TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-05-07, n. 200901362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-05-07, n. 200901362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200901362
Data del deposito : 7 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01629/1997 REG.RIC.

N. 01362/2009 REG.SEN.

N. 01629/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1629 del -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e per conto dei figli minori, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosella Barilati, Annina Tramonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guglielmo Durazzo in Torino, via Principe Amedeo, 1;

contro

- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e il Provveditorato agli Studi di Alessandria, in persona del provveditore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domiciliano per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
- il Ministero della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Provveditore agli Studi prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, conosciuta il -OMISSIS- successivo, nella parte in cui ha disposto la soppressione della scuola media di Mornese - sezione staccata della scuola media di Molare,

di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la memoria del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Alessandria, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2009 il Primo Referendario I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale notificato il 16 luglio -OMISSIS-, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di essere genitori dei bambini che frequentavano il plesso scolastico elementare sito nel Comune di Mornese, Comune montano compreso nella Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, sede di scuola media che era anche l’unica esistente nella Comunità Montana suddetta, quale sezione staccata della scuola media di Molare.

Con nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- lo stesso Provveditore informava il plesso scolastico dell’avvio della procedura di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico successivo, che prevedeva la soppressione proprio della scuola media di Mornese.

Su tale prospettiva, sia il Comune che la Comunità Montana,sia la Provincia di Alessandria che la Regione Piemonte manifestavano la propria contrarietà, evidenziando che la scuola media di Mornese era l’unica che serviva la suddetta Comunità Montana, che erano assenti servizi pubblici di linea idonei a trasportare gli alunni nelle nuove sedi e che era impossibile per il Comune organizzare un trasporto pubblico alternativo, che le strade di collegamento erano pericolose, soprattutto nel periodo invernale, che alcuni bambini sarebbero stati costretti a percorrere quotidianamente 40-50 km di strada per raggiungere la nuova scuola media, che il numero dei bambini destinati a frequentare l’attuale scuola media era destinato ad aumentare, che era appena stata finanziata dalla Regione la costruzione di un nuovo edificio, che la soppressione in questione avrebbe comportato un aumento dei costi pubblici e non un risparmio, che sussistevano gli artt. 1, 20 e 22 della l.n. 97/74, i quali imponevano allo Stato di garantire nelle Comunità Montane i servizi minimi essenziali, al fine di incentivare la permanenza i tali territori, tra cui rientravano certamente quelli scolastici.

Con decreto prot. -OMISSIS- Grado del -OMISSIS-, però, il Provveditore agli Studi di Alessandria disponeva ugualmente la soppressione della scuola media di Mornese, senza darsi carico delle osservazioni pervenute e sopra ricordate.

I ricorrenti, quindi, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, lamentando quanto segue.

“1) Violazione e falsa rappresentazione dell’art. 1, comma 70, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dell’art. 51 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dei punti 3.2,3.4,8.2 e 8.4 del D.L. 15 marzo -OMISSIS-, n. 176. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 L. 5 giugno 1990, n. 148. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, d’istruttoria. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta. Difetto assoluto di motivazione. Sviamento. In subordine: invalidità derivata dalla violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.”.

Alla base della soppressione vi era l’asserito sottodimensionamento della scuola media di Mornese, in cui risultavano iscritti, rispettivamente, per la prima, seconda e terza media, nove, tredici e tredici alunni, a fronte del numero minimo fissato dal Provveditore di quindici per classe per le sezioni staccate di scuola media, ma non si era tenuto conto dell’eccezione rappresentata dai comuni di montagna, pure richiamata nel preambolo del decreto impugnato.

Né poteva valere, al fine di superare tale deroga, il richiamo a due circolari risalenti al 1990, antecedenti la legge n. 97/94 e il d.lgs. n. 297/94, che non consideravano argomentazione valida per giustificare un mancato accorpamento la circostanza legata all’impossibilità di provvedere al trasporto degli alunni da parte degli enti locali.

I ricorrenti osservavano che, comunque, il numero di alunni non era da solo sufficiente a legittimare la disposta soppressione, atteso che il decreto interministeriale n. 176/97, applicato al caso di specie come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato, imponeva agli organismi scolastici di valutare anche altri elementi, non considerati nel caso di specie, quali la preventiva valutazione comparativa dei disagi causati dalla soppressione, la raggiungibilità degli altri plessi attraverso gli ordinari mezzi di trasporto, le specifiche caratteristiche del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, i tempi di percorrenza in relazione all’età degli alunni.

Tali considerazioni, quindi, non potevano non imporsi anche per una sede “disagiata” come quella montana di Mornese, come evidenziato a sufficienza dai rappresentanti della Comunità Montana e del Comune intervenuti nel procedimento e confermato anche dalla Provincia di Alessandria. Nei relativi verbali delle sedute del C.S.P. non si dava invece minimamente conto di tali rilievi, dando apoditticamente per considerati gli stessi senza motivare sul punto, anche in relazione alla verifica dell’efficacia dei processi formativi e dell’impiego delle risorse umane necessarie in relazione al limitatissimo risparmio dell’amministrazione scolastica che ne sarebbe conseguito, con bilancio negativo del rapporto costi/benefici.

Una diversa conclusione non poteva che portare – per i ricorrenti – ad una incostituzionalità delle norma richiamate, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. in relazione alla necessità di concordare con gli enti locali, ex art. 34 Cost., le modalità più idonea garantire la gratuità della scuola.

“2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 20 e 22 L. 31 gennaio 1994, n. 97, in relazione ai principi di cui all’art. 44 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione.”.

Il provvedimento impugnato non era motivato in ordine alle ragioni per le quali, così operando, si andava in direzione contraria a quella dello sviluppo del territorio montano, invece esplicitamente sollecitato dal Legislatore attraverso la legge n. 97/94.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso, come da argomentazioni sviluppate in un rapporto allegato dal Provveditore agli Studi di Alessandria.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso si palesa fondato sotto i profili legati alla carenza di istruttoria e di motivazione, come già, d’altro canto rilevato da questo Tribunale in una recente sentenza relativa a caso analogo (TAR Piemonte, Sez. I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

Infatti dalla lettura dei verbali del Consiglio Scolastico Provinciale depositati in atti nonché dal rapporto del Provveditore agli Studi di Alessandria si evince che la scelta della soppressione della sede di Mornese, in relazione alle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 70, l.n. 662/96, è avvenuta ispirandosi ai criteri di cui al D.I. n. 176 del 15 marzo -OMISSIS- ed al numero minimo di alunni ivi previsto, tenendo conto anche delle circolari ministeriali 21 luglio 1990 n. 197, che evidenzia la natura viaria e climatica e non la mera ubicazione in località montana come fattore determinante, e 29 novembre 1990 n. 324, che non giustifica il mancato accorpamento per impossibilità di provvedere al trasporto degli alunni.

In merito il Collegio osserva che il provvedimento fondamentale su cui poteva fondarsi il provveditore, per lo specifico anno scolastico -OMISSIS-, era quello di cui al D.I. n. 176/97 sopra evidenziato.

Tale decreto, pur richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato, è stato di fatti disatteso in quanto in esso era chiaramente specificato, tra l’altro, che “3.2…Assumono, al riguardo, particolare rilievo in vista del mantenimento dell’assetto esistente, i disagi conseguenti all’aggregazione ad altra istituzione o alla soppressione di scuole funzionanti nelle località di montagna…8.2 Ai fini sopraindicati si deve tenere conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d’utenza di ciascuna sede scolastica nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e della sostenibilità dei tempi di percorrenze, in relazione all’età degli alunni dei diversi gradi di scuole. I provvedimenti di soppressione da adottare sono, pertanto, subordinati al preventivo accertamento delle possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinchè, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap”.

Ebbene, come correttamente rilevato dai ricorrenti, tali circostanze non risultano previamente considerate dall’amministrazione, né l’istruttoria di cui al verbale della seduta del Consiglio Scolastico Provinciale del -OMISSIS- fa desumere il contrario, in quanto in tali occasioni il dibattito si era imperniato esclusivamente sul numero degli alunni presi a riferimento, senza approfondire in alcun modo gli altri parametri sopra riportati – in relazione allo specifico caso di specie pure ben evidenziato nella loro partecipazione procedimentale, mediante memorie, dalla Comunità Montana e dal Comune medesimo - che consentivano deroghe al principio generale di soppressione e accorpamento di plessi scolastici.

Il Provveditorato, quindi, avrebbe dovuto dare prova di avere attentamente esaminato le argomentazioni degli enti locali interessati e di averle confutate con adeguata motivazione presente nel provvedimento, dato che la sede di Mornese rivestiva proprio quelle caratteristiche peculiari idonee all’applicazione della deroga alla procedura ordinaria di soppressione e accorpamento, considerato che si trovava in zona disagiata di montagna, non vi era possibilità di organizzare trasporti pubblici alternativi, l’età degli alunni interessata era quella dei bambini frequentanti la scuola elementare, le vie di accesso, soprattutto nella lunga stagione invernale, erano praticabili con estrema difficoltà, come evidenziato dagli stessi enti locali e territoriali di riferimento intervenuti nel procedimento.

Tutte queste caratteristiche, sufficientemente note all’amministrazione scolastica, potevano ben portare a riconoscere un caso di eccezionale gravità idoneo a derogare al disposto accorpamento, anche in relazione all’osservanza dei principi generali di cui agli artt. 20 e 22 l.n. 97/94 sullo sviluppo dei servizi minimi essenziali nelle Comunità Montane al fine di incentivo alla popolazione a rimanere in zone diverse da quelle di pianura e costiere, come censurato anche dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.

Né possono essere considerati rilevanti le difese dell’amministrazione nella presente controversia che si limitano a richiamare l’applicazione dei principi generali di cui alla legge finanziaria -OMISSIS- e al suddetto D.I. senza considerare, appunto, che nel caso di specie poteva invocarsi la deroga alla loro applicazione e che una eventuale non applicazione di tale deroga doveva essere congruamente motivata, soprattutto se gli enti locali interessati avevano evidenziato tale possibilità, in relazione al caso di specie, durante la fase istruttoria.

La fondatezza di quanto dedotto con i primi due motivi di ricorso assorbe, sotto il profilo della “rilevanza”, quanto dedotto la paventata questione di costituzionalità.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con annullamento del decreto provveditorale impugnato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi