TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-06, n. 202311346

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-06, n. 202311346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311346
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 11346/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13209/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13209 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e della "consegna di rigore".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il proposto gravame, notificato il 22 novembre 2021 e depositato il successivo 17 dicembre 2021, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto reso nei suoi confronti, notificato il 24 settembre 2021, recante la “ decisione dell’organo sovraordinato sul ricorso gerarchico presentato in data 04.06.2021 … avverso la sanzione disciplinare della consegna di rigore (7 gg.) irrogata dal Comandante di Corpo in data 05.05.2021 ”, con esito di rigetto.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria ”.

2.1. Parte ricorrente lamenta innanzitutto il carattere “atipico” della sanzione disciplinare comminata, contestando la violazione di specifiche previsioni del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) di cui al d.lgs. n. 66/2010, quali in particolare l’articolo 1358, comma 5, sulla definizione della sanzione rappresentata dalla c.d. “consegna di rigore”, l’articolo 1353, comma 1, recante il principio di “tassatività” delle sanzioni, nonché l’articolo 1362, comma 4, sull’ipotesi in cui la “consegna di rigore” venga scontata con le stesse modalità previste per la “consegna”.

Sul punto deduce, nello specifico, che la sanzione inflitta, denominata espressamente come “consegna di rigore”, ha viceversa comportato lo svolgimento dell’attività di servizio, lamentandone dunque la mancata conformità al modello normativo, e contestando altresì l’assenza di motivazione sul punto.

2.2. Contesta altresì la natura “atipica” della sanzione irrogata sotto il versante della relativa attuazione, deducendo come l’esecuzione della medesima sia avvenuta in concomitanza con l’applicazione di una ulteriore sanzione comminata allo stesso ricorrente – nelle forme della “consegna” semplice, per la durata di cinque giorni – relativa ad un autonomo procedimento disciplinare, con conseguente cumulo oggettivo delle sanzioni e superamento complessivo del limite di durata previsto per la sanzione della “consegna”, in asserita violazione degli articoli 1355, comma 5 e 1358, comma 4, COM.

2.3. Deduce, infine, taluni profili di vizio inficianti l’espletato procedimento disciplinare, riguardanti la fase istruttoria, la composizione della Commissione disciplinare e le garanzie di difesa dell’incolpato, nonché la denunciata violazione dei criteri di graduazione della sanzione e della previsione contenuta nell’articolo 1362, comma 8, COM per quanto concerne le modalità di formazione e di comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

2.4. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento del gravato provvedimento di rigetto del proposto ricorso gerarchico nonché della sanzione irrogata.

3. Con successivo atto depositato in data 9 febbraio 2022, si è costituito in giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente a seguito della revoca del mandato al precedente difensore.

4. In vista della trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato memoria.

5. La resistente Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione includente una relazione difensiva del Ministero della Transizione Ecologica - Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto.

6. Il ricorrente ha depositato memoria di replica.

7. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.

9. Alla disamina dei profili di censura incentrati sulle prospettate violazioni normative giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per quanto di interesse ai fini della presente controversia.

9.1. La sanzione disciplinare di corpo rappresentata dalla c.d. “consegna di rigore”, in particolare, risulta regolata dal combinato disposto dell’art. 1358, comma 5, e dell’art. 1362, d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.

Il richiamato articolo 1358, in particolare, al comma 5 contiene la definizione della sanzione disciplinare in considerazione, prevedendo che “ la consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi ”.

L’articolo 1362, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, inoltre, specifica che “ Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio ”.

Il comma 4 del medesimo articolo 1362, per quanto di interesse, stabilisce altresì che “ Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio ”.

Le “ modalità previste per la consegna ” ivi espressamente richiamate si riferiscono, in particolare, alla distinta sanzione disciplinare rappresentata dalla “consegna” semplice di cui al quarto comma dell’articolo 1358 d.lgs. n. 66/2010, consistente nella “ … privazione della libera uscita … ”.

10. Ciò premesso, occorre osservare che il provvedimento sanzionatorio in contestazione – come altresì evidenziato nel gravato provvedimento decisorio di rigetto del proposto ricorso gerarchico – reca l’espressa indicazione della sanzione in concreto comminata, nella forma di “ … 7 (sette) giorni di consegna di rigore, da scontarsi presso il proprio domicilio con obbligo di presenza in servizio … ” (cfr. allegati nn. 5 e 6 al ricorso e allegati n. 36 e 37 della produzione documentale dell’Amministrazione secondo la numerazione riportata nella relazione difensiva depositata).

La sanzione inflitta appare, dunque, conforme al modello normativo delineato dal combinato disposto degli artt. 1358, comma 5, e 1362, commi 2 e 4, d.lgs. n. 66/2010, sopra riportati.

Inoltre, dal contenuto complessivo degli atti inerenti all’espletato procedimento sanzionatorio (oggetto di produzione documentale in giudizio ad opera della resistente Amministrazione) unitamente al relativo provvedimento conclusivo possono desumersi “i particolari motivi di servizio” ex art. 1362, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 alla base delle individuate modalità per l’esecuzione della misura sanzionatoria comminata, nello specifico consistenti in quelle previste per la consegna semplice (di cui all’art. 1358, comma 4, d.lgs. n. 66/2010) con il correlato “obbligo di presenza in servizio”.

Tali ragioni appaiono riconducibili, in particolare, all’inerenza delle infrazioni disciplinari rilevate e contestate (poste alla base della sanzione in concreto irrogata all’esito del procedimento disciplinare) alla effettiva prestazione dell’attività di servizio, nonché all’esigenza di assicurare il buon andamento dell’ufficio di appartenenza tramite il regolare svolgimento dei compiti istituzionali affidati (sul punto, cfr. in particolare la comunicazione di avvio del procedimento, di cui al doc. n. 19 depositato dalla resistente Amministrazione, unitamente al precedente rapporto disciplinare reso ex art. 1397, co. 1, d.lgs. n. 66/2010, di cui al doc. n. 18, nonché il gravato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico di cui al doc. n. 37, in specie pag. 2).

Risultano dunque infondate le proposte censure incentrate sulla prospettata atipicità della sanzione inflitta sul piano della relativa natura giuridica.

11. Vanno altresì disattese le ulteriori contestazioni mosse, sotto il profilo della prospettata violazione di legge, con riguardo alla denunciata atipicità dell’irrogata sanzione anche sul versante della relativa esecuzione.

Le previsioni normative richiamate, infatti, appaiono inconferenti al caso di specie, in quanto riferite ad una diversa fattispecie normativa – quale la sanzione disciplinare di corpo della “consegna” ex art. 1358, co. 4, d.lgs. n. 66/2010 – ovvero involgenti un autonomo procedimento disciplinare espletato nei confronti del medesimo ricorrente conducente all’adozione di una distinta sanzione, quale la consegna semplice (di cui al quarto comma dell’articolo 1358, sopra citato) per la durata di 5 giorni, peraltro oggetto di un separato giudizio a fronte dell’impugnativa proposta dallo stesso ricorrente (definito con sentenza di questa Sezione -OMISSIS-).

12. Infine, le ulteriori censure formulate, inerenti all’espletato procedimento sanzionatorio, appaiono innanzitutto inammissibili per genericità delle doglianze sul punto articolate in ricorso – ai sensi dell’articolo 40, comma 1 lett. d) e comma 2, c.p.a. – in quanto limitate a mere asserzioni e prive di un contenuto deduttivo sufficientemente puntuale.

12.1. Al riguardo, va precisato che non possono assumere rilievo i (nuovi) elementi di contestazione introdotti in giudizio dalla parte ricorrente tramite le successive memorie difensive depositate (non notificate alla controparte).

Come costantemente affermato in sede giurisprudenziale, infatti, “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non è quindi possibile con essa ampliare il thema decidendum ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 5 gennaio 2023, n. 188).

I profili di doglianza sul punto genericamente dedotti, in ogni caso, non trovano alcuna corrispondenza nel contenuto degli atti dell’espletato procedimento sanzionatorio, alla luce della documentazione depositata in giudizio dalla resistente Amministrazione (cfr., in particolare, allegati nn. 19-24, 26, 28, 35 e 18, di cui alla produzione documentale del 7 marzo 2023 secondo la numerazione riportata nella prodotta relazione ministeriale).

13. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va respinto.

14. Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della fattispecie controversa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

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