TAR Torino, sez. II, sentenza 2009-06-12, n. 200901686

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2009-06-12, n. 200901686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200901686
Data del deposito : 12 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00557/2008 REG.RIC.

N. 01686/2009 REG.SEN.

N. 00557/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 557 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia ATC CN 1, in persona del Presidente, con sede in Cherasco, via Vittorio Emanuele n. 80 e da Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia ATC CN 5, in persona del Presidente, con sede in Cortemilia, C.so Divisioni alpine n. 15, rappresentati e difesi dall’avv. prof. P S e dall’avv. J Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. I C, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165;

nei confronti di

BELTRUTTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Rossi e Fernando Bracco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Assietta, 7;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare,

- della determinazione del Responsabile del Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte 5.3.2008 n. 123, comunicata agli ATC CN 1 e ATC CN 5 il 10.3.2008, che ha rilasciato al signor Giuseppe B la concessione per l'istituzione dell'azienda faunistico venatoria "La Monregalese" nel territorio dei Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì, di estensione pari a ha 922.17.17, fino al 31.1.2015;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, in particolare, del parere dell'INFS reso con nota 4.2.2008 e, occorrendo, della d.g.r.

8.3.2004 n. 15-11925.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B Giuseppe, personalmente ed in qualità di direttore concessionario dell’azienda Faunistico-Venatoria “La Monregalese”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/04/2009 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con istanza del 26.03.1990, il signor B Giuseppe chiese alla Regione Piemonte di essere autorizzato ad istituire un’azienda faunistico-venatoria denominata “La Monregalese”, sita in provincia di Cuneo nei comuni di Mondovì e Bastia Mondovì, per un’estensione di ha 922.17.17, allegando la documentazione prescritta dalla normativa di settore.

Nel corso dell’istruttoria, protrattasi per più di 12 anni, la Regione acquisì le osservazioni e le petizioni, contrarie all’istituzione dell’azienda, depositate spontaneamente da alcuni controinteressati (ATC CN1, Comune di Mondovì, Coldiretti e Unione Provinciale Agricoltori, cittadini di Bastia Mondovì).

Acquisì, inoltre, il parere (favorevole) reso in data 13.02.2002 dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, del seguente tenore: “In riferimento alla richiesta…, esaminata la documentazione pervenuta, questo Istituto ritiene che le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio in esame siano rispondenti a quanto indicato dalla legge per consentire la costituzione di un’azienda faunistico-venatoria. Si ritiene, inoltre, che il programma di gestione presentato dal richiedente sia tecnicamente accettabile. Questo Istituto esprime pertanto parere favorevole alla richiesta di costituzione dell’azienda faunistico-venatoria “La Monregalese”.

Con determina dirigenziale n. 70 del 31.03.2004, la Regione Piemonte rilasciò al signor B – che intanto aveva integrato la propria istanza in data 24.03.2004 – l’autorizzazione richiesta.

Su ricorso proposto dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) CN 1 e CN 5 e dal consiglio regionale della federazione italiana caccia, questo Tribunale, con sentenza della prima sezione n. 1500 dell’11.08.2004, annullò l’autorizzazione.

Il Giudice rilevò che l’Amministrazione aveva pretermesso le osservazioni presentate in sede procedimentale dalle associazioni ricorrenti e, su tale rilievo, nell’annullare il provvedimento impugnato per violazione delle garanzie partecipative dei controinteressati, fece comunque “salvi gli ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte andrà ad adottare nel procedimento”.

Dopo una sospensione generalizzata fino al 31dicembre 2005 del rilascio di nuove concessioni per aziende faunistico-venatorie, disposta con deliberazione della Giunta Regionale n. 31-14187 del 29.11.2004, e la successiva riapertura dei termini a far data dal 01.01.2006, decisa con provvedimento della stessa Giunta n. 68-1930 del 28.12.2005, la Regione riavviò d’ufficio il procedimento per il rilascio della concessione dell’azienda faunistico-venatoria “La Monregalese”, comunicandone l’avvio ai comitati di gestione degli ATC CN 1 e CN 5.

Questi ultimi, dopo un accesso agli atti del procedimento amministrativo, presentarono le proprie osservazioni a mezzo del proprio legale in data 28.02.2006, ribadendo la propria ferma opposizione al rilascio della concessione.

Con determina dirigenziale n. 315 del 27.11.2006, la Regione rigettò l’istanza del signor B sul rilievo che un numero consistente di adesioni al consorzio (costituito ai sensi della normativa regolamentare per attribuire al direttore-concessionario la disponibilità dei terreni sui quali costituire l’azienda) non erano conformi a quanto prescritto dalla disciplina regionale e, pertanto, non potevano essere prese in considerazione per il computo della superficie aziendale, che di conseguenza risultava inferiore a quella minima prescritta per la costituzione di un’azienda faunistico-venatoria.

Il procedimento, a questo punto, poteva dirsi concluso.

2. Sennonchè in data 22.03.2007 il signor B ripresentava l’istanza di autorizzazione, richiamando (ritenendola “valida”) la documentazione già acquisita dall’ufficio in occasione dell’istanza originaria del 1990, contenente in particolare: una planimetria catastale;
un elenco nominativo dei proprietari con le indicazioni catastali relative ai terreni di pertinenza, le superficie corrispondenti, la tipologia colturale;
l’atto costitutivo del consorzio e il relativo statuto;
una relazione tecnica contenente il piano di gestione faunistica della costituenda azienda.

L’ufficio, con nota del 05.04.2007, richiedeva la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sul B.U.R. n. 16 del 19.04.2007, sezione “Annunci legali”, si dava atto che erano pervenute alla Regione alcune istanze relative al rilascio delle concessioni di nuove aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie e, tra queste, in particolare, quella relativa a “Nuova concessione – A.F.V. “Monregalese” (Pianura) – ATC CN 1 – ATC CN 5 – Ha 960.53.48”.

Con nota del successivo 09.07.2007, la Regione informava di tale pubblicazione la Provincia di Cuneo-Assessorato caccia e pesca e gli ATC CN 1 e CN5, allegando copia del relativo comunicato.

L’ATC CN1 presentava le proprie “osservazioni” con nota del 31.10.2007, svolgendo rilievi critici, in particolare, sulla documentazione catastale allegata all’istanza di concessione e sugli atti di “asservimento” dei terreni: ribadendo, in definitiva, la propria opposizione al rilascio della concessione.

Con determina dirigenziale n. 132 del 20.11.2007, la Regione rilasciava la concessione richiesta.

In motivazione, dopo aver confutato le osservazioni presentate dall’ATC CN 1 attraverso il richiamo dell’allegata relazione tecnica, il provvedimento evidenziava come il signor B avesse “integrato e completato la documentazione prevista dall’allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., in particolare conformando le dichiarazioni di adesione al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori ai requisiti previsti dall’articolo 7 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i.”.

Contro tale provvedimento proponevano ricorso a questo Tribunale, con atto notificato il 28.01.2008 (R.G. 157/2008), i comitati di gestione dell’ATC CN 1 e dell’ATC CN 5, invocandone l’annullamento previa sospensione incidentale: lamentando, in particolare, che la concessione fosse stata rilasciata senza la previa acquisizione del parere dell’INFS.

In vista della camera di consiglio del 13.02.2008, fissata per la discussione dell’incidente cautelare, la Regione, con nota del 01.02.2008, trasmetteva all’INFS la nuova istanza di concessione presentata dal signor B “per il prescritto parere in base all’art. 20 comma 1 della l.r. 70/96”. Faceva presente “che la relativa documentazione, rimasta tuttora valida così come attestato dall’aspirante Direttore Concessionario nella citata istanza, (era) già stata trasmessa (all’istituto) con nota n. 598/13.4 del 23.01.2002 e che (quest’ultimo) aveva già formulato il prescritto parere con nota prot. n. 1133/T-B005A del 13.02.2002 in relazione alla precedente istanza di rilascio”.

Con successiva determina dirigenziale n. 60 del 04.02.2008, la Regione annullava la precedente determina (di autorizzazione) n. 132 del 20.11.2007, “riservando l’emanazione di un nuovo provvedimento a seguito dell’acquisizione del nuovo parere dell’Istituto nazionale per la Fauna Selvatica (INFS)”.

Il successivo 05.02.2008 la Regione riceveva il parere dell’INFS (datato 04.02.2008), del seguente tenore: “In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione…, preso atto della dichiarata invarianza delle condizioni ambientali espresse dal territorio ricadente nei confini dell’Azienda in oggetto e del mantenimento dei criteri di gestione adottati in occasione della precedente concessione, questo Istituto ritiene vi siano i presupposti tecnici per il suo rinnovo ed in tal senso esprime il proprio parere favorevole”.

La Regione produceva in giudizio entrambi i provvedimenti (determina di annullamento e nuovo parere INFS).

Il T.A.R., con sentenza di questa Sezione n. 366/2008, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese.

Con successiva determina dirigenziale n. 123 del 05.03.2008, la Regione, preso atto del (nuovo) parere favorevole dell’INFS, stabiliva: “Vista la nota prot. n. 720 T-B5A del 04.02.2008 con la quale l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ha confermato il proprio precedente parere favorevole:

- “di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’istituzione dell’azienda faunistico-venatoria denominata “La Monregalese” di complessivi ha 922.17.17, sita in Provincia di Cuneo, nei Comuni di Mondovì e Bastia Mondovì, per l’area delimitata nella planimetria agli atti a favore del Sig. B Giuseppe, fino al 31.01.2015;

- di ritenere parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la relazione tecnica allegata di cui si condivide il contenuto”.

Il provvedimento veniva comunicato al diretto interessato e ai presidenti degli ATC CN 1 e CN 5 con nota del 06.03.2008, ricevuta dagli ATC il 10.03 successivo.

3. Con ricorso a questo T.A.R. notificato alla Regione Piemonte in data 11.04.2008 e al signor B Giuseppe il 14.04.2008, depositato il 22.04.2008, i Comitati di Gestione degli ATC CN 1 e CN 5, in persona dei rispettivi presidenti, hanno impugnato, invocandone l’annullamento previa sospensione incidentale:

- la suddetta determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 123 del 05.03.2008;

- tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, in particolare, il parere dell’INFS reso con nota 04.02.2008 e, occorrendo, la D.G.R. 08.03.2004 n. 15-11925.

A fondamento del ricorso hanno proposto quattro motivi, così articolati.


I) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 10, l.

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