TAR Milano, sez. I, decreto cautelare 2022-03-30, n. 202200399
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/03/2022
N. 00399/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01524/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ats Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 19;
Ordine Tsrm e Pstrp Milano-Como-Lodi-Monza-Brianza-Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale Prot. -OMISSIS- dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, Direzione Generale ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.L. 44/2021 convertito nella L. 76/2021, con conseguente sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione da contagio da SARS CoV;
2) della missiva prot. n. -OMISSIS- notificata via PEC il 28.07.2021, con cui l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza-Brianza-Sondrio, a firma del presidente pro tempore, comunicava al ricorrente la sospensione di diritto immediata dall'albo professionale, con conseguente annotazione sullo stesso;
3) nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive delle parti intimate;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con atto notificato il 28 marzo 2022 e depositato il giorno successivo;
Visto il proprio decreto cautelare n. 953/2021 con il quale è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, in ragione della provvisoria compressione del diritto al lavoro dell’operatore sanitario che non intenda assoggettarsi all’obbligo vaccinale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1061/2021, che ha respinto la domanda cautelare anche in ragione di una sospensione dall’Albo e dall’attività lavorativa che all’epoca appariva rivestire efficacia limitata al 31 dicembre 2021;
Considerato che, ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm., la revoca o la modifica del provvedimento cautelare presuppone l’insorgenza di mutamenti nelle circostanze di fatto e queste sono state adeguatamente rappresentate nella domanda da ultimo introdotta;
Considerato che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alla fase cautelare monocratica, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso;
Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021, con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”;
considerato che il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione Covid-19 ed è munito di certificazione verde con validità fino al 15 luglio 2022;
ritenuto che a tale condizione corrisponda il differimento dell’obbligo vaccinale, che rende ingiustificata la perdurante sospensione dal lavoro del ricorrente;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione delle misure cautelari provvisorie, stante la condizione in cui versa il ricorrente per la perdurante privazione di ogni forma di emolumento retributivo;