TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2013-06-20, n. 201306213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2013-06-20, n. 201306213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201306213
Data del deposito : 20 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06993/2012 REG.RIC.

N. 06213/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06993/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6993 del 2012, proposto da:
M G D, rappresentata e difesa dagli avv. T Faranda, C D, con domicilio eletto presso T Faranda in Roma, via R. Costi, 90;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della graduatoria relativa ai candidati che hanno superato la prova preselettiva per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo di cui al

DM

10 settembre 2010 n.249;

dei verbali relativi alle due correzioni effettuate dal MIUR per mezzo del CINECA;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente M G D - aspirante docente di ruolo della scuola pubblica ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di II grado, classe concorsuale A039- Geografia. Ammessa a partecipare alle prove preselettive, ha conseguito il punteggio di 19,5 a fronte del minimo previsto di 21.

La ricorrente ha pertanto impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, nella parte in cui prevedono che ai fini dell’ammissione al TFA i candidati debbano svolgere prove preselettive e conseguire il punteggio minimo di 21/30 e, pur in presenza di posti disponibili, il mancato raggiungimento di tale punteggio preclude la partecipazione alle successive prove e, quindi, l’immatricolazione al corso.

Specificatamente, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università degli Studi di Messina ne ha disposto l’esclusione dallo svolgimento della prova scritta per l’ammissione al TFA, per non avere riportato il predetto punteggio minimo (21/30).

L’amministrazione si è costituita per avversare il ricorso.

Con decreto monocratico presidenziale, confermato da ordinanza cautelare collegiale, la ricorrente è stata ammessa con riserva a svolgere le successive prove.

Con ordinanza n.1813/2013 del 18.02.2013 il Collegio ha chiesto all’amministrazione chiarimenti circa l’esito delle prove medesime nonché circa il numero di posti effettivamente disponibili, anche in relazione agli eventuali ricorsi proposti da altri candidati ed alle eventuali ammissioni con riserva.

Nella pubblica udienza del 4 aprile 2013, vista la memoria depositata in giudizio dall’Università di Messina, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Università di Messina, la Prof.ssa D, dopo esservi stata ammessa con riserva, ha superato le prove scritte ed orali.

Peraltro, completate le procedure di immatricolazione, nella classe di abilitazione in questione, a fronte dei 20 posti disponibili come da programmazione definita con

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