TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-06, n. 202311346

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-06, n. 202311346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311346
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 11346/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13209/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13209 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;



nei confronti

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e della "consegna di rigore".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il proposto gravame, notificato il 22 novembre 2021 e depositato il successivo 17 dicembre 2021, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto reso nei suoi confronti, notificato il 24 settembre 2021, recante la “ decisione dell’organo sovraordinato sul ricorso gerarchico presentato in data 04.06.2021 … avverso la sanzione disciplinare della consegna di rigore (7 gg.) irrogata dal Comandante di Corpo in data 05.05.2021 ”, con esito di rigetto.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria ”.

2.1. Parte ricorrente lamenta innanzitutto il carattere “atipico” della sanzione disciplinare comminata, contestando la violazione di specifiche previsioni del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) di cui al d.lgs. n. 66/2010, quali in particolare l’articolo 1358, comma 5, sulla definizione della sanzione rappresentata dalla c.d. “consegna di rigore”, l’articolo 1353, comma 1, recante il principio di “tassatività” delle sanzioni, nonché l’articolo 1362, comma 4, sull’ipotesi in cui la “consegna di rigore” venga scontata con le stesse modalità previste per la “consegna”.

Sul punto deduce, nello specifico, che la sanzione inflitta, denominata espressamente come “consegna di rigore”, ha viceversa comportato lo svolgimento dell’attività di servizio, lamentandone dunque la mancata conformità al modello normativo, e contestando altresì l’assenza di motivazione sul punto.

2.2. Contesta altresì la natura “atipica” della sanzione irrogata sotto il versante della relativa attuazione, deducendo come l’esecuzione della medesima sia avvenuta in concomitanza con l’applicazione di una ulteriore sanzione comminata allo stesso ricorrente – nelle forme della “consegna” semplice, per la durata di cinque giorni – relativa ad un autonomo procedimento disciplinare, con conseguente cumulo oggettivo delle sanzioni e superamento complessivo del limite di durata previsto per la sanzione della “consegna”, in asserita violazione degli articoli 1355, comma 5 e 1358, comma 4, COM.

2.3. Deduce, infine, taluni profili di vizio inficianti l’espletato procedimento disciplinare, riguardanti la fase

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