TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202301145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202301145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301145
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 01145/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2020, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E A A e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Interno, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art.92, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, -OMISSIS- ha informato che a carico della società ricorrente, sussiste una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;

b) della comunicazione con-OMISSIS- di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel-OMISSIS- nei confronti della società ricorrente, con la quale informa che, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento, nei confronti della società in oggetto sussiste una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto le circostanze di cui all'art.67 del d.lgs. n.159/2011;

e per la condanna delle P.A. intimate al risarcimento dei danni causati alla ricorrente dall'adozione dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Interno, di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che, quanto all’azione caducatoria, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’Amministrazione, provveduto ad annullare in autotutela il gravato provvedimento, tenendo conto, ai fini della rivalutazione dei fatti, della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24, comma 1, lett. d) , d.l. n. 113 del 2018, nella parte in cui, modificando l’art. 67, comma 8, d. lgs. n. 159 del 2011, aveva inserito il delitto di truffa aggravata a danno dello Stato, di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 c.p., e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p., tra i reati dalla cui condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, consegue l’applicazione delle misure interdittive;

Ritenuto che deve essere respinta la contestuale domanda risarcitoria, dovendosi evidenziare in proposito, da un lato (sotto il profilo dell’ an ), che l’intervento in autotutela dell’Amministrazione consegue essenzialmente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dei presupposti normativi i quali avevano legittimato l’adozione della misura in ragione degli accertati pregiudizi penali e, dall’altro lato, che (anche in considerazione della rinuncia alla domanda cautelare) non può essere ravvisato alcun principio di prova a dimostrazione del pregiudizio sofferto dalla ricorrente, quantificato con mero e generico riferimento “ all’intero contributo finanziabile pari ad € 240.750,00 ”;

Ritenuto che le spese di giudizio vadano compensate in considerazione della particolarità della vicenda esaminata;

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