TAR Venezia, sez. I, sentenza 2009-07-02, n. 200902022
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N. 02022/2009 REG.SEN.
N. 01692/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2005, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dagli avv. M A, E B T, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce 2263;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia - Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;Commissione Esami Avvocato - Corte D'Appello - Venezia - (Ve, Sesta Sottocommissione Esami di Avvocato c/o C.A. di Bari;
per l'annullamento
del processo verbale di correzione n. 17 dd. 12 aprile 2005, nonché di tutti gli atti formati dalla Commissione per gli esami di Avvocato, sessione 2004, costituita presso la Corte d’Appello di Bari nella parte in cui è stata assegnata nei confronti del ricorrente una votazione insufficiente nelle prove scritte, con la conseguente sua esclusione dalle prove orali;nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia - Roma - (Rm);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, praticante avvocato, di aver presentato domanda avanti la Corte di Appello di Venezia per essere ammesso alla prova di esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione del 2004.
La correzione degli elaborati scritti è avvenuta, a' sensi di quanto disposto dall'art. 15, commi 5 e 6, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 come inseriti dall’art. 2 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112 convertito in L. 18 luglio 2003 n. 180, a cura della Commissione costituita per la medesima sessione di esami presso la Corte d'Appello di Bari.
Il Guglielmin riferisce di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali in quanto sia il parere di diritto civile, sia il parere di diritto penale, sia l'atto giudiziario, ossia tutti e tre i suoi elaborati scritti, sono stati valutati con punteggio complessivo non sufficiente per l’ammissione alla fase orale (rispettivamente 30, 26 e 28 punti).
Con il ricorso in epigrafe il Guglielmin chiede pertanto l'annullamento del processo verbale di correzione n. 17 dd. 12 aprile 2005, nonché di tutti gli atti formati dalla Commissione per gli esami di Avvocato, sessione 2004, costituita presso la Corte d’Appello di Bari nella parte in cui è stata assegnata nei suoi confronti una votazione insufficiente nelle prove scritte, con la conseguente sua esclusione dalle prove orali;nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Il ricorrente deduce al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché l’eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, nonché la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Sotto il primo profilo, non risultano rilevabili le ragioni che hanno condotto la Commissione ad esprimere una valutazione tanto sfavorevole nei confronti del ricorrente, essendosi limitata ad esprimere un giudizio finale in termini meramente numerici.
Quanto al merito della valutazione operata, questa non risulta rispettosa dei criteri di correzione prefissati, non essendo comunque possibile accertare tale conformità a fronte di un giudizio del tutto privo di motivazione espressa.
Inoltre, per il secondo profilo dedotto, la firma del Presidente della commissione ed il voto finale assegnato risultano apposti nella penultima pagina, da cui il dedotto vizio di difetto di istruttoria.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo alle censure avversarie, in particolare ribadendo la legittimità dei giudizi espressi in forma numerica dalla commissione, a tal fine richiamando il costante orientamento seguito in proposito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Con ordinanza n. 621 dd. 28 luglio 2005 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, avanzata dal ricorrente sulla base della ritenuta sussistenza del vizio di difetto di motivazione ed in particolare con riguardo al mero richiamo ai criteri predeterminati dalla medesima commissione, stabilendo altresì la rinnovazione della valutazione delle prove scritte, per esigenze di imparzialità dell’azione amministrativa, da effettuarsi, conformandosi all’obbligo di motivazione, da altra sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Bari, formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato alla correzione delle prove scritte, possibilmente in un’unica sessione che riunisca tutti i candidati eventualmente riammessi dal T.A.R. , sessione da tenersi entro il 30 settembre 2005, previa restituzione all’anonimato delle prove scritte medesime.
Peraltro, tale provvedimento cautelare è stato riformato in sede di appello dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4808 dd. 7 ottobre 2005, in particolare evidenziando che la motivazione espressa in forma numerica risultava sufficiente, in quanto espressione di discrezionalità tecnica.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Va premesso che, analogamente ad altro analogo ricorso chiamato per la decisione all’odierna pubblica udienza (cfr. ricorso qui proposto sub R..G. 1573/2005), la riforma dell’ordinanza cautelare n. 621 del 2005 già emessa da questa stessa Sezione e disposta per effetto della predetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 4808 del 2005 non ha consentito la rinnovazione della correzione degli elaborati scritti del ricorrente, e che tale circostanza determina – pertanto – la permanenza in capo al medesimo dell’interesse alla decisione del ricorso in epigrafe.
Ciò posto, l’impugnativa in epigrafe va respinta.
Il Collegio non sottace che la giurisprudenza della Sezione ha sin qui, e da parecchi anni, costantemente affermato l’obbligo per le Commissioni costituite presso le Corti di Appello per gli esami di idoneità alla professione di Avvocato, di motivare il voto negativo delle prove di esame (cfr., ad es., le sentenze n. 137 dd. 21 gennaio 2002, n. 2307 dd. 4 agosto 2006 e n. 3332 dd. 18 ottobre 2007), e che tale indirizzo è stato seguito anche da una consistente parte degli altri tribunali amministrativi regionali (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 febbraio 2005 n. 446 e Sez. III, 16 luglio 2003 n. 1227;T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 luglio 2002 n. 850;T.A.R. Sicilia, Catania, 14 settembre 2006 n. 1446;T.A.R. Puglia, Bari, 13 giugno 2003 n. 2429;T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2000 n. 340).
E’ altrettanto noto che, nel frattempo, il Consiglio di Stato ha - per contro - confermato la propria giurisprudenza contraria a tale orientamento (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2001 n. 367), riformando in sede di appello e con richiamo ai propri precedenti anche le sentenze rese da questo stesso T.A.R., nonché degli altri T.A.R. che ne hanno condiviso le tesi (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2001 n. 5635;15 settembre 2003 n. 5108;17 dicembre 2003 n. 8320;6 maggio 2004 n. 2798;7 maggio 2004 n. 2881;14 ottobre 2005 n. 5709).
Nella proprie, anzidette sentenze n. 137 del 2002 e 2307 del 2006 la Sezione aveva avuto modo di evidenziare che l’espresso richiamo alla funzione nomofilattica del Consiglio di Stato, posto alla base delle decisioni di riforma delle sentenze rese in primo grado da questo T.A.R. sulla questione in esame (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, ord. 27 novembre 2001 n. 6337) costituiva, di per sé, un invito alla disamina puntuale, sotto il profilo del percorso motivazionale, del costrutto giurisprudenziale del Consiglio di Stato medesimo: percorso nel quale la funzione nomofilattica si sostanzia.
In tal senso, la Sezione aveva quindi rilevato che le dianzi richiamate decisioni del Consiglio di Stato affermano che, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt., nei concorsi a pubblico impiego l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale.
Ad avviso della Sezione, per quanto attiene alla prima parte della proposizione, non pareva dubbio che il punteggio numerico costituisse esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo.
Ma argomentando in tal modo – sempre secondo la Sezione - non era dato di comprendere come l’attribuzione di un punteggio numerico potesse costituire adempimento dell’onere (rectius, dell’obbligo) della motivazione.
Per quanto attiene invece alla seconda parte della proposizione, ad avviso della Sezione era vero che i giudizi aventi ad oggetto le prove di esame non assumono natura provvedimentale;ma era anche – allo stesso tempo - vero che essi sono oggetto di una relatio da parte dei provvedimenti finali, e che a favore dell’obbligo della motivazione si ravvisavano non evanescenti elementi traibili da disposizioni che complessivamente recano norme di principio, e idonee - in quanto tali - a disciplinare anche la fattispecie in esame, ossia:
a) l’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone nel senso che “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”;nè giovava argomentare, al riguardo, sulla natura pretesamene non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti: e ciò in palese difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha – per