TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206843
Data del deposito : 26 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2022

N. 06843/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07208/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7208 del 2021, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento,

previa concessione di misura cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.,

della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura comunicata con nota prot. n. P – 9654/2021 dell'11 maggio 2021, resa a conclusione della pratica n. 45/CO/2019, con cui è stata disposta la nomina a Presidente del Tribunale di Roma del dott. -O- (vac. -O-), nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso la proposta B del 5 maggio 2021 formulata dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura a favore del dott. -O- e la nota con cui è stata disposta l'anticipata presa di possesso, di data ed estremi sconosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Presidente del Tribunale di Roma il dott. -O-.

Il ricorrente ha esposto di essere entrato in magistratura nel 1984 e di essere attualmente, a far data dal 7 gennaio 2016, presidente di sezione presso la Corte d’Appello Civile di Roma, avendo positivamente conseguito, sin dal 18 febbraio 2012, la VII valutazione di professionalità;
nell’arco della carriera aveva prestato servizio come pretore penale presso la Pretura di Savona fino al 1991, di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma fino al 1994, ed era stato poi collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia ove, dal 1994 al 1999, aveva assunto incarico presso l’URSIA – Ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati;
medio tempore aveva altresì ricoperto il ruolo di consigliere giuridico presso l’Autorità per l’Informatica nella P.A. (AIPA), dal 4 giugno 1997 e, dal 1999 al 2009, aveva ripreso servizio presso il Tribunale di Roma, come giudice civile;
quindi aveva svolto le funzioni di consigliere della Terza sezione civile presso la Corte d’Appello di Roma (dal 9 marzo 2009 al 6 gennaio 2016), per poi assumere l’attuale incarico di presidente della Seconda sezione della medesima Corte d’Appello.

Il ricorrente ha dedotto di avere partecipato all’interpello per nomina come Presidente del Tribunale di Roma, il cui bando prevedeva l’obbligo per i partecipanti, “con la domanda, [di] segnalare qualsiasi situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, … rispetto all’Ufficio richiesto”;
al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il dott. -O- aveva quindi segnalato la sussistenza di una “potenziale situazione di incompatibilità”, riconducibile al rapporto di coniugio intercorrente tra di lui e “la Dott.ssa -O-, Presidente di sezione del Tribunale di Roma”, rilevando altresì che l’incarico semidirettivo del coniuge sarebbe venuto a scadere il 2 maggio 2021 e, quindi, verosimilmente prima della delibera di conferimento dell’incarico richiesto.

Ed infatti, in concreto, la delibera del Plenum nel corso della quale erano state valutate le posizioni dei candidati era intervenuta il 6 maggio 2021, in data posteriore alla scadenza dell’incarico della moglie del dott. -O-;
inoltre, quest’ultima aveva presentato, nelle more del procedimento, tre distinte domande di tramutamento per uffici di merito di primo grado (presso il Tribunale per i minorenni di Roma ed il Tribunale di Napoli), oggetto di assegnazione esclusivamente in base alla graduatoria di anzianità, ed era risultata posizionata al primo posto in due sedi su tre.

Anche il dott. -O-, nella sua domanda di partecipazione, aveva segnalato l’intervenuta adozione, nel corso della seduta del CSM del 25 gennaio 2012, di una delibera con cui – preso atto che l’avv. -O- -O-, fratello dell’odierno controinteressato, risultava titolare di un solo procedimento innanzi alla Prima sezione della Corte d’Appello presso cui prestava servizio il dott. -O- – era stata ritenuta insussistente la situazione d’incompatibilità rilevante ai sensi dell’art. 18 della legge sull’ordinamento giudiziario.

In data 22 febbraio 2021 la Quinta Commissione del CSM aveva formulato due proposte, la A, di maggioranza e con due voti, a favore del dott. -O-, e la B, di minoranza e con un solo voto, a favore del dott. -O-;
il Plenum del CSM, nel corso della seduta pomeridiana del 5 maggio 2021, era addivenuto ad un risultato di parità sulle due proposte, che avevano riportato entrambe 11 voti.

Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Interno, il Plenum era stato riconvocato per il giorno successivo, quando era stata approvata – per 12 voti ad 11 – la proposta B, in ragione dell’intervenuta votazione a favore di essa del cons. -O- (che non aveva partecipato al voto del giorno precedente).

In data 24 maggio 2021, infine, il dott. -O- aveva preso anticipato possesso dell’ufficio, mentre il successivo 9 giugno la dott.ssa -O- era stata trasferita al Tribunale per i minorenni di Roma.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 disciplinante l’ordinamento giudiziario, nonché di quanto previsto dal Bando in materia di dichiarazioni circa le situazioni di incompatibilità dei candidati, eccesso di potere per disparità di trattamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, per il differente metodo di valutazione adoperato in sede di valutazione delle situazioni di potenziale incompatibilità facenti capo al dott. -O- ed al dott. -O-, violazione degli artt. 18, 25, 26 e 29 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, perplessità ed illogicità della motivazione, inosservanza di circolari e disparità di trattamento, per non aver valutato l’effettiva rilevanza dei concreti risultati ottenuti nella gestione dell’Ufficio da parte del dott. -O- e la loro idoneità a dimostrarne la maggior attitudine allo svolgimento del posto oggetto del Bando, violazione dell’art. 47, co. 2 del Regolamento Interno che disciplina le modalità di votazione in seno al CSM.

La proposta B, poi approvata, aveva affermato, con riferimento alla situazione di incompatibilità del dott. -O-, che, a prescindere dalla cessazione dell’incarico della dott.ssa -O-, la coniuge del candidato sarebbe rimasta comunque in servizio presso il medesimo ufficio messo a concorso, ritenendo che tale circostanza avrebbe reso “del tutto inopportuna, in questa fase, la designazione di quest’ultimo alla presidenza del Tribunale di Roma”, attribuendo quindi rilevanza preponderante all’aspetto della inopportunità della nomina di un soggetto versante in situazione di (potenziale) incompatibilità;
di contro, nell’esaminare la potenziale incompatibilità del dott. -O- rispetto alla posizione bandita, si sarebbe omesso di considerare come la delibera del gennaio 2012, che aveva ritenuto insussistente la situazione di incompatibilità, si fondava sulla comunicazione che l’odierno controinteressato aveva effettuato nel 2008, quando non era ancora stato nominato Presidente di sezione, e sul fatto che l’avv. -O- (che esercitava la professione sia nell’ambito civile che in quello amministrativo) aveva all’epoca solamente una causa pendente innanzi alla Prima sezione della Corte d’Appello, presso cui prestava servizio il fratello.

La delibera doveva pertanto ritenersi illegittima in quanto, con riferimento al dott. -O-, non era stata nemmeno oggetto di valutazione l’attività prestata dal congiunto, in ambito civile ed amministrativo, nello stesso distretto giudiziario del cui Tribunale ambiva a diventare Presidente, mentre, con riferimento al dott. -O-, era stata rilevata la mera inopportunità della presenza della moglie, pur se destinata a venir meno a breve per scadenza dell’incarico.

La delibera non avrebbe poi tenuto conto dei risultati rispettivamente conseguiti dai due candidati come presidenti di sezione presso la Corte d’Appello di Roma, che avrebbero evidenziato la maggiore efficienza organizzativa della gestione adottata dal ricorrente.

Infine, le modalità della votazione si paleserebbero violative dell’art. 47, co. 2 del Regolamento Interno, in quanto la seconda deliberazione, prevista per il caso di parità tra le due proposte, avrebbe dovuto essere ripetuta immediatamente dopo la prima, e non il giorno successivo, con la convocazione, da remoto, di un partecipante che il giorno precedente non aveva votato.

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e il controinteressato resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal controinteressato, che ha dedotto, al riguardo, che il dott. -O- non avrebbe mosso censure alla delibera impugnata in relazione alla propria incompatibilità, ma solo con riferimento all’asserita incompatibilità del dott. -O-, di tal che l’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe potuto comportare la nomina del ricorrente.

Sul punto deve evidenziarsi che con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata lamentata la valutazione, operata dal CSM nella delibera impugnata, dell’incompatibilità del ricorrente in ragione del suo rapporto di coniugio con la dott.ssa -O- che, all’epoca, era ancora Presidente di sezione del Tribunale di Roma, pur se prossima alla scadenza dell’incarico.

Sotto tale profilo il ricorrente ha dedotto come le ragioni di inopportunità della nomina non fossero, in concreto, sussistenti, sia perché l’incarico semidirettivo della coniuge sarebbe scaduto, come si è visto, in data 2 maggio 2021, sia in quanto la stessa aveva presentato tre distinte domande di tramutamento fondate sulla mera valutazione dei titoli posseduti.

Con il ricorso è stata, quindi, lamentata tanto l’incongruenza della valutazione dell’incompatibilità del ricorrente, ritenuta ostativa rispetto alla nomina ed assorbente dei profili di merito, quanto la speculare omissione dell’analoga valutazione nei confronti del controinteressato, in relazione al quale la questione dell’eventuale incompatibilità, pur se emergente dalla documentazione dallo stesso allegata alla domanda, non sarebbe stata in alcun modo trattata;
ed anzi, il ricorrente ha evidenziato proprio l’irragionevole disparità operata dal CSM nel valutare le due situazioni, dando alla prima rilievo preminente ed omettendo, di contro, finanche di menzionare la seconda.

Non sono ravvisabili, quindi, i profili di inammissibilità dedotti.

Nel merito il ricorso è fondato.

Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal c.d. “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria” adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.

Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, a tale riguardo, il nuovo Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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