TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-01-05, n. 202100048
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Pubblicato il 05/01/2021
N. 00048/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della giustizia;
contro
- il Comune di Carini, in persona del Sindaco
pro tempore
non costituito in giudizio;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione
- di illegittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n.328/2000;
e la condanna
- alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000;
- al risarcimento dei danni subiti e subendi per il ritardo nella predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n.328/2000;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione, depositata da parte ricorrente il 23 giugno 2020;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione, depositata da parte ricorrente il 7 luglio 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25, del decreto legge n. 137 del 2020;
Relatore la D.ssa Anna Pignataro, nell’udienza del 24 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto così come specificato nel verbale d’udienza;
FATTO
Con ricorso notificato il 19 giugno 2020 e depositato il giorno 23 seguente, il ricorrente, portatore di disabilità grave e invalido civile fruitore dell’indennità di accompagnamento ha esposto, in fatto, di avere invitato l’A.S.P. di Palermo, con istanza del giorno 11 ottobre 2019, e il Comune di Carini, con successiva del 24 aprile 2020, alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della l. n. 328 del 2000, senza tuttavia avere ottenuto alcun riscontro nei termini di legge.
Dopo avere preliminarmente argomentato sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, deduce, in diritto, i motivi di: violazione dell’art. 14 della legge n.328 del 2000, dell’art. 3 della legge n.104 del 1992, degli articoli 32 e 38 della Costituzione e della Convenzione dei Diritti Umani della persona disabile delle Nazioni Unite;ha chiesto, pertanto, che sia accertata l’illegittimità del silenzio mantenuto su tale istanza con conseguente condanna delle amministrazioni intimate ad adottare un provvedimento conclusivo in ordine alla richiesta di predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328 del 2000, nonché al risarcimento del danno ex art. 2059, c.c. e art. 30, c.p.a., nonchè nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Il Comune di Carini e l’A.S.P. di Palermo non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2020, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo giudice trattandosi, nella specie, di controversia afferente a pubblici servizi socio-sanitari di congiunta competenza dell’A.S.P. e del Comune, di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., così come da precedenti di sezione cui si rinvia anche riguardo alla giurisprudenza del giudice di appello ivi citata (v. ex multis e tra le ultime, T.A.R., Palermo, III, 29 marzo 2019, n. 926).
Nel merito, il ricorso è fondato per la parte relativa al silenzio serbato dagli enti intimati nella predisposizione del progetto individuale in favore del disabile.
Dagli atti di causa emerge come le amministrazioni intimate - a fronte di uno specifico obbligo di predisporre il progetto individuale per la persona disabile ex artt. 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328 e 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - in violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non abbiano concluso il procedimento con un provvedimento motivato.
È bene evidenziare che l’art. 14 della l. n. 328 del 2000, nel prevedere che “ i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale ”, delinea un atto complesso di tipo diseguale, in cui sotto il profilo procedimentale e sostanziale, è assegnato un ruolo differenziato ai predetti Enti, dovendosi attribuire ex art. 6 della legge n. 328 del 2000 una posizione preponderante all’ente comunale al quale sono affidate le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali.
Le norme suindicate consentono di sussumere il progetto individuale tra gli atti complessi esterni e diseguali che, pur implicando la legittimazione a resistere di entrambe le amministrazioni che concorrono alla sua adozione (T.A.R. Torino, Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 42;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 326), concentrano in capo all’amministrazione procedente, nel caso di specie, il Comune, l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione del procedimento.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento in parte qua e, pertanto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune e dall’A.S.P. a cui va ordinato di provvedere per quanto di rispettiva competenza, entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura dell’interessato se anteriore, sull’istanza presentata da parte ricorrente.
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, va applicato l’art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm., in ossequio al quale il giudice può anche procedere alla nomina di un Commissario ad acta già in sede di giudizio di cognizione, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, senza che l’Amministrazione abbia provveduto e, perciò, si nomina fin d’ora il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Dipartimento, con il compito di assumere in via sostitutiva l’iniziativa per la redazione del P.I. e degli atti propedeutici nei successivi trenta (30) giorni.
L’eventuale compenso del Commissario ad acta , da porre a carico dell’Amministrazione comunale, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli articoli 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, sarà liquidato con separato decreto presidenziale, previa presentazione da parte del Commissario ad acta di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l'attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza e si intende rilasciata l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per gli spostamenti legati allo svolgimento della predetta attività;
La domanda di risarcimento del danno, invece, non può essere decisa con il presente rito, atteso che, ai sensi dell’art. 117, co. 6, cod. proc. amm. “ Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4 ( id est : per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria ” e, perciò, va disposta la conversione del rito, per la trattazione con il rito ordinario in pubblica udienza.
Le spese di giudizio, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, quanto all’azione avverso il silenzio, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito, nonché della parziale definizione del giudizio limitata alla sola domanda ai sensi dell’art. 117, cod. proc. amm.;sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese del giudizio nei confronti dell’A.S.P. poiché la presente lite deve ritenersi originata dall’omesso impulso procedimentale del Comune resistente.