TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-02-12, n. 202400160
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Pubblicato il 12/02/2024
N. 00160/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2023, proposto da
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
P P C, M P P M e F M, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua , della graduatoria regionale definitiva della specialistica ambulatoriale interna convenzionata, categoria professionale Odontoiatra, anno 2023, approvata con DDG ASL BA n. 2426/15.12.2022, ivi compreso l’allegato 1 nella parte in cui esclude la ricorrente identificata con prot. n. 116917/19.09.2022;
- della nota di esclusione prot. n. 116917/19.09.2022;
- ove occorra, della graduatoria regionale provvisoria del 30.01.2022;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;
- delle disposizioni dell’ACN 2020 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 19 co. 4 lett. d) e 13.1 dell’ACN 2021, ove interpretate nel senso di escludere la ricorrente dalla graduatoria regionale in oggetto;
nonché per l’accertamento del diritto
della ricorrente a essere inserita nella graduatoria regionale della specialistica ambulatoriale interna convenzionata, categoria professionale Odontoiatra, anno 2023 (e successivi, giusta domanda di inserimento), nella posizione che le spetterà in base al punteggio risultante in virtù dei criteri di cui all’allegato 1 dell’ACN 31.03.2020, riconoscendole il possesso dei requisiti di ammissione ex art. 8 D. Lgs. n. 502/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. F G, per la ricorrente, avv. F M S, per la Regione, e avv. Antonio Deramo, su delega dell'avv. L V, per l'Azienda sanitaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio, tempestivamente riassunto a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del Tribunale civile di Bari con sentenza n. 25 del 10 gennaio 2023, è controversa la legittimità dell’esclusione della ricorrente, laureata in Odontoiatria e protesi dentaria e iscritta all’albo degli Odontoiatri di Bari, dalla graduatoria regionale della specialistica ambulatoriale interna convenzionata, categoria professionale Odonotoiatra, anno 2023, per l’inserimento nella quale ha presentato domanda in data 28 gennaio 2022.
L’Azienda sanitaria ha disposto l’esclusione ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d), del vigente Accordo Collettivo Nazionale ovvero per il mancato possesso del requisito di ammissione del “ diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2 ” (nota aslina prot. n. 11691 del 19 settembre 2022).
Assume la parte ricorrente che la laurea specialistica in Odontoiatria costituirebbe di per sé un valido diploma in specializzazione in una delle ridette branche specialistiche o della categoria professionale interessata previste nell’allegato 2: la lettura sistematica della normativa di settore che richiede una “specializzazione” in tema di conferimento per incarichi in convenzione con il SSN, infatti, andrebbe coordinata con la legge n. 409 del 24.7.1985 istitutiva del Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria che abilita i relativi laureati, previo superamento dell’esame di stato e iscrizione nell’apposito albo professionale, a esercitare la professione di odontoiatra anche senza specifica specializzazione, a differenza di quanto accade per i laureati in medicina e chirurgia che possono esercitare la professione di odontoiatra solo a condizione del possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico.
Conclude per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e il conseguente inserimento in graduatoria nonché, in subordine, per la previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 8, comma 1, lettera h-ter, D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), come modificato dall’art. 1, co. 4, Legge n. 189/2012, di conversione del decreto Balduzzi (D.L. n. 158/2012), per violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli accordi collettivi devono “ disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse ”.
L’Azienda sanitaria e la Regione intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione. La Regione, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 27 giugno 2023.