TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-11-26, n. 201806820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-11-26, n. 201806820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201806820
Data del deposito : 26 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2018

N. 06820/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03937/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3937 del 2012, proposto da
Comune di Apice, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via A.Labriola – Parco Fiorito c/o St. Anatriello;

contro

Banca Popolare di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Criscoli in Napoli, via dei Mille,25;

Per accertare e dichiarare

- illegittimo e abusivo il mancato trasferimento e/o l’arbitrario impossessamento da parte della Banca Popolare di Novara della somma di €.398.070,76, relativa a fondi a destinazione vincolata di proprietà del Comune di Apice;

- altresì illegittimo ed abusivo il mancato e/o l’arbitrario impossessamento da parte della banca Popolare di Novara della somma di €.93.970,33, in mancanza di previo accertamento della natura libera o vincolata della somma medesima, trattandosi di somme vincolate;

- condannare la Banca Popolare di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al pagamento, per le causali esposte, in favore del Comune di Apice, della somma di €.398.070,76#, nonché della ulteriore somma di €.93.970,33# per un totale di 492.041,09#, oltre interessi legali e moratori dal dovuto e sino al soddisfo;

- condananre, altresì, la banca Popolare di Novara al risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune di Apice per effetto dell’arbitraria ed illegittima condotta tenuta dalla banca medesima, che ha determinato e determina per l’ente l’impossibilità di completare servizi e lavori di pubblico interesse in mancanza delle predette risorse, da determinarsi anche in via equitativa;

- con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di giudizio”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca Popolare di Novara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Banca Popolare di Novara (BPN) ha gestito il servizio di tesoreria del Comune di Apice fino al giugno 2010 e ad essa è subentrata la Banca di Credito Cooperativo di Calvi. Il presente giudizio ha ad oggetto i rapporti di dare e di avere tra il Comune e la BPN inerenti l’anticipazione di tesoreria effettuata, ai sensi degli artt. 195 e 222 del T.U.E.L., nel corso dell’esercizio 2009, nonché l’utilizzo e ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata esistenti nella contabilità speciale del Comune.

Con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 16 dicembre 2008 il Comune ha, infatti, richiesto e ottenuto dal tesoriere anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 1.964.534,61. In data 27.1.2010 il Comune ha, però, dichiarato il dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL.

Il Comune, quindi, ha chiesto al Tesoriere il trasferimento della somma di € 343.515,03, presente tra i fondi vincolati, non utilizzata. Il Tesoriere si è rifiutato di procedere in tal senso.

Il Comune, quindi, ha citato la BPN innanzi al Tribunale di Benevento che, tuttavia, con sentenza n. 1835/2011, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2. Con l’odierno ricorso il Comune ha riassunto il predetto giudizio, chiedendo accertarsi l’illegittimo e abusivo mancato trasferimento e/o arbitrario impossessamento da parte della BPN della somma di € 398.070,76, relativa a fondi a destinazione vincolata di proprietà del Comune, e della somma di € 93.970,33, in mancanza di previo accertamento della natura libera o vincolata della somma medesima, trattandosi in ogni caso di somme vincolate. Conseguentemente ha chiesto la condanna della BPN al pagamento delle relative somme, nonché al risarcimento dei danni patiti.

La BPN si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

La BPN ha, comunque, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare, il Collegio ritiene di non potersi pronunciare sull’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione, ma solo alla prima udienza.

Il presente giudizio si è sviluppato ben oltre la prima udienza e, pertanto, non è più possibile sollevare il conflitto di giurisdizione.

4. Tanto premesso in punto di fatto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

E’ emerso in maniera incontestata nel presente giudizio che è intervenuto un accordo tra la BPN e l’organo straordinario di liquidazione del Comune di Apice per effetto del quale quest’ultimo, a saldo e stralcio della posizione debitoria del Comune di Apice (ed in esercizio dei poteri di cui all’art. 254, comma 7, dlgs 267/2000), in data 21.09.2015, a fronte di un credito della BPN, accertato dalla stessa Commissione straordinaria di liquidazione in €.1.797.017,70 (somma calcolata al netto d’interessi e partite accessorie), ha effettuato il pagamento immediato e definitivo per €.718.807,08. LA BPN ha, quindi, rinunciato ad un credito, nei confronti del Comune di Apice, superiore ad un milione di euro.

Tale transazione rende quindi improcedibile il presente ricorso volto a rimettere in discussione i rapporti di dare e avere tra il Comune e la BPN.

Va, peraltro, evidenziato che nella procedura di liquidazione dei debiti di un ente dissestato, la rilevazione della massa passiva, nonostante il carattere vincolato delle determinazioni demandate all’organo straordinario all’uopo istituito, è attuata mediante un articolato procedimento amministrativo preordinato all’emanazione di atti di natura autoritativa (cfr., Cass., ss. uu., 13/11/1997, n. 11216;
29/11/1989, n. 5223).

Questo Tar, sia pur in epoca non recente, ha precisato che la procedura di liquidazione dei debiti degli enti dissestati è una procedura di natura amministrativa e di tipo concorsuale (cfr. Corte cost., 17/7/1998, n. 269;
21/4/1994, n. 155;
16/6/1994, n. 242) nella quale le determinazioni attinenti la rilevazione della massa passiva hanno un carattere vincolato, essendo fondate sulla mera ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto, previsti nel citato art. 87, co. 3, dl d. lgs. n. 77 del 1995, per l’inclusione delle singole posizioni debitorie nella massa passiva. L’amministrazione, pur non essendo del tutto priva di potestà discrezionali, allorché emerga l’esigenza di valutare la convenienza delle reciproche concessioni necessarie per definire una controversia con un accordo transattivo, perde tale potere una volta che la transazione sia stipulata, non residuando in capo all’organo di liquidazione margini discrezionali nella formazione del piano di rilevazione della massa passiva (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 5478/2001).

Ne consegue, dunque, che se il commissario liquidatore non ha inserito il credito del Comune all’interno della procedura di liquidazione dei debiti, non è più possibile ora ridiscuterne, perché è intervenuta definitivamente la predetta transazione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese della verificazione vanno poste a carico del Comune e sono liquidate come da separata ordinanza.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano, invece, la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

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