TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301488
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Pubblicato il 21/06/2023
N. 01488/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2022 REG.RIC.
N. 00322/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2022, proposto da:
M R L, rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi n.181;
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2022, proposto da:
Gianpaola Lombardi, rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Salerno, corso Garibaldi n.181;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 321 del 2022:
a) del provvedimento di cui alla nota dell'UOC Promozione Sviluppo e Gestione del Territorio, prot. G0045370/21 -U-02.12.2021 (233/21), notificato in data 2.12.21, a firma del Responsabile, avente ad oggetto: “Provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del 10/12/2004, prot. n. 28400, pratica n. 2004/00283CON326, presentata ai sensi della Legge 326/2004;
b) del richiamato parere del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, prot. n. 16308 del 22.10.15, assunto al protocollo comunale con prot. G0030690/2015-E-22/10/2015, a firma del Dirigente Area Tecnica e del Capo Ufficio Lavori e Appalti, con visto del Direttore Generale, avente ad oggetto: “Richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985 – immobile sito in Via Casalanario (Alveo Sant'Alfonso) in Comune di Angri (Sa) in ditta L M R”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota istruttoria prot. n. 14707 del 18.10.13 dello stesso Consorzio di Bonifica, non notificata e conosciuta solo a seguito di accesso agli atti, nonché, per quanto occorra, della nota del Comune di Angri, prot. n. 6813/2020, del 20.2.20, recante preavviso di rigetto dell'istanza di condono ex art. 10bis L. n. 241/90;
quanto al ricorso n. 322 del 2022:
a) del provvedimento di cui alla nota dell'UOC Promozione Sviluppo e Gestione del Territorio, prot. G0045371/21 -U-02.12.2021 (233/21), notificato in data 2.12.21, a firma del Responsabile, avente ad oggetto: “Provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del 10/12/2004, prot. n. 28606, pratica n. 2004/00432/CON326, presentata ai sensi della Legge 326/2004;
b) del richiamato parere del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, prot. n. 16307 del 22.10.15, assunto al protocollo comunale con prot. G0030689/2015-E-22/10/2015, a firma del Dirigente Area Tecnica e del Capo Ufficio Lavori e Appalti, con visto del Direttore Generale, avente ad oggetto: “Richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985 – immobile sito in Via Casalanario (Alveo Sant'Alfonso) in Comune di Angri (Sa) in ditta Lombardi Gianpaola”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota istruttoria prot. n. 14707 del 18.10.13 dello stesso Consorzio di Bonifica, non notificata e conosciuta solo a seguito di accesso agli atti, perché presente nella pratica di condono, nonché, per quanto occorra, della nota del Comune di Angri, prot. n. 6814/2020, del 20.2.20, recante preavviso di rigetto dell'istanza di condono ex art. 10bis L. n. 241/90;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra L M R è proprietaria di porzione del fabbricato sito nel Comune di Angri, composto da piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e sottotetto, edificata nel corso degli anni dai diversi soggetti (germani), appartenenti originariamente allo stesso nucleo familiare;così catastalmente identificato: Piano seminterrato: foglio 13, p.lla 142, sub 5;Piano rialzato: foglio 13, p.lla 142, sub 3;Piano primo: foglio 13, p.lla 142, sub 4;Sottotetto: foglio 13, p.lla 142, sub 8.
Con nota, prot. n. 28400 prat. n. 2004/00283/CON326, del 10.12.04, la ricorrente inoltrava istanza, ai sensi della L. 326/03, per la realizzazione di un ampliamento al piano seminterrato di mq. 8,65 e al piano rialzato di mq. 14,41, ultimato al 31.12.1993, per una superficie complessiva di mq. 23,06.
Con provvedimento, prot. G0045370/21 -U-02.12.2021 (233/21), l’Ente comunicava il diniego della richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 326/2004 e ss.mm.ii., per le opere richieste con domanda di condono edilizio del 10/12/2004, prot. n. 28400, pratica n. 2004/00283CON326 per le seguenti motivazioni:
“parere negativo da parte del Consorzio di Bonifica integrale del comprensorio Sarno, in quanto il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96 lett. F) t.u. 25/07/1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque (cfr. Cassazione Civile, sez. unica, 30/07/2009 n. 17784);esso è cioè teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione degli argini dei canali e a impedire le esondazioni delle acque. Il divieto sancito dall’art. 96 lett. F citato e dalla successiva leggere G, esterne – con carattere di assoluta inderogabilità – il divieto a qualunque manufatto o volume collocato a meno di dieci metri dalla sponda del canale, fiume, ecc., per cui nessuna opera realizzata in violazione di tali norme può essere autorizzata o sanata”.
Avverso l’atto de quo, unitamente al presupposto parere negativo del Consorzio di bonifica integrale del comprensorio del Sarno prot. n. 16308 del 22 ottobre 2015, insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, RG 2022/321, notificato il 27.01.2022 e depositato il 22.02.2022, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1)VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 241/90 - ANCORA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L. N. 47/85 smi IN RELAZIONE ALL’ART. 1117 c.c. – VIOLAZIONE DELLA L. 326/03 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13-17 DELLA L. 183/89 – VIOLAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO/RISCHIO IDRAULICO (PSAI R.I.) VIGENTE NEL COMUNE DI ANGRI APPROVATO DALL’EX AUTORITA’ DI BACINO CAMPANIA CENTRALE AGGIORNATO DA ULTIMO CON DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 23.2.2015 (BURC N. 20 DEL 23.3.2015 ATTESTATO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 437/2 DEL 10.2.2016 DI APPROVAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 466 DEL 21.10.2015-BURC N. 14 DEL 29.2.2016) – VIOLAZIONE ART. 9 N.T.A. PUC VIGENTE NEL COMUNE DI ANGRI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – MANIFESTA ILLOGICITA’ – PERPLESSITA’ - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI E DI COMPORTAMENTO – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - ALTRI PROFILI – ANCHE: INCOMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
La parte ricorrente esclude che esista un qualche vincolo di natura idrogeologica tale da richiedere l’emissione di un parere di competenza del Consorzio di Bonifica sulla domanda di condono presentata dalla ricorrente ex l. 326/03. Peraltro, rimarca che il Comune di Angri ha rilasciato ben due concessioni edilizie in sanatoria per il medesimo immobile condominiale ed esattamente: a) concessione edilizia in sanatoria, n. 696/Cbis, prot. n. 003980 dell’8.2.06 (rilasciata alla sig.ra Lombardi Luisa (germana della ricorrente) ai sensi della L. 724/94), relativa ad una sopraelevazione in primo piano, composta da un appartamento di mq. 137,59;b) concessione edilizia in sanatoria, n. 686/Cbis, prot. n. 031340 del 13.1.06 (rilasciata alla stessa ricorrente, sig.ra L M R, ai sensi della L. 47/85), relativa al piano seminterrato di mq. 130,38 e piano rialzato di mq. 121,77.
Secondo l’assunto attoreo, il fabbricato in questione non risulta ricadere in alcuna fascia di rispetto, men che meno di mt. 10, sulla base della cartografia dello “PSAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” dei territori dell’Autorità di Bacino, tavola 1.5.b., allegata al PUC del Comune di Angri. Secondo tale tavola, anzi, si rileva l’esistenza di una fascia di rispetto di mt. 1,30 (evidenziata in colore viola), per la zona “R4”, mentre il fabbricato da condonare risulta posto ben al di fuori di tale fascia e distante da essa circa mt. 3,03, nonché circa mt. 4,33 dall’argine dell’alveo (sul punto, cfr. in atti cartografia e relazione consulenza di parte).
2. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L. N. 47/85 smi – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 326/03 - VIOLAZIONE DELL’ART. 96, lett. f) R.D. 25.7.1904 N. 523 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 133 R.D.