione ha riconosciuto un’importanza strategica, correlando a tale infrastrutturazione un interesse pubblico preminente.

Non si ravvisa, infine, alcuna afflittività o sproporzione nella determinazione della misura della sanzione, corrispondente al minimo edittale (€. 15.000,00) ai sensi dell’art. 30, comma 10 del d.lgs. 207/2021 e dell’art. 10 del d.lgs. 33/2016.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate in €. 1.500,00, oltre accessori, che il Comune ricorrente dovrà corrispondere ad AGCOM.

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