TAR Torino, sez. I, decreto decisorio 2016-04-15, n. 201600160
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00160/2016 REG.PROV.PRES.
N. 01161/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2015, proposto da:
A.S.D. Asti Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. F D P, F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D P in Torino, Via S. Agostino, 12;
contro
Comune di Asti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B B, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, corso Re Umberto, 65;
nei confronti di
A.S.D. Colline Alfieri Don Bosco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Rabino, Serenella Nicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Rabino in Torino, Via Pietro Palmieri, 40;
per l'annullamento
per l'annullamento della Determinazione del Comune di Asti n. 1641 del 28.9.2015 recante aggiudicazione definitiva della concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Asti, Via Fregoli e relativa comunicazione in data 21.9.2015;di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;di tutti i verbali di gara e di tutte le operazioni della Commissione;della determinazione n. 1509 del 25.8.2015;degli atti di indizione della procedura di gara, compresi la determinazione del Comune di Asti n. 1018 del 1.7.2015, n. 1188 del 16.7.2015, la lettera di invito, il capitolato speciale e lo schema di contratti, nonché dei relativi allegati e dei provvedimenti di approvazione ed attuazione;
nonché
per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato l’11 aprile 2016 , con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.