TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-05-25, n. 202005474

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-05-25, n. 202005474
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005474
Data del deposito : 25 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2020

N. 05474/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12397/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12397 del 2019, proposto da
Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Val Fiorita 90;

contro

Sport e Salute S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

nei confronti

Ge.Di.S Soc. Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

- del provvedimento dell’8 agosto 2019 (prot. C5080819190116262PU), con il quale Sport e Salute spa (già Coni Servizi S.p.A), Direzioni Acquisti, ha disposto l'esclusione del RTI tra il Consorzio Euro Global Service Grandi Appalti (mandataria) ed il Consorzio Stabile Istant Service (mandante) per asserita anomalia dell'offerta presentata nella “procedura aperta” indetta “per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) e del servizio di pulizia relativa alla preparazione, presidio e chiusura in occasione degli eventi organizzati presso lo Stadio

Olimpico, nonché del servizio di pulizia ordinaria e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso il Parco Foro Italico, lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e lo Stadio della Farnesina in Roma” (CIG 7072615°86-R.A. 046/17/PA);

- di tutti gli atti prodromici, connessi o comunque consequenziali ivi compresi gli atti istruttori e le note del RUP del 9 aprile 2019 e del 29 maggio 2019;

- del provvedimento di aggiudicazione della gara, ove adottato, in favore della GE.DI.S. Soc. Consortile a.r.l.;

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove stipulato, tra Sport e Salute s.p.a. e la GE.DI.S. Soc. Consortile a.r.l.;

e

per il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI con mandataria il Consorzio Euro Global Service Grandi Appalti e per il subentro nel contratto ove stipulato con la GE.DI.S. Soc. Consortile a.r.l. ai sensi dell'art. 122 c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sport e Salute S.p.A. e di Ge.Di.S Soc. Consortile A R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 30 settembre 2019 e depositato l’11 ottobre 2019, il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha impugnato il provvedimento con cui, in data 8 agosto 2019, Sport e Salute s.p.a. (già Coni Servizi S.p.A.) ha disposto la sua esclusione, per anomalia dell’offerta, dalla gara indetta con procedura aperta per “ l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) e del servizio di pulizia relativa alla preparazione, presidio e chiusura in occasione degli eventi organizzati presso lo Stadio Olimpico, nonché del servizio di pulizia ordinaria e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso il Parco Foro Italico, lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e lo Stadio della Farnesina in Roma ” (CIG 7072615°86-R.A. 046/17/PA).

2. Il Consorzio espone in fatto che, con determinazione n. 171 del 10 maggio 2017, e con successivo bando spedito per la pubblicazione sulla GUCE il 15 maggio 2017, Sport e Salute s.p.a. ha indetto la procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 per l’importo complessivo a base d’asta di € 10.126.050,00 oltre l’IVA, per l’affidamento del servizio oggetto del presente gravame.

La lex specialis ha specificato che il corrispettivo sarebbe stato determinato in parte “a corpo” e in parte “a misura”. È stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, d.lgs. 50/2016, da individuarsi sulla base dell’offerta tecnica (max 65 punti) e di quella economica (max 39 punti).

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, gestore uscente del servizio, ha partecipato alla gara in associazione temporanea con l’impresa mandante Consorzio Stabile Istant Service.

All’esito delle operazioni di gara, con nota del 4 dicembre 2017, la Stazione Appaltante ha comunicato che il RTI Euro Global Service era “risultato 1° nella graduatoria provvisoria, avendo ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 94,099 punti su 100 (59.099 per l’elemento progetto tecnico e 35 per l’elemento prezzo)”. L’offerta, avendo superato la soglia di cui all’art. 97 comma 3, cod. app., è stata sottoposta a verifica di congruità.

All’esito del procedimento di verifica con provvedimento del 14 marzo 2018, la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione per anomalia dell’offerta.

Con ricorso di cui al n. RG 4934/18, il Consorzio ha impugnato il provvedimento di esclusione innanzi questo TAR.

Con sentenza n. 6971 pubblicata in data 22 giugno 2018, l’adito TAR ha respinto il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza, il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 25 marzo 2019 n. 1969, ha accolto l’appello e, per l’effetto: i) ha annullato gli atti impugnati in primo grado;
ii) ha dichiarato l’inefficacia ex tunc del contratto d’appalto, nelle more stipulato dalla Stazione Appaltante con G.E.D.I.S. Società Consortile a.r.l.;
iii) ha specificato che la conseguenza dell’accoglimento dell’appello è la rinnovazione della valutazione di congruità dell’offerta del RTI Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, da effettuarsi in conformità alle statuizioni rese con la sentenza.

All’esito del rinnovato procedimento di valutazione, tuttavia, con provvedimento dell’8 agosto 2019, la Stazione Appaltante ha nuovamente escluso l’offerta del RTI Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti per asserita anomalia dell’offerta.

3. Avverso il gravato provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

Violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50/2016 e dei principi in materia di verifica di congruità dell’offerta. Erronea ricostruzione ed interpretazione della lex specialis . Eccesso di potere per istruttoria carente ed orientata a determinare l’esclusione, illogicità manifesta, irrazionalità, motivazione erronea e carente, sviamento. Violazione del principio di proporzionalità.

A) In particolare, secondo l’erronea prospettazione del RUP, all’esito del riesame dell’offerta, l’impresa non avrebbe giustificato maggiori costi per l’importo complessivo di € 85.682,19.

Questi maggiori costi deriverebbero dalle sottostime:

a) del costo del lavoro dei responsabili dei vari servizi impiegati per gli eventi (non sarebbe stato qualificato il costo di € 45.804,19), perché sarebbero stati indicati quali responsabili dei servizi soggetti di età non compatibile con la legislazione vigente in materia di lavoro intermittente.

Il consorzio ricorrente osserva, in merito, che il ricorso al lavoro intermittente sarebbe tuttavia consentito, senza alcun limite di età, nei casi, come in specie, in cui operi il richiamo al d.m. 23 ottobre 2004;

b) del costo del responsabile del servizio ordinario di pulizie dello Stadio Olimpico e del Foro Italico per un monte ore stimato pari a 275 ore mensili e che invece sarebbe stato del tutto omesso dall’offerente, per un costo totale non stimato nell’offerta economica pari a € 21.360,00, prendendo a riferimento un numero medio di 10 giorni mensili per un arco temporale di 10 ore al giorno, con un costo orario di € 17,80.

Secondo parte ricorrente la lex specialis non prevedeva né i giorni né le ore di lavoro giornaliere né, tantomeno, le ore di impiego del responsabile del servizio, pertanto, la valutazione compiuta dal RUP sarebbe affetta dal vizio dell’eccesso di potere;

c) del costo del servizio, offerto quale miglioria, di consulenza del proprio Responsabile Tecnico presso la sede Coni Servizi s.p.a., per un costo sottostimato annuale pari a € 17.760,00.

Parte ricorrente afferma che in realtà tale servizio sarebbe offerto da una professionalità già presente all’interno dell’azienda, il cui costo è stato espressamente previsto nei giustificativi nell’importo annuo di € 3.600,00;

d) del costo della squadra Jolly offerta dal concorrente, anch’essa presentata come miglioria dell’offerta, da attivarsi con preavviso di massimo un’ora, per un monte ore complessivo di 480 ore annue, non giustificabile attraverso l’impiego del lavoro intermittente come calcolato dal ricorrente, per un costo sottostimato pari a € 758 all’anno.

Inoltre la stazione appaltante ha rilevato che non sarebbe stato adeguatamente documentato, in sede di giustificativi la dichiarazione del ricorrente secondo cui le tariffe sono calcolate “ valutando le ore di assenza e quindi non disponibili alla produzione che lo scrivente RTI ha potuto registrare e analizzare durante l’ultimo triennio di attività ”, in quanto la documentazione prodotta afferisce solo ad alcuni dipendenti e per il solo anno 2017.

Conseguentemente, considerando la differenza tra le sovrastime e l’utile d’impresa – sempre su base annua – di € 61.494,79, e la somma dei costi non stimati, come rilevati dal RUP, per un totale annuo di € 85.682,19, l’offerta sarebbe in perdita e, quindi, anomala.

B) Ancora la stazione appaltante avrebbe rilevato la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta in quanto, mentre nell’offerta tecnica il ricorrente ha dichiarato di offrire un totale annuo di servizi per l’esecuzione dell’intero appalto pari a 31.654, in sede di giustificativi ha dichiarato un totale di servizi annuo pari a 42.972 ore.

Secondo parte ricorrente, l’aver giustificato costi per un monte ore superiore non solo non sarebbe indice di modifica dell’offerta ma configurerebbe addirittura una sovrastima dei costi.

C) Il ricorrente sarebbe incorso in ulteriori errori avendo calcolato i costi annuali sulla base di una statistica degli eventi rapportata a un periodo erroneo (che va oltre la data di scadenza delle offerte) e avendo altresì modificato i dati forniti dalla stazione appaltante che avrebbero dovuto riferirsi al solo biennio 2015-2016.

Parte ricorrente ritiene ciò irrilevante in quanto alcuna specificazione di stime e costi sarebbe contenuta nella legge di gara.

D) Infine, il concorrente sarebbe incorso in ulteriori errori in quanto: nella tabella di riepilogo della distribuzione delle ore di servizio per eventi, avrebbe fatto rientrare nelle ore di servizio di cui agli Allegati 1 e 2 anche le ore del Responsabile (5° livello del CCNL) che invece, per espressa disposizione del Capitolato d'oneri (pagina 7) non concorrono alla formazione del monte ore stabilito dalla Stazione Appaltante (300 ore per eventi calcistici, 350 per concerti ecc.);
nello sviluppo delle ore necessarie all'esecuzione di tutte le attività di cui agli Allegati da 1 a 4 del Capitolato d'oneri non avrebbe tenuto in considerazione che le stesse attività si sviluppano, per ogni singolo evento, su un arco temporale di 4 giorni.

Anche rispetto a tali censure parte ricorrente rileva che la lex specialis non conteneva alcuna specifica indicazione al riguardo.

4. Si sono costituite in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del gravame, Sport e Salute s.p.a. e la controinteressata GE.DI.S.

5. All’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2019 la causa è stata rinviata alla trattazione del merito.

6. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il giudizio sulla verifica dell'anomalia può essere svolto dal giudice amministrativo nei limiti di un sindacato estrinseco, ovvero al fine di accertare l'eventuale sussistenza di vizi logici del percorso motivazionale, senza poter effettuare valutazioni dirette di convenienza o sostenibilità dell'offerta, riservate alla stazione appaltante.

Posto, infatti, che il giudizio della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta, il giudice amministrativo non può, quindi, procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2013 n. 5984).

2. Ciò premesso, in ordine ai limiti e all’estensione del sindacato del giudice amministrativo sul procedimento di anomalia dell’offerta, occorre al contempo porre in luce quali sono le finalità e i criteri che devono guidare la stazione appaltante nella propria valutazione di anomalia dell’offerta.

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, “ nelle procedure di gara, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496;
Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079;
Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69;
Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838).

Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l'aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2019, n. 4400) ” (Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873).

3. Ebbene, nel caso di specie, a giudizio di questo collegio, la valutazione di anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante, appare essere stata svolta ancora una volta in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, e non anche in modo globale e sintetico secondo i principi giurisprudenziali su richiamati.

La stazione appaltante, infatti, rinnovato il giudizio di anomalia in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1969/2019, che già aveva annullato il precedente provvedimento di esclusione del ricorrente Consorzio per illegittima valutazione dell’anomalia dell’offerta, ha enucleato una serie di molteplici “anomalie” sulle singole voci di costo ulteriori, rispetto quelle già prese in considerazione nel precedente giudizio che, tuttavia, non sono idonee a fondare una legittima esclusione dell’aggiudicatario per anomalia dell’offerta.

Ripercorrendo, più in particolare, l’elencazione delle molteplici voci di costo analizzate dalla stazione appaltante, secondo la numerazione contenuta nel gravato provvedimento, deve essere osservato quanto segue:

a) con riferimento ai punti 1 e 2, la circostanza che il concorrente abbia calcolato il costo annuale sulla base di n. 70 eventi in virtù di una statistica pluriennale che abbraccia anche un arco temporale successivo a quello della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come l’aver riferito i dati anche alla stagione successiva a quella indicata negli atti di gara (stagione 2015-2016), non può rivestire rilievo alcuno ai fini del giudizio di anomalia, dal momento che nel capitolato il riferimento agli eventi e al dato temporale è stato posto “a titolo meramente indicativo” (così, a pag. 16 del capitolato d’oneri);

b) la più rilevante sottostima dei costi, secondo la prospettazione della stazione appaltante, riguarderebbe quanto riscontrato ai punti 5 e 6 del provvedimento di esclusione, ossia l’illegittimo ricorso al lavoro intermittente per l’impiego sia del Responsabile nell’esecuzione dei servizi, sia per quanto concerne tutti i dipendenti indicati quali responsabili dei vari servizi che non avrebbero l’età richiesta dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo deve osservarsi, innanzitutto, che il mancato inquadramento del Responsabile dell’esecuzione dei servizi, quale soggetto deputato a sorvegliare e garantire l’efficienza del servizio, nel V livello del CCNL di riferimento, comporterebbe un mero aggravio di costo orario pari a € 1,76, corrispondente alla differenza tra la tariffa oraria per un addetto contrattualizzato con il lavoro intermittente (pari ad € 16,04) esposta dal ricorrente e quella “piena” prevista dal CCNL di riferimento e presa in considerazione dal RUP (€ 17,80), con un eventuale maggior costo, secondo quanto rilevato ai punti 3 e 5 dalla stazione appaltante, di circa 10.000 euro.

Quanto all’impiego, poi, della forma del lavoro intermittente, come proposto dal consorzio ricorrente, per personale di età non compatibile con quella legislativamente prevista, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dal RUP, l’applicabilità, al servizio in esame, dei limiti di età fissati per legge.

Al riguardo, statuisce, infatti, l’art. 13, commi 1 e 2, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che:

“1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni .”

Ciò significa che in mancanza di espressa disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, si applica il limite di età legislativamente previsto.

Il punto è stato meglio chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2012, secondo cui:

Alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, l'attuale assetto normativo ridefinisce le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente.

In particolare, dalla predetta data, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi:

1) "per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno" (art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003);

2) "con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età" (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003).

Inoltre, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 276/2003 (non abrogato dalla L. n. 92/2012), laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in base a quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923 (…) .”

Pertanto, in relazione alle attività elencate nella sopra citata tabella approvata con il r.d. n. 2657/1923 (recante “Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692”) il lavoro intermittente deve ritenersi consentito anche al di fuori dei limiti di età previsti all’art. 13, comma 2, d. lgs. n. 81/2015.

Ebbene l’attività oggetto del presente appalto rientra, a giudizio del collegio, nel punto 21 della suddetta tabella che fa espresso riferimento al “ personale addetto ai servizi igienici o sanitari ”, dovendosi far rientrare nel concetto di igiene sicuramente il concetto di pulizia delle cose.

Conseguentemente, la sottostima dei costi del lavoro dei responsabili del servizio, calcolata dal RUP come erronea applicazione della disciplina del lavoro intermittente, non è pari a 45.804,19, ma semmai, pari a circa € 10.000, essendo condivisibile il solo rilievo mosso al punto 5 e non anche quello esposto al punto 6, sulla base delle motivazioni sopra esposte.

Pertanto, per ciò solo l’offerta non può considerarsi anomala, residuando comunque in capo all’impresa un margine di utile positivo annuo;

c) gli ulteriori rilievi mossi dalla stazione appaltante nei punti 4, 7, 8 e 9, sono non solo privi di pregio, ma rivelano appieno la modalità analitica di analisi delle singole voci di costo, perseguita dal RUP, che anziché valutare in modo complessivo e globale l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicatario ha parcellizzato le singole voci, finanche evidenziando scostamenti del tutto irrilevanti, o comunque non meglio precisati, nella generale economia del servizio offerto.

Esaminando, più in particolare, tali punti, si può osservare quanto segue.

Riguardo al punto 4, il concorrente, nello sviluppo delle ore necessarie all'esecuzione di tutte le attività di cui agli Allegati da 1 a 4 del Capitolato d'oneri non avrebbe tenuto in considerazione che le stesse attività si sviluppano, per ogni singolo evento, su un arco temporale di 4 giorni.

Invero, il capitolato non prevede espressamente che le attività in oggetto debbano essere svolte in “un arco temporale di 4 giorni”.

L’art. 6 del capitolato d’oneri si limita, infatti, a prevedere che:

Le operazioni di pulizia da eseguire in occasione di eventi/manifestazioni presso lo Stadio Olimpico e presso il Parco Foro Italico, dovranno essere svolte secondo la seguente tempistica:

a. le attività di preparazione evento dovranno essere svolte nella giornata precedente l'evento (Allegato 1);

b. le attività di presidio dovranno essere svolte durante la giornata di svolgimento dell'evento e/o manifestazione stesso (Allegato 2);

c. per quanto riguarda le attività di pulizia post evento e/o manifestazione:

a1. le attività descritte nell'allegato 3 dovranno terminare entro le ore 07,00 del giorno successivo alla manifestazione stessa;

b2. le attività descritte nell'allegato 4 dovranno terminare entro le 48 ore dal termine della manifestazione;

c2. nel caso in cui si svolgessero due manifestazioni consecutive le attività dovranno essere svolte entro le ore 12:00 del giorno successivo all'ultima manifestazione.

Nelle attività post/evento è compreso lo smaltimento rifiuti attraverso l'utilizzo di idonei cassoni che dovranno essere posizionati, utilizzati e trasportati in discarica entro le 48 ore dal termine della manifestazione (Allegato 4) .”

Ciò significa che, la stazione appaltante con la locuzione “dovranno terminare entro”, non ha affatto inteso prescrivere che l’appaltatore debba necessariamente impiegare il personale per 48 ore successive all’evento ovvero continuativamente fino alle ore 7 del giorno successivo, bensì ha indicato un termine massimo di fine del servizio.

Conseguentemente, l’argomento ivi sostenuto dal RUP è privo di pregio.

Nemmeno il rilevo mosso al punto 7 è supportato da quanto disposto nel capitolato d’oneri.

Secondo il RUP, il costo del responsabile del servizio ordinario di pulizie dello Stadio Olimpico e del Foro Italico sarebbe stato sottostimato per un importo pari a € 21.360,00, prendendo a riferimento un numero medio di 10 giorni mensili per un arco temporale di 10 ore al giorno, con un costo orario di € 17,80.

In realtà, la lex specialis non prevede né i giorni né le ore di lavoro giornaliere né, tantomeno, le ore di impiego del responsabile del servizio, statuendo, all’art.

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