TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-01-18, n. 201200570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-01-18, n. 201200570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200570
Data del deposito : 18 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11133/2007 REG.RIC.

N. 00570/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11133/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11133 del 2007, proposto da:


N J, rappresentato e difeso dagli avv. R M e A M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Z G, O D, D M U, M T, D B, D M P, non costituiti;

per l'annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Maggiore per l’anno 2002 – tenutosi ai sensi dell’art. 40, c. 6, D.Lvo n. 497/1997 “ora per allora” – di cui al provvedimento prot. M_D/GMIL_03/II/5/1/2007/65574, datato 2 agosto 2007, in base al quale il ricorrente ha appreso di essere stato ritenuto idoneo all’avanzamento ed iscritto in quadro in quanto collocato tra il 51° ed il 52° posto della graduatoria col punto di merito finale di 25,60.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


PREMESSO:

-il ricorrente è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado di Maggiore per l’anno 2002;

-il giudizio si è tenuto ai sensi dell’art. 40, c. 6, D.Lvo n. 497/1997 “ora per allora”;

-l’interessato è stato ritenuto idoneo all’avanzamento ed iscritto in quadro, in quanto collocato tra il 51° ed il 52° posto della graduatoria col punto di merito finale di 25,60;

-egli - ritenendosi leso dal giudizio con riferimento alla posizione in graduatoria conseguita rispetto ai colleghi T.C. Giuseppe Zirone, T.C. Danilo Ottaviani, T.C. Ubaldo Del Monaco, T.C. Teodoro Milone, T.C. Bruno Dominici e T.C. Paolo De Maria ed allegato il proprio interesse al ricorso, strumentale al conseguimento di una collocazione in graduatoria migliore rispetto ai sei parigrado evocati a raffronto, utile ai fini dell’anzianità relativa nel ruolo - impugna, in parte qua, il procedimento di valutazione ritenendolo viziato per violazione di legge ed eccesso di potere in senso assoluto e relativo;

-il ricorso (principale e motivi aggiunti) è stato notificato ai sei controinteressati evocati a raffronto (meglio sopra individuati);

VISTO:

la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

gli atti e le memorie depositati dall’Avvocatura di Stato nonché la documentazione versata in giudizio dall’intimata Amministrazione in ottemperanza al decreto presidenziale n. 110/2008;

CONSIDERATO:

-l’art. 70 del D.Lgs. n. 490 del 1997 ha stabilito che dall’1 gennaio 1998 le disposizioni collocate sotto il Titolo II, capi VI, VII e VIII della legge n. 1137 del 1955 non trovano più applicazione nei riguardi del personale delle FF.AA. e degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

-secondo l’art. 40, comma 4, del predetto decreto legislativo, tutti gli ufficiali iscritti in quadro rivestono “la qualità di litisconsorzi necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso” (TAR Lazio, I^ bis, 23.10.2006 n.10839 e riferimenti giurisprudenziali ivi indicati);

mentre nel pregresso sistema la promozione al grado di “Maggiore” (ex art. 62 della legge n. 1137 del 1955), di “Colonnello” e/o ai vari gradi di “Generale”, lasciava invariato l’ordine di ruolo (e cioè la posizione in ruolo che gli scrutinandi detenevano nel grado rivestito all’atto del giudizio di avanzamento);
per contro, nel nuovo ordinamento l’iscrizione in quadro degli ufficiali indicati alla lettera b) del comma 1, art. 17, D.lgs. n. 490/1997, ed alla lettera del comma 1, art. 16, D.lgs. n. 216 del 2000, è idonea a stravolgere l’ordine del ruolo ribaltandone, sulla base della collocazione conseguita nella graduatoria di merito, la pregressa posizione;

-pertanto, per effetto della promozione, pur mantenendosi intatta l’anzianità assoluta nel nuovo grado viene ad alterarsi la c.d. “anzianità relativa” e dunque (ex art. 5 della legge n. 113 del 1954) l’ordine di precedenza dell’ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo;

pertanto, deve riconoscersi agli ufficiali che per effetto della sentenza potrebbero risultare scavalcati dall’ex parigrado, l’interesse a conservare l’acquisita posizione di ruolo;
e quindi ad opporsi al gravame azionato avverso l’esito dello scrutinio che li ha visti accedere al grado superiore;

in conclusione, deve senz’altro riconoscersi la posizione di contraddittori necessari a tutti gli ufficiali iscritti in quadro in esito al giudizio per l’avanzamento a scelta ai gradi superiori;

VISTA la decisione n.5/1998, assunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 16/6/2008, n. 2982 (sulla qualità di controinteressato nei giudizi di avanzamento a scelta);

CONSIDERATO l’orientamento assunto dalla Sezione in precedenti analoghi, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi;

Tanto premesso e considerato - preso atto che il ricorso in esame (principale e motivi aggiunti) è stato notificato, ritualmente, soltanto ai sei ufficiali, meglio sopra nominativamente individuati, che il ricorrente ha evocato a raffronto al fine di evidenziare la lamentata inadeguatezza del punteggio assegnatogli - ritiene il Collegio, in via preliminare ed in sintonia, peraltro, con l’ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr, ex plurimis, IV^, n. 7609 del 2006), di dovere disporre l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti degli ufficiali iscritti in quadro cui il ricorso stesso non sia stato già notificato.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale il Collegio autorizza il ricorrente ad avvalersi anche della notifica per pubblici proclami mediante inserzione in Gazzetta Ufficiale di:

- un sunto dei ricorsi, originario e per motivi aggiunti, e le relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa degli ufficiali che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine decadenziale di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine decadenziale di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito nella Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione.

L’ulteriore trattazione della presente controversia viene fin da ora fissata come in dispositivo.

L’indicazione di tale data consegue al computo degli occorrenti tempi processuali;
essendosi tenuto conto, in particolare:

-del termine di giorni 60 dalla Sezione, come sopra fissato, ai fini della integrazione del contraddittorio;

-del termine di giorni 30 per il successivo deposito in giudizio della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

-dei termini dilatori per la presentazione di memorie e per l’eventuale ricorso incidentale da parte dei controinteressati (art. 42, D. Lvo n. 104/2010);

-del termine per la presentazione di memorie con riferimento al ricorso incidentale (art. 46, , D. Lvo n. 104/2010);

-dell’ulteriore termine, da aggiungere ai precedenti, di 90 giorni qualora una delle parti intimate risieda fuori dall’Europa (art. 41, D. Lvo n. 104/2010);
evenienza, questa della residenza fuori dall’Europa, di non improbabile verificazione, quanto al caso di specie, in ragione del fatto notorio consistente nell’impiego di contingenti di personale militare italiano in numerose missioni in Paesi extraeuropei;

-dell’ulteriore termine di 30 giorni nel quale, ai sensi dell’art. 73, D. Lvo n. 104/2010, le parti interessate e l’Amministrazione possono presentare documenti.

La sommatoria dei tempi precedentemente indicati venendo a ragguagliarsi a complessivi giorni 270.

Vengono riservate alla definitiva delibazione del gravame le statuizioni in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite

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