TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-11-12, n. 201501551
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N. 01551/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02204/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2014, proposto da:
Ristorante La Tga di Traore Fatou &C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F G e M S, con domicilio eletto presso l’avv. F G in Firenze, Via del Proconsolo, n. 11;
contro
Autorità Portuale di Marina di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4;
per l'annullamento
- del decreto n. 8/2014 (doc. 1) emesso dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara, notificato in data 24 ottobre 2014, con cui è stata dichiarata la decadenza (ex art. 47 cod. nav.) della concessione demaniale n. 7/2014 rilasciata in data 16.4.2014, e contestualmente ingiunto lo sgombero dei beni entro il termine di gg. 20;
- della nota prot. 2777 del 25.9.2014 (doc. 2) con cui l’Autorità ha comunicato che non avrebbe neppure posto in istruttoria la richiesta volta a ottenere l’esclusione del manufatto (magazzino) di mq. 192 (inutilizzato da anni);
- di tutti gli atti a essi connessi e/o presupposti, ancorché incogniti, ivi espressamente compresi gli atti di determinazione del canone da parte dell’Autorità (determinazioni del Segretario generale dell’Autorità dall’anno 2007 ad oggi incognite), le concessioni annuali (dal 2007 ad oggi doc. 3) nella parte in cui stabiliscono un canone in contrasto con i valori massimi e/o di riferimento di legge, nonché l’avvenuto incameramento del bene ex art. 49 Cod. Nav.;
- con richiesta di riconoscimento del diritto al rimborso e/o eventuale compensazione delle somme versate in base all’illegittima quantificazione e incameramento, da valersi anche ad effetto interruttivo di eventuale prescrizione;
- nonché per l’accertamento del quantum debeatur quale canone (inerente gli anni 2012, 2013, 2014) per la concessione n. 7/2014 (doc.4);della correttezza dei calcoli del canone demaniale per gli anni precedenti (a decorrere dal 2007 ad oggi);e per la condanna alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito sino ad oggi dall’Autorità Portuale intimata quale canone demaniale relativo alla concessione in oggetto ed in subordine alla eventuale compensazione con quanto il Giudicante riterrà congruo quale canone demaniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il dott. R G e uditi per le parti i difensori F G, M S e P P avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società <Ristorante La Tga di Traore Fatou &C. s.a.s.>è titolare di concessione demaniale n. 7 del 2014, avente durata dall’1.1.2012 al 31.12.2014, avente ad oggetto un locale principale con annessi di mq 277, ove è svolta attività di ristorazione, un manufatto di 192 mq funzionale all’esercizio di attività commerciale e ulteriore area scoperta di mq 186, tutti posti sul lungomare di Marina di Carrara. In data 2 luglio 2014 la suddetta società richiedeva all’Autorità Portuale di Marina di Carrara il rinnovo della concessione demaniale in titolarità, ma con l’esclusione del manufatto di mq 192 posto a levante del ristorante e non utilizzato;con nota prot. n. 2777 del 25 settembre 2014 l’Autorità Portuale comunicava che “l’istanza non può essere posta in istruttoria, stante l’avvio del procedimento di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione, per la dichiarazione di decadenza della medesima concessione demaniale”. Con decreto n. 8 del 13 ottobre 2014 l’Autorità Portuale di Marina di Carrara dichiarava poi la decadenza della concessione n. 7 del 2014 per omesso pagamento dei canoni, ingiungendo altresì il rilascio degli immobili.
2 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la società <Ristorante La Tga di Traore Fatou &C. s.a.s.>impugna il decreto n. 8 del 2014 e la nota prot. n. 2777 del 2014, nonché gli atti di determinazione del canone succedutisi nel tempo, chiedendo l’annullamento degli stessi, l’accertamento del canone dovuto e la condanna dell’Amministrazione alla ripetizione di quanto ricevuto in eccesso. Nel ricorso vengono articolate le seguenti censure:
- con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta il provvedimento di decadenza gravato, motivato dall’Amministrazione con riferimento al mancato pagamento integrale del canone relativo agli anni 2013 e 2014, evidenziando che dalla concessione demaniale n. 7 del 2014 risulta che l’ammontare dei detti canoni è stato illegittimamente stabilito con determinazioni del Segretario Generale dell’Autorità Portuale n. 42 del 2013 e n. 36 del 2014, violando la competenza del Presidente dell’Autorità, sentito il Comitato Portuale, di cui all’art. 8, comma 3, lett. h) della legge n. 84 del 1994;
- con il secondo motivo parte ricorrente censura la sussistenza del presupposto per la pronuncia della decadenza, giacché ai sensi dell’art. 6 u.c. della concessione n. 7 del 2014 l’inadempimento che legittima la decadenza è relativo al pagamento di una annualità di canone, mentre nella specie il canone dell’anno 2013 è stato parzialmente pagato e quello relativo all’anno 2014 non può essere considerato omesso, giacché l’anno solare era ancora concluso alla data di emissione del provvedimento di decadenza medesimo;
- con il terzo motivo la ricorrente contesta la determinazione dei canoni demaniali avvenuta nella concessione n. 7 del 2014 sottoscritta dalla legale rappresentante della società ricorrente in data 16 aprile 2014, contestando la mancanza di partecipazione procedimentale, il mancato rispetto della normativa applicabile, l’eccessivo ammontare del costo unitario quantificato dall’Autorità Portuale, la mancata effettuazione dello sconto per le superfici superiori a 200 m.;
- con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente richiede l’accertamento della inefficacia o inesistenza del preteso incameramento dei beni demaniali da parte dello Stato, stante la presenza di ininterrotte proroghe delle concessioni in essere, ciò al fine di far evidenziare l’illegittima pretesa di pagamento di canoni commisurati ad aree occupati da beni di pertinenza dello Stato anziché da beni di facile o difficile rimozione, ai sensi dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006.
3 – Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, eccependo altresì la tardiva impugnazione della nota n. 2777 del 2014 e la inammissibilità del ricorso avvero il gravato provvedimento di decadenza, stante la scadenza della concessione n. 7 del 2014 al 31 dicembre 2014.
4 - Con ordinanza n. 63 del 2015 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione articolata in ricorso;il Consiglio di Stato, Sezione 6^, in un primo momento riformava la pronuncia cautelare, con ordinanza n. 2084 del 2015, poi, in sede di revocazione, con ordinanza n. 2365 del 2015 confermava la pronuncia cautelare di primo grado.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2015 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame formulate dall’Avvocatura dello Stato sono infondate, non risultando dalla documentazione versata in atti il giorno esatto della comunicazione della nota n. 2777 del 2014, così che non può stabilirsi la tardività della notificazione del ricorso, e risultando infondata la censura di inammissibilità della impugnazione del provvedimento di decadenza per scadenza della concessione dichiarata decaduta, essendo stata presentata domanda di proroga della concessione n. 7 del 2014, rigettata proprio con la gravata nota n. 2777 del 2014.
7 – Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna, in via principale, il decreto n. 8 del 2014 dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara che ha pronunciato la decadenza della società ricorrente dalla concessione demaniale n. 7 del 2014 e impugna poi, in via consequenziale, il provvedimento prot. n. 2777 del 25.9.2014 con cui l’Autorità Portuale comunica alla società stessa che la sua domanda di rinnovo della concessione n. 7 del 2014 non può essere messa in istruttoria, stante l’avviato procedimento di decadenza della concessione n. 7 del 2014. Il gravato decreto n. 8 del 2014 è motivato dall’Amministrazione con richiamo all’art. 47 del Codice della Navigazione e all’art. 6 della concessione demaniale n. 7 del 2014 ed è in specie assunto per il parziale mancato pagamento del canone relativo all’anno 2013 (essendo stato omesso il versamento della somma di € 14.537,00) e per l’integrale mancato pagamento del canone relativo all’anno 2014 (per € 44.455,62).
8 – Con il primo mezzo parte ricorrente censura il gravato provvedimento di decadenza, motivato dal mancato pagamento di canoni demaniali, evidenziando come i canoni stessi siano stati illegittimamente determinati dal Segretario Generale dell’Autorità Portuale e non dal Presidente della stessa e senza la necessaria acquisizione del parere del Comitato Portuale.
La censura è infondata.
All’art. 2 della concessione n. 7 del 2014 è previsto l’ammontare dei canoni dovuti dalla società ricorrente per l’anno 2013 (€ 42.537,00) e per l’anno 2014 (€ 44.455,62) e si richiamano le determinazioni del Segretario Generale dell’Autorità Portuale n. 42 del 2013 (di determinazione del canone 2013) e n. 36 del 2014 (relativa al canone 2014). I suddetti atti del Segretario Generale (versati in giudizio dall’Avvocatura dello Stato sub all.ti n. 5 e 8) risultano tuttavia atti meramente applicativi delle previsioni determinative dei canoni annuali emanate dal Presidente dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, le quali sono state peraltro assunte sentito il Comitato Portuale;ad es. per l’anno 2014 la richiamata determinazione n. 36 del 2014 fa riferimento alla deliberazione presidenziale n. 34 del 2013 (doc. 6 della parte resistente), la quale a sua volta richiama il parere del Comitato Portuale rilasciato con delibera n. 26 del 2013. La censura in esame, che genericamente evoca un difetto di competenza per mancata determinazione dei canoni da parte del Presidente dell’Autorità e per mancanza di parere del Comitato Portuale, risulta quindi infondata.
9 – Con il secondo motivo la società ricorrente censura il gravato provvedimento di decadenza in quanto privo di presupposto, poiché mancherebbe l’omissione di pagamento per una annualità, essendo il canone del 2013 pagato in parte, mentre l’anno solare 2014 non era ancora concluso alla data di emanazione del provvedimento di decadenza stesso.
La censura è infondata.
L’art. 6, u.c., della concessione n. 7 del 2014 richiama l’art. 47 del Codice della Navigazione, a mente del quale “il numero di rate annuali il cui omesso pagamento comporta la decadenza è fissato in una annualità”;il citato art. 6 prosegue poi precisando che “per omesso pagamento si intende il mancato pagamento del canone entro i termini di cui all’art. 2”, cioè “entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara”. Il canone risulta richiesto in data 17 maggio 2013, con riferimento all’anno 2013 (doc. 8 dell’Avvocatura d Stato) e il 13 maggio 2014 per l’anno 2014 (successivo doc. 9), sicché alla data di adozione del provvedimento di decadenza (13 ottobre 2014) era scaduto il termine di pagamento e sussisteva quindi il presupposto del mancato pagamento del canone per l’annualità 2014.
10 – Con il terzo e quarto motivo la società ricorrente muove censure alla quantificazione del canone demaniale, contestando in particolare l’avvenuto incameramento dei beni realizzati su area demaniale da parte dello Stato e quindi l’applicazione del criterio delle pertinenze demaniali (quarto motivo) e contestando altresì la determinazione dei canoni effettuata nella concessione n. 7 del 2014, in particolare l’eccessivo costo unitario e la mancata applicazione dello sconto del 20% per le superficie superiori a 200 mq (terzo motivo).
Le censure, che possono essere fatte oggetto di congiunto esame, sono infondate.
Nella specie trova applicazione la disciplina normativa di cui all’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, la quale correla la determinazione del canone demaniale a distinti elementi fattuali, quali l’essere in presenza di “area scoperta”, “area occupata da impianti di facile rimozione”, “area occupata da impianti di difficile rimozione”, “pertinenze destinate ad attività commerciali” ecc. Dalle determinazioni dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara n. 42 del 2013 e n. 36 del 2014, versate in atti dall’Avvocatura dello Stato, risulta che i canoni demaniali relativi agli anni 2013 e 2014 sono stati nella specie calcolati applicando il concetto di “pertinenza commerciale” per il manufatto destinato a ristorante, di mq 277, e per l’ulteriore manufatto commerciale di mq 192, per il resto applicando il parametro dell’area scoperta.
Con il quarto mezzo parte ricorrente afferma che sarebbe illegittimo il riferimento a manufatti occupati da beni di pertinenza dello Stato, stante la inefficacia o inesistenza di pretesi incameramenti di beni da parte dello Stato, che a sua volta deriverebbe da continue proroghe della concessioni in essere, con il risultato finale che non si sarebbe dovuto applicare il concetto di “pertinenza demaniale” ma quello di “aree occupate da beni di facile o di difficile rimozione”. In realtà la documentazione versata in atto dall’Amministrazione resistente dimostra l’infondatezza della censura in esame. Infatti da detta documentazione risulta che il manufatto di 277 mq destinato a ristorante è stato incamerato nel 1981 (doc. 15), dal che discende la certa natura pertinenziale all’epoca che qui rileva;l’ulteriore manufatto di mq 192 è stato chiesto in concessione ad istanza di parte ricorrente nel 2008 dopo che era venuta meno la concessioni di precedente soggetto, c.d. concessioni Conti (cfr. ricorso pag. 3), per rinuncia del concessionario, con l’effetto che avendo parte ricorrente acquisito il manufatto dopo la scadenza della concessione nella vigenza della quale lo stesso era stato realizzato si è senz’altro realizzata l’acquisizione allo Stato ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione.
Con il terzo motivo parte ricorrente censura la quantificazione del canone, rilevando in particolare l’eccessivo ammontare del costo unitario al metro quadro applicato e la mancata attribuzione dello sconto del 20% per le aree superiore ai 200 mq, oltre al mancato adeguato coinvolgimento procedimentale della ricorrente stessa.
La censura è infondata.
In disparte il rilievo che parte ricorrente non ha gravato né fatto oggetto di specifica censura gli atti a monte di determinazione dell’ammontare unitario per il calcolo dei canoni (cioè le deliberazione presidenziali dell’Autorità Portuale n. 34 del 2013 e 12 del 2013), essa per quel che più rileva non ha dimostrato che l’Amministrazione abbia violato la disciplina applicabile, fissando l’ammontare al metro quadro del valore delle aree in contestazione in misura sproporzionata. Ai sensi del comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 “per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento”;al fine di dimostrare la fondatezza della proposta censura parte ricorrente avrebbe dovuto dar conto dei valori risultanti dall’OMI nella zona interessata e della violazione della regole di coretto calcolo delle medie;non può viceversa trovare accoglimento la generica censura di eccessività, così come formulata in ricorso. Né corrisponde a vero che non sia stato nella specie applicato lo sconto del 20% previsto dalla norma stessa (“il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento;oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento”): infatti le tabelle di calcolo dimostrano come l’Amministrazione non abbia applicato alcuno sconto per il manufatto di 192 mq, perché al di sotto del limite dei 200 mq, mentre per il manufatto adibito a ristorante (di mq 277) è stato applicato il valore unitario di € 87 al mq per il 2013 e € 91 al mq per il 2014 in relazione ai primi 200 mq, mentre per gli ulteriori 77 mq (cioè l’eccedenza rispetto al 200 mq) è stato applicato rispettivamente il valore scontato di € 69,60 al mq e di € 73 al mq. (cfr. determinazioni n. 42 del 2013 e 36 del 2014). Infine si evidenzia che a fronte alla corretta applicazione dei criteri legali, e della disciplina di atti generali a monte, non può trovare accoglimento la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, che non avrebbe potuto portare a risultati diversi da quello contenuti negli atti gravati (cfr, art. 21 octies della legge n. 241 del 1990).
11 – Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato, sussistendo tuttavia giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.