TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-10, n. 202400136

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-10, n. 202400136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400136
Data del deposito : 10 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2024

N. 00136/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege , in Catania, via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

del decreto emesso in data -OMISSIS- e notificato a mani dello stesso il -OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS- ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il decreto di cui in epigrafe con cui il -OMISSIS- ha negato il rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento illegittimo.

A fondamento del gravame, espone di essere titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia dal 1998.

In data 23 maggio 2017, presentava istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi alla -OMISSIS- in vista della scadenza del termine di validità.

In data 22 febbraio 2018, l’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto, rappresentando che l’istanza di rinnovo non avrebbe potuto essere accolta in ragione della sentenza della -OMISSIS-, che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di furto militare, condannandolo alla pena di mesi uno di reclusione.

Nelle proprie osservazioni, il ricorrente rappresentava che era nel frattempo intervenuta la propria riabilitazione, pronunciata dal -OMISSIS- con ordinanza del -OMISSIS-, e che tale circostanza avrebbe vanificato gli effetti ostativi della precedente condanna.

Con il provvedimento in epigrafe descritto, la -OMISSIS-, disattendendo tali osservazioni, respingeva l’istanza dell’interessato.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del suddetto diniego, ritenendo – in linea con le proprie deduzioni procedimentali – che l’intervenuta pronuncia riabilitativa vanifichi gli effetti preclusivi della condanna penale.

Si è quindi costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha prodotto una relazione su fatti di causa.

All’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2023, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 74 c.p.a (secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”) è manifestamente infondato.

Deve essere osservato che l’impugnato diniego è antecedente alla modificazione intervenuta a carico dell’art. 43, comma 2 TULPS, introdotta a seguito dell’art. 3, lett. e) , d. lgs. n. 104 del 2018, con il quale è stato escluso, nel caso di riabilitazione, ogni automatismo ostativo, residuando in capo all’Amministrazione la mera facoltà di revocare il porto d’armi ovvero di denegarne il rinnovo.

Pertanto, dovendosi applicare nel caso di specie la precedente formulazione della norma, la condanna del ricorrente ad una pena detentiva per furto (militare) produce un ineludibile effetto ostativo, indipendentemente dalla riabilitazione successivamente pronunciata dal Tribunale.

Del resto, va inoltre soggiunto che la riabilitazione prevista dall'art. 179 c.p. di per sé non costituisce causa di estinzione del reato che incide sul potere punitivo dello Stato;
bensì, quale causa di estinzione della pena, essa opera sulla pena concretamente inflitta al condannato e mantiene ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna;
il suo ambito di operatività è circoscritto alle pene accessorie e agli altri effetti penali che conseguono di diritto e automaticamente ad una sentenza di condanna, restando però fermo ogni ulteriore effetto ivi compresa - secondo la precedente formulazione dell’art. 43 TULPS da applicarsi nella fattispecie in esame -, la preclusione all’ottenimento del porto d’armi (vd. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 giugno 2022, n. 1655;
v. poi Cons. Stato, Sez III, 9 novembre 2016, n. 4660).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente sulla base delle eventuali sopravvenienze, fattuali e normative.

Infine, le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della controversia esaminata.

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