TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-23, n. 202301940
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 01940/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acreide Consorzio Stabile Soc. Cons. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona del Soprintendente pro tempore;
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Consorzio Stabile Galileo S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina n. 2 del 10.02.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva dell'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori alla ditta “CONSORZIO STABILE GALILEO soc. cons. a r.l.”, con la quale la stazione appaltante ha preso atto delle conclusioni dei lavori della Commissione giudicatrice e ha aggiudicato la gara al CONSORZIO STABILE GALILEO soc. cons. a r.l.;
- della comunicazione di aggiudicazione trasmessa ad Acreide Consorzio Stabile Soc. Cons. a r.l a mezzo PEC in data 15.02.2023;
- del verbale di gara n. 1 del 16.11.2022 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto di ammettere il CONSORZIO STABILE GALILEO soc. cons. a r.l. alla procedura di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti del medesimo;
- della Determina n. 102 del 23.11.2022, tuttora sconosciuta, ove e per quanto occorra, quale atto presupposto;
- del bando e del disciplinare di gara in parte qua e nei limiti dell'interesse qui fatto valere in giudizio se e in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente, nella parte in cui non hanno previsto l'espressa esclusione dalla gara per i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lsg n. 50/2016, che avessero designato per i lavori oggetto di gara consorziate prive del requisito di qualificazione nella categoria OG2, classifica V di cui al punto II.2.6) del bando di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale agli atti impugnati in principalità;
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno;
per quanto riguarda il ricorso incidentale:
per l'annullamento
della Determina n. 2 del 10.02.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva dell'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori alla ditta “CONSORZIO STABILE GALILEO soc. cons. a r.l.”, con la quale la stazione appaltante ha preso atto delle conclusioni dei lavori della Commissione giudicatrice e ha aggiudicato la gara al CONSORZIO STABILE GALILEO soc. cons. a r.l.” la determina n. 2 del 10.02.2023 e la relativa comunicazione limitatamente alle parti in cui si è disposta l'ammissione del Consorzio Acreide, gli atti a mezzo dei quali è stata offerta comunicazione di tali provvedimenti, la graduatoria concorsuale, tutti i verbali di gara, gli atti e le attività valutative e di verifica dei requisiti e delle offerte, ivi inclusi i verbali di valutazione delle offerte e gli annessi allegati, nonché i verbali relativi alla fase di ammissione dei concorrenti), le risultanze delle eventuali verifiche condotte sul concorrente secondo graduato, nonché ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) – ivi incluso e per quanto di ragione il provvedimento di aggiudicazione – nella misura in cui a mezzo degli stessi è stato ammesso alla gara il ricorrente Consorzio Acreide ed è stata ritenuta ammissibile e, quindi, è stata valutata la relativa offerta.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acreide Consorzio Stabile Soc. Cons. A R.L. il 5/5/2023:
degli stessi atti impugnati con il ricorso principale
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati:
in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria d'inefficacia del contratto ove stipulato, per il quale la stessa ricorrente sin d'ora manifesta l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana e del Consorzio Stabile Galileo S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determina a contrarre n. 73 del 22.09.2022, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha indetto la procedura di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei “Lavori di recupero e riqualificazione di Borgo Pietro Lupo in Mineo (CT)”, per un importo a base di gara di € 4.938.315,47, di cui € 4.524.591,59 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 196.637,36 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 217.086,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo inferiore a quello a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, CIG 93994320AB, CUP G95C19000170002. Nella procedura di gara in questione la stazione appaltante ha deciso di avvalersi dell’“inversione procedimentale” ai sensi della L. 14 giugno 2019, n. 55, prorogata al 30 giugno 2023 dall’art. 52, comma 1, della L. n. 29 luglio 2021 n. 108 richiamata dall’art. 133, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nonché della esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.Il Bando di gara è stato pubblicato in data 14.10.2022 sulla piattaforma “SITAS e-procurement” Gara lotto G00455. La lex specialis di gara ha prescritto che i lavori devono essere eseguiti da un’impresa qualificata nella categoria OG2 - “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, classifica V – fino a euro 5.165.000,00, nonché richiesto il possesso della qualifica per categoria OG11, Classifica III, per la esecuzione di lavori relativi ad impianti tecnologici, e per la progettazione esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la qualificazione per classi I/e E.22, III/a IA.01 e III/a IA.03. Con riguardo alla partecipazione alla gara di consorzi stabili, alla lettera e) dell’art. 10 del Disciplinare di gara, è stato previsto che “ i requisiti di capacità economica e finanziaria nonchè tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2bis del Codice ”( alla cui stregua “ la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente ”).
Inoltre l’art. 12 del