TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202000400
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 00400/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R M, V M, N M, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, L D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Foglietti in L'Aquila, piazza Santa Giusta 5;

contro

Comune di Goriano Sicoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione del Consiglio Comunale di Goriano Sicoli n. 15 del 29 luglio 2019, non notificata, recante in oggetto “Acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42bis del DPR 08.06.2001 n. 327 delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP), nonché delle connesse opere di urbanizzazione site nel Comune di Goriano Sicoli”;
nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento prodromico, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, per quanto occorrer possa, il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila prot. n. 19522 del 24 giugno 2016, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato;

nonché, per la condanna

dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti a cagione dell'adozione del suddetto provvedimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIGLIORE RAFFAELLA il 6/7/2020 :

per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Goriano Sicoli prot. n. 079 del 28 aprile 2020, recante in oggetto “acquisizione terreni identificati catastalmente foglio 6 mappali nn. 747 – 749”, trasmessa ai ricorrenti con nota dell'Ufficio Centralizzato Espropri c/o il Dipartimento delle OO.PP. della Regione Abruzzo, prot. n. 5727/2020 del 5 giugno 2020;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e, comunque, connesso, tra cui, in particolare: 1) il Decreto del Commissario Delegato del 3 ottobre 2009 n. 27, recante la localizzazione delle aree destinate ai MAP e delle connesse opere di urbanizzazione, ove comportante dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi, nonché costituente decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e producente l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore del Comune nel quale le stesse sono localizzate;
2) il Decreto del Sindaco n. 1 del 23 maggio 2014 recante la proroga, di ulteriori due anni, del termine di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera disposta con il decreto sopra nominato (già impugnato con ricorso allibrato al n. 516/2014);
3) la deliberazione del Consiglio Comunale di Goriano Sicoli n. 15 del 29 luglio 2019, con la quale è stata confermata l'opera in oggetto di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 327/2001, disponendo l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente dei terreni in esame (già impugnato con il ricorso introduttivo allibrato al n. 458/2019),

e per la condanna

dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti a cagione dell'adozione del suddetto provvedimento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Goriano Sicoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono comproprietari, in qualità di eredi, delle aree site nel Comune di Goriano Sicoli (AQ), individuate catastalmente al Foglio 6, Mappali 449 e 451 (ora particelle 747 e 749).

A seguito dell’evento sismico che ha interessato, il 6 aprile 2009, la Provincia de L’Aquila ed altri comuni abruzzesi, il Sindaco del Comune di Goriano Sicoli ha deciso di procedere alla costruzione di n. 12 casette prefabbricate in legno, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei residenti rimasti privi della propria dimora.

Con ordinanza n. 93 del 24.08.2009, il Sindaco ha ordinato, con effetto immediato, l’occupazione delle aree dei ricorrenti per adibirle ad area per moduli abitativi provvisori (c.d. MAP), mediante le necessarie opere di urbanizzazione e di adeguamento, rinviando a successivo momento tanto la determinazione e la liquidazione dell’indennità di esproprio quanto il perfezionamento della procedura di esproprio.

La suddetta ordinanza n. 93 del 24.09.2009, peraltro, nel provvedere alla localizzazione delle aree destinate ai MAP, ha altresì comportato, in virtù del disposto di cui all’art. 2, comma 4, D.L. n. 39/2009, convertito con Legge n. 77/2009, la “ dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ”, costituendo “ decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate ”.

Con ricorso iscritto al R.G. n. 9447/2009 del TAR per il Lazio, i sigg.ri Migliore hanno impugnato la citata determina, lamentando la sussistenza di profili di incompetenza, eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Con decreto n. 27 del 3 ottobre 2009, avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché costituente provvedimento di occupazione d’urgenza, sostitutivo dei provvedimenti impugnati, rimasti improduttivi di effetti, il Commissario delegato ha provveduto alla localizzazione delle aree da utilizzare per la collocazione dei moduli ad uso abitativo e scolastico provvisorio e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, all’interno delle quali sono state collocate anche quelle di proprietà degli odierni istanti.

Con decreto n. 1 del 23.05.2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Goriano Sicoli, avente ad oggetto è stata disposta la “Proroga dei termini per gli espropri delle aree destinate alla realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione” .

Più precisamente, il menzionato decreto, dopo aver brevemente ricostruito le tappe della vicenda, ha disposto la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 dell’art. 13 del DPR n. 327/2001.

A distanza di oltre quattro anni dall’adozione del richiamato provvedimento di proroga, nessun decreto definitivo di esproprio è stato adottato, né tantomeno notificato, agli odierni ricorrenti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2019, l’Ente civico ha adottato un provvedimento di cd. “acquisizione sanante”, regolato dall’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001.

Avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Goriano Sicoli n. 15 del 29 luglio 2019, non notificata, recante in oggetto “Acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42bis del DPR 08.06.2001 n. 327 delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP), nonché delle connesse opere di urbanizzazione site nel Comune di Goriano Sicoli”.

Il gravame è assistito dai seguenti motivi di diritto:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento”;

2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42bis, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di cd. “acquisizione sanante”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per irragionevolezza”;

3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42bis, commi 1 e 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Errore sui presupposti. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Evidente e grave irragionevolezza. Sviamento”;

4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42bis, commi 1, 3 e 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Sviamento”.

Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Goriano Sicoli resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Nelle more del giudizio è, infine, pervenuta la notificazione della determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Goriano Sicoli n. 079 del 28 aprile 2020, con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio dell’Ente delle particelle intestate ai ricorrenti, nonché la contestuale determinazione degli indennizzi da corrispondere ai medesimi

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnano detta determinazione sostenendone vizi di illegittimità derivata.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la illegittimità del provvedimento di “acquisizione sanante” per violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non essendo stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento.

1.§.1 La censura non è fondata.

Il collegio non ignora l’orientamento secondo il quale è illegittimo il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma ritiene fondata l’eccezione secondo la quale non sussiste lesione delle garanzie procedimentali qualora il provvedimento di acquisizione sanante si inserisca in una complessa vicenda concernente la realizzazione di un’opera pubblica che abbia ampiamente consentito lo svolgimento del contraddittorio tra le parti e che abbia evidenziato la volontà dell’amministrazione di acquisire al patrimonio comunale la proprietà delle aree in questione ormai oggetto di utilizzo a fini pubblici e di ingenti investimenti economici, ben potendosi dunque ritenere che in detta sede si sia sostanzialmente svolto un rituale contraddittorio procedimentale senza alcun deficit istruttorio per una completa valutazione dell’intera vicenda da parte dell’autorità procedente.

In definitiva, dunque, deve ritenersi che il provvedimento di cui all'art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001 deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in considerazione della rilevante discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell'assunzione della sua determinazione, ma l'omissione di detta comunicazione non vizia il provvedimento qualora la sua adozione sia stata preceduta dalla conoscenza di un precedente provvedimento acquisitivo con cui l’Amministrazione aveva già reso edotti i soggetti interessati della volontà di procedere all’acquisizione delle aree.

Nel caso di specie, la conoscenza dell’iter procedimentale finalizzato all’acquisizione delle aree è avvenuta, quantomeno, anche in sede giudiziale considerato che il provvedimento impugnato è solo l’ultimo segmento di una procedura espropriativa (iniziata con il provvedimento di esproprio n. 93/2009) che ha dato luogo ad una vicenda giudiziaria iniziata nel 2009 e che si concluderà solo in questa sede.

Atteso, dunque, che il privato è stato reso edotto di ogni passaggio dell’iter procedimentale, con conseguente possibilità di attivarsi facendo constare all’amministrazione gli elementi che, a suo dire, condizionerebbero negativamente l’esercizio di tale facoltà, ovvero i parametri ai quali l’amministrazione dovrebbe conformarsi, non può ritenersi che l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento comporti l’illegittimità del provvedimento.

2.§. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 42 bis in quanto, al fine di poter esperire il rimedio previsto dalla disposizione citata, l’Amministrazione avrebbe dovuto preliminarmente provvedere a ritirare, in via di autotutela, i provvedimenti impugnati.

Circostanza, quest’ultima, che non risulta affatto essersi verificata nel caso di specie, ove il Comune di Goriano Sicoli ha adottato direttamente il provvedimento di “acquisizione sanante”, senza previamente revocare o annullare in via di autotutela i provvedimenti impugnati.

2.§.

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